CONTRATTO

Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 3 dicembre 2025 n. 16995 - Giudice Febbraro

Locazione - Immobili urbani - Oneri accessori - Domanda del pagamento delle spese condominiali proposta dal locatore nei confronti del conduttore - Onere probatorio - Oggetto - Inottemperanza da parte del conduttore - Conseguenze. (Legge, n. 392/1978, articolo 9; Cc, articoli 1123 e 2697)

Il locatore il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex articolo 9 legge della 27 luglio 1978, n. 392, adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all'uopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l'esibizione a norma degli articoli 210 e ss. del Cpc. In particolare, il comma 3 della citata disposizione, che impone al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla relativa richiesta, circoscrive altresì l'arco temporale entro cui quest'ultimo può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore medesimo, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora alla stregua del principio "dies interpellat pro homine" e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi e rilevato che, nella circostanza, mentre parte conduttrice opponente si era limitata ad una generica contestazione degli importi ingiunti a titolo di rimborso, senza tuttavia chiedere di visionare la documentazione a sostegno, parte locatrice opposta aveva invece dimostrato i fatti costitutivi del diritto certo, liquido ed esigibile a tale rimborso, il giudice adito ha rigettato l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarato esecutivo).

OBBLIGAZIONI

Tribunale di Siracusa, sezione II civile, sentenza 10 novembre 2025 n. 1798 - Giudice Patti

Inadempimento - Mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta - Azione relativa - Onere probatorio - Ripartizione tra creditore e debitore - Fattispecie in tema di azione risarcitoria promossa dal Condominio verso l'ex amministratore. (Cc, articoli 1129, 1218, 2434 e 2697)

Allorché sia proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, gravano su chi si qualifica creditore la dimostrazione del titolo fatto valere e l'allegazione dell'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso da un Condominio nei confronti dell'ex amministratore dello stabile, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha accolto la domanda risarcitoria prospettata in ragione di una serie di riscontrati ammanchi di cassa, in quanto, nella circostanza, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul convenuto risultava ammesso dal medesimo, non ostando poi all'affermata responsabilità di quest'ultimo il fatto che fosse stato comunque approvato dall'assemblea dei condomini il bilancio dell'ente, non avendo tale documento contabile alcun effetto liberatorio in caso di incarichi gestori rivestiti nell'ambito della disciplina degli enti, come confermato anche dal disposto di cui articolo 2434 del Cc dettato per le società azionarie).

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