CONDOMINIO

Tribunale di Napoli, sezione civile, sentenza 10 novembre 2025 n. 10308 - Giudice Conforti

Amministratore - Compenso - Incarico svolto in regime di "prorogatio" - Diritto al pagamento del compenso - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1129, 1135 e 1720)

In tema di condominio negli edifici, la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 1129 del Cc, laddove la stessa specifica che, alla cessazione dell'incarico, l'amministratore è tenuto "ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi", deve essere letta nel senso che un amministratore in "prorogatio" non può più considerarsi nel pienezza delle sue funzioni, residuandogli, al contrario, una limitata rappresentanza dei condomini, siccome confinata al compimento della sole "attività urgenti"; quanto al compenso, se resta intatto il diritto dell'amministratore alla ripetizione delle somme anticipate (non derogando la norma in esame alla previsione contenuta nell'articolo 1720 del Cc, comunque applicabile, in via residuale, per effetto del richiamo operato dal comma 15), diversamente è invece da dirsi con riferimento alla sorte del compenso che, come detto, espressamente ed inequivocabilmente, si chiarisce non esser dovuto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dall'ex amministratore al fine di ottenere la condanna del Condominio convenuto al pagamento del compenso maturato per tutto il quinquennio di durata nell'incarico gestorio fino alla sua cessazione per intervenute dimissioni, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto sì fondata la domanda, ma nei soli limiti di quanto convenuto per le prime due annualità, ritenendo invece non dovuto alcun corrispettivo per i periodi successivi allo scadere del biennio dalla data di prima nomina, trattandosi di attività svolta dall'attore in regime di "prorogatio").

Corte di Appello di Milano, sezione III civile, sentenza 25 ottobre 2025 n. 2854 - Presidente e Relatore Aponte

Assemblea - Deliberazioni assembleari invalide - Impugnazione - Per vizio di invalida convocazione - Partecipazione del condomino attore all'assemblea tramite soggetto delegato intervenuto senza sollevare obiezioni circa la regolare e tempestiva convocazione - Efficacia sanante del vizio dedotto - Idoneità - Sussistenza. (Cc, articoli 1136 e 1137; Disposizioni di attuazione del Cc, articolo 66)

In tema di condominio negli edifici, la condotta del condomino, che abbia delegato a partecipare all'assemblea, in sua rappresentanza, altro soggetto, il quale sia intervenuto nella riunione senza sollevare obiezioni in ordine alla regolarità e tempestività della convocazione, mostrandosi, anzi, pienamente informato degli argomenti posti all'ordine del giorno, costituisce elemento che assume efficacia sanante del prospettato vizio procedimentale (Nel caso di specie, la corte territoriale ha rigettato il motivo d'impugnazione con cui la condomina nonché odierna appellante aveva censurato il rigetto, da parte del primo giudice, della domanda di annullamento della delibera assembleare oggetto di causa per ritenuta violazione dell'obbligo di convocazione, in quanto, nella circostanza, alla riunione assemblare, all'esito della quale erano state assunte le deliberazioni poi impugnate, aveva preso attivamente parte, in forza di delega, la propria figlia, la quale non aveva sollevato obiezioni in ordine alla regolarità e tempestività della predetta convocazione).

Corte di Appello di Roma, sezione VII civile, sentenza 10 ottobre 2025 n. 5755 - Presidente e Relatrice Rizzo

Assemblea - Deliberazioni assembleari invalide - Impugnazione - Sindacato del giudice - Portata - Eccesso di potere - Grave pregiudizio alla cosa comune - Ammissibilità - Fattispecie in tema di realizzazione di nuovi posti auto nel viale del complesso condominiale. (Cc, articoli 1109, 1120, 1137 e 1139)

In tema di impugnazione di deliberati condominiali, il sindacato del giudice può estendersi alla valutazione di ragioni di opportunità e convenienza della gestione condominiale, sotto il profilo dell'eccesso di potere, nel caso in cui la delibera assembleare arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'articolo 1109, comma 1, del Cc (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la corte territoriale ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il primo giudice aveva annullato la delibera assembleare oggetto di causa che, nell'approvare la realizzazione di ulteriori nuovi posti auto nel viale di accesso al complesso condominiale, non aveva valutato, in spregio alle esigenze di sicurezza dei condomini, del pregiudizio arrecato al diritto di ciascuno di essi a veder garantito passaggio ed intervento di eventuali mezzi di soccorso).

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