CONDOMINIO

Tribunale di L'Aquila, sezione civile, sentenza 25 febbraio 2026 n. 323 - Giudice Ielo

Parti comuni - Modificazioni delle destinazioni d'uso - Cortile del fabbricato - Concessione in comodato gratuito di parte di esso per lo svolgimento di un'attività commerciale - Articolo 1117-ter Cc - Applicabilità. (Cc, articoli 1117-ter e 1137)

In tema di condominio negli edifici, la concessione in comodato gratuito di parte del cortile per lo svolgimento di un'attività di ristorazione deve essere inquadrata nell'ambito dell'articolo 1117-ter del Cc, in quanto, pur non comportando alcuna trasformazione irreversibile della cosa comune, appare comunque idonea ad alterarne la funzionalità, discostandola dall'uso generalmente proprio del cortile e soprattutto dall'utilizzo fatto dello stesso da parte dei condomini (Nel caso di specie, ritenuto violato il "quorum" deliberativo previsto dal primo comma della citata disposizione, il giudice adito ha accolto la domanda del condomino attore ed annullato la delibera con la quale l'assemblea dei condomini aveva concesso in comodato gratuito, per l'intera durata della stagione estiva, parte del cortile comune, per la collocazione di tavolini al servizio del ristorante gestito da una società conduttrice dei locali siti al piano terra del fabbricato).

CONTRATTO

Tribunale di Novara, sezione I civile, sentenza 22 aprile 2026 n. 151 - Giudice Bellini

Mediazione - Mediatore - Diritto al pagamento della provvigione - Configurabilità - Presupposti - Individuazione - Fattispecie relativa ad intermediazione nella compravendita di un bene immobile. (Cc, articoli 1754 e 1755)

Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata", non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. Infatti, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito ha accolto la domanda di pagamento della provvigione rivendicata dall'agente immobiliare, in quanto, nella circostanza, mentre quest'ultimo aveva provato l'efficienza causale della propria attività rispetto alla conclusione del contratto di compravendita dell'immobile, i convenuti non avevano invece dimostrato l'intervento di circostanze, sopravvenute alla predetta attività di mediazione, idonee a recidere il nesso eziologico tra l'attività del mediatore ed il predetto affare poi concluso).

Tribunale di Vicenza, sezione I civile, sentenza 28 aprile 2026 n. 633 - Giudice Gandolfo

Transazione - Oggetto - Disponibilità dei diritti - Possesso di animali domestici - Limitazione negoziale - Validità - Fondamento - Fattispecie in tema di immissioni. (Cc, articoli 844, 1138, 1218, 1965 e 1966)

Il possesso di animali domestici è legittimamente limitabile in via negoziale, in quanto la previsione di cui all'articolo 1138, comma 4, del Cc, l'unica disposta nel codice civile in tema di diritto alla detenzione di animali domestici, riguarda la sola redazione dei regolamenti di condominio e non esprime una norma di carattere imperativo idonea ad assurgere a principio di applicazione generale (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda di risarcimento del danno derivante agli odierni attori dalle immissioni rumorose provenienti dall'allevamento di cani di razza allestito presso l'adiacente abitazione privata dei convenuti, il giudice adito ha, preliminarmente, ritenuto infondata l'eccezione di nullità, sollevata da quest'ultimi in ragione dell'indisponibilità del relativo diritto, contenuta in un contratto di transazione con cui essi avevano assunto espressamente l'obbligo, nella circostanza rimasto poi inadempiuto, a non ospitare cani "in misura superiore alle due unità per ciascun nucleo familiare, cucciolate comprese").

PROCEDIMENTO CIVILE

Tribunale di Napoli, sezione XII civile, sentenza 29 maggio 2026 n. 8972 - Giudice Fiore

Legittimazione - Passiva - Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Illegittimità costituzionale per contrasto con il diritto Ue - Effetti - Prestazione indebita "ex tunc" - Conseguenze - Azione ex articolo 2033 Cc promossa del consumatore finale nei confronti del fornitore - Ammissibilità. (Cc, articolo 2033; Dl, n. 511/1988, articoli 2 e 6; Legge n. 20/1989, articolo 1; Dlgs n. 26/2007, articolo 5)

In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'articolo 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, sostituito dall'articolo 5 del Dlgs n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli articoli 2, comma 6, del Dlgs n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del Dlgs n. 68 del 2011, nonché dall'articolo 4, comma 10, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex articolo 2033 del Cc direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto Ue (Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra "solvens ed "accipiens", la caducazione ex "tunc" della causa giustificatrice della prestazione (Nel caso di specie, pur accogliendola parzialmente nel merito, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto, preliminarmente ed in rito, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente società fornitrice, della domanda con la quale la società ricorrente aveva chiesto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica che le erano state addebitate nelle fatture emesse durante il periodo di vigenza contrattuale).

Tribunale di Napoli, sezione VI civile, sentenza 9 febbraio 2026 n. 2026 - Giudice Vernetti

Mediazione civile e commerciale - Procedimento di mediazione obbligatoria - Condominio negli edifici - Giudizio di impugnazione di deliberazione assembleare - Comunicazione all'amministratore della domanda di mediazione - Interruzione del termine di decadenza - Sussistenza - Nuova decorrenza dopo il fallimento della procedura conciliativa - Data di deposito del verbale negativo. (Cc, articolo 1137; Cpc, articolo 156; Dlgs n. 28/2010, articoli 5, 8 e 11)

In caso d'impugnazione di delibera assembleare condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto dalla comunicazione - che può essere fatta sia dall'organismo di mediazione che direttamente dall'istante - della domanda di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della procedura presso la segreteria dell'organismo adito (Nel caso di specie, rilevato che la notifica dell'atto di citazione - da ritenere nulla in quanto effettuata presso un indirizzo PEC personale dell'amministratore e non risultante da alcun pubblico registro, ma sanata per raggiungimento dello scopo, stante la costituzione in giudizio del Condominio convenuto - risultava agli atti, anche volendo considerare la sospensione feriale, perfezionata solo dopo il decorso del termine di trenta giorni imposto a pena di decadenza dall'articolo 1137, comma 2, del Cc, nuovamente decorrente per intero dalla data di deposito del verbale negativo del procedimento di mediazione obbligatoria presso l'organismo adito, il giudice partenopeo ha rigettato la domanda e regolato, secondo soccombenza, le spese di lite).

Tribunale di Lecco, sezione I civile, sentenza 27 maggio 2026 n. 256 - Giudice Pozzoli

Prova civile - Certificazioni amministrative - Referto medico o di pronto soccorso - Natura - Atto pubblico assistito da fede privilegiata - Limiti. (Cc, articolo 2700; Cpc, articolo 221)

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse. In altri termini, il referto di pronto soccorso, o in generale un referto medico, pur essendo un atto pubblico, gode sì di fede privilegiata, ma solo per quanto attiene ai fatti estrinseci, quali, a mero titolo esemplificativo, l'identità del paziente, le attività materiali compiute dal medico, l'orario di accesso del paziente, ma non per il suo contenuto intrinseco di natura prettamente valutativa, quali sono la diagnosi medica, le prognosi, i giudizi clinici e, in generale, tutte le manifestazioni di scienza o di opinione, in quanto frutto di un giudizio tecnico-scientifico del medico, basato sull'anamnesi, sull'esame obiettivo e sull'interpretazione di esami strumentali (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha rigettato la domanda con la quale l'odierno attore, proponendo in via principale querela di falso ex articolo 221 del Cpc, aveva contestato la diagnosi di "frattura delle ossa nasali" attestata alla convenuta in due diversi certificati medici redatti dal personale sanitario di una struttura ospedaliera, trattandosi, nella circostanza, di una valutazione clinica, e non di un mero fatto materiale percepito dai medici che li avevano sottoscritti, frutto, pertanto, delle conoscenze mediche e dell'interpretazione di dati clinici e strumentali).

Tribunale di Lecco, sezione I civile, sentenza 27 maggio 2026 n. 256 - Giudice Pozzoli

Spese processuali - Atti processuali - Citazione di precedenti giurisprudenziali non inesistenti o pertinenti - Presumibile di ricorso agli strumenti dell'intelligenza artificiale senza la necessaria verifica dei dati e dei risultati restituiti - Conseguenze - Condanna alle spese per responsabilità aggravata - Sussistenza. (Cpc, articolo 96)

In tema di spese processuali, la condotta della parte che, nei propri atti, citi precedenti giurisprudenziali non pertinenti e con contenuti virgolettati inesistenti o inserisca in una memoria una serie di massime attribuite a pronunce di legittimità, partitamente indicate, in relazione ad argomenti estranei alla controversia, integra una colpa grave, idonea a disporre la condanna ex articolo 96 del Cpc, potendo soltanto ipotizzarsi che l'inserimento delle suddette massime sia dipeso dal ricorso all'ausilio dell'intelligenza artificiale nella redazione della memoria, senza la necessaria verifica della correttezza del procedimento e, soprattutto, dei risultati (Nel caso di specie, accogliendo la domanda della convenuta, il giudice adito ha condannato, per responsabilità aggravata ex articolo 96 del Cpc, l'attore al pagamento in favore di quest'ultima di una somma equitativamente liquidata nell'importo di mille euro, in quanto, nella circostanza, la difesa attorea, avvalendosi, acriticamente, degli strumenti di intelligenza artificiale, aveva citato due pronunce inesistenti, delle quali aveva tuttavia indicato, tra virgolette, degli estratti, parimenti inesistenti, ed altre ben undici sentenze di legittimità, tutte prive di qualsivoglia pertinenza all'istituto oggetto di giudizio, la querela di falso, in sede civile, anche se alcune pronunciate dalla sezione penale della Corte di cassazione, o da diversa sezione rispetto a quella riportata).

Corte di Appello di Roma, sezione VII civile, sentenza 18 marzo 2026 n. 2242 - Pres. Petrolati - Rel. Marini

Spese processuali - Procedimento di mediazione obbligatoria - Mancata ed ingiustificata partecipazione - Conseguenze - Condanna alle spese per responsabilità aggravata - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di controversia insorta in materia condominiale. (Cpc, articolo 96; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 12-bis)

La mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, senza alcuna motivazione, può essere considerata, unitamente ad altri elementi, ai fini della valutazione del comportamento processuale della parte o per desumere argomenti di prova, ma non può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 del Cpc, da abuso dello strumento processuale, che richiede la mala fede o la colpa grave della parte (Nel caso di specie, la corte territoriale, nel rigettare il gravame, ha ritenuto infondato anche il motivo con cui il Condominio odierno appellato, spiegando appello incidentale, aveva censurato l'omessa valutazione da parte del primo giudice della richiesta di condanna ex articolo 96 del Cpc, a carico degli condomini appellanti, per la mancata partecipazione degli stessi, senza alcuna motivazione, alla procedura di mediazione obbligatoria incardinata dall'amministratore condominiale).

Tribunale di Crotone, sezione civile, sentenza 29 aprile 2026 n. 267 - Giudice Zammarelli

Spese processuali - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione - Revoca del decreto - Pronuncia sulle spese della fase monitoria - Riferimento all'esito finale del giudizio di opposizione - Necessità - Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la riscossione di contributi condominiali. (Cpc, articoli 91, 633, 645 e 653)

Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio; ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto la riscossione di contributi condominiali, il giudice d'appello, richiamato l'enunciato principio, ha riformato la decisione gravata, disponendo l'integrale compensazione delle spese di primo grado, in quanto, nella circostanza, il giudice di prime cure, pur riconoscendo ed accertando lo stato di morosità in capo ai condomini odierni appellati al tempo dell'emissione dei decreti ingiuntivi rispettivamente emessi nei loro confronti, ed ancorché condannando gli stessi al pagamento delle somme dovute a titolo di oneri condominiali, aveva poi disposto la parziale compensazione delle spese del grado, ponendo, la restante parte, in capo al Condominio odierno appellante).

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Tribunale di Bari, sezione III civile, sentenza 12 marzo 2026 n. 1677 - Giudice Azadi

Accettazione dell'eredità - Chiamato all'eredità - Compimento atti di vigilanza ed amministrazione temporanea - Interpretazione - Portata estensiva - Sussistenza - Richiesta di accesso al registro dell'anagrafe condominiale - Ricomprensione - Fondamento. (Cc, articoli 460 e 1130)

In tema di successione ereditaria, l'articolo 460 del Cc attribuisce al chiamato all'eredità il potere di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari anche prima dell'accettazione della successione. Invero, la citata disposizione è funzionale ad evitare che, nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'eventuale accettazione, il patrimonio relitto rimanga privo di tutela, consentendo al chiamato di porre in essere tutte quelle attività dirette alla salvaguardia dell'integrità materiale e giuridica dei beni ereditari. In particolare, la nozione di atti di vigilanza e di amministrazione temporanea deve essere interpretata in senso non restrittivo, ricomprendendo, in buona sostanza, tutte quelle attività conoscitive e strumentali necessarie a consentire al chiamato una compiuta ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale facente capo al "de cuius". Tra tali attività devono, pertanto, essere senza dubbio annoverate anche quelle dirette all'acquisizione di informazioni e documenti relativi ai beni ereditari ed ai rapporti giuridici ad essi inerenti, nella misura in cui esse risultino funzionali alla tutela ed alla gestione del patrimonio relitto, alveo nel quale si colloca, anche la richiesta di accesso al registro dell'anagrafe condominiale. Infatti, l'acquisizione di tale documentazione, da parte del chiamato all'eredità, integra un'attività del tutto in linea con i poteri di vigilanza e di amministrazione temporanea riconosciuti dal citato articolo 460 del Cc, in quanto diretta a consentire la ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale afferente agli immobili facenti parte dell'asse ereditario (Nel caso di specie, rigettando l'opposizione proposta dall'amministratore condominiale, il giudice adito ha confermato il decreto ingiuntivo notificatogli dall'opposto onde ottenere la consegna del registro dell'anagrafe condominiale a seguito del decesso della propria madre, comproprietaria di alcune unità immobiliari site all'interno del complesso condominiale, al fine di verificare l'effettiva situazione debitoria relativa a quest'ultime e di poter così esercitare, consapevolmente, le prerogative connesse alla propria posizione di chiamato all'eredità).

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