PROCEDIMENTO CIVILE
Spese processuali - Chiamata del terzo - Rigetto della domanda principale - Spese sostenute dal terzo chiamato - Incidenza sull'attore o sul chiamante - Presupposti rispettivi - Individuazione -Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni derivanti da infortunio occorso ad un pedone in strada pubblica. (Cpc, articoli 91 e 106; Cc, articoli 2043 e 2051)
In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Nel caso di specie, nel rigettare la domanda proposta dall'odierna attrice nei confronti dell'ente comunale convenuto per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivanti da una caduta causata da una buca, non segnalata, presente nella sede stradale, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha condannato l'attrice medesima a rifondere anche le spese sostenute dalla compagnia assicurativa, quale terza chiamata in giudizio dal predetto ente al fine di essere garantita e manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea).
PROPRIETÀ
Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - Accertamento del giudice - Criteri - Tutela delta salute e dell'ambiente - Rilievo prevalente - Fondamento - Fattispecie in tema di immissioni sonore prodotte da immobile sito in un fabbricato condominiale. (Cc, articolo 844)
La disciplina delle immissioni di cui all'articolo 844 del Cc, nel prevedere la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, tenendo eventualmente conto della priorità di un determinato uso, deve essere interpretata, tenendo conto che il limite della tutela della salute e dell'ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell'attività, di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti dalla citata disposizione, dovendo considerarsi prevalente rispetto atte esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc, dai condomini ricorrenti, il giudice adito ha ordinato al resistente, quale esercente un'attività di commercio al dettaglio in locali siti in un fabbricato condominiale, di sospendere ogni attività produttiva di rumore posta in essere, in ore notturne, nei suddetti locali, e di provvedere, all'inserimento, a sua cura e spese, sulle finestre delle camere dei ricorrenti medesimi, di una griglia afonica, secondo modalità affidate alla verifica e valutazione del tecnico incaricato della progettazione degli interventi di bonifica acustica).
Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - Immobili siti in fabbricato condominiale - Valutazione delle attività svolte e del loro impatto sulla vita dei partecipanti - Inopponibilità delle prescrizioni regolamentari - Disciplina applicabile - Individuazione - Fattispecie in tema di locazione di breve durata degli immobili siti nello stabile. (Cc, articoli 844, 1102 e 1138)
Qualora non risultino opponibili le specifiche prescrizioni dettate dal regolamento, il parametro di riferimento per la valutazione delle attività poste in essere in immobili siti in un fabbricato condominiale e del loro impatto sulla vita condominiale medesima, è costituito, da un lato, dall'articolo 1102 del Cc, che regola l'utilizzo della cosa comune da parte dei partecipanti alla comunione, e, dall'altro lato, dall'articolo 844 del Cc in tema di immissioni che superano la normale tollerabilità. In particolare, mentre la prima disposizione stabilisce che i partecipanti alla comunione possono servirsi della cosa comune, senza alterarne la sua destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto, la seconda vieta le immissioni che superano la normale tollerabilità, presupponendo, comunque, la sua applicazione che le immissioni stesse siano attuali. Inoltre, la valutazione di intollerabilità deve riferirsi, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, anche sulla base di nozioni di comune esperienza (Nel caso di specie, accogliendo il gravame proposto dai condomini appellanti, i quali avevano affidato la gestione dei propri immobili ad un'impresa che ne curava la concessione in locazione, anche per brevissimi periodi, a terzi, la corte territoriale, richiamati gli enunciati principi, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado che, esclusa preliminarmente l'inopponibilità delle prescrizioni dettate dal regolamento in assenza di prova circa la specifica trascrizione delle clausole limitative della destinazione d'uso, ed accertata, secondo le richiamate disposizioni codicistiche, la lesione del decoro, della tranquillità e della sicurezza dello stabile, li aveva condannati alla immediata cessazione dell'attività ricettiva).
Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - Limite della normale tollerabilità - Valutazione - Carattere relativo - Conseguenze - Bilanciamento delle esigenze della produzione con i diritti di proprietà - Necessità - Fattispecie concernente immissioni sonore prodotte da un centro cinofilo nelle vicinanze di un fabbricato condominiale. (Cc, articolo 844; Cpc, articolo 700)
In tema di immissioni, il limite della normale tollerabilità ha carattere non assoluto, bensì relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attività ivi normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini delle popolazioni e deve riferirsi, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, anche sulla base di nozioni di comune esperienza. In particolare, sebbene nell'evoluzione interpretativa della disposizione di cui all'articolo 844 del Cc, il bilanciamento delle esigenze della produzione con i diritti di proprietà ivi previsto abbia sempre più spostato l'attenzione sul diritto alla salute del potenziale danneggiato, la disposizione impone ancora tale bilanciamento tanto più laddove il disagio non si traduca in una lesione di tale bene primario e si concretizzi in eventuale disturbo tollerabile (Nel caso di specie, il giudice adito ha respinto il ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc dall'amministratore condominiale che aveva nella circostanza agito per ottenere la cessazione delle immissioni sonore prodotte dal latrato di cani presenti all'interno di un centro cinofilo posto nelle vicinanze del fabbricato).
Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni intollerabili - Risarcimento del danno non patrimoniale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di immissioni sonore prodotte da immobile sito in un fabbricato condominiale. (Costituzione, articoli 15 e 29; Cc, articoli 844 e 2059; Cpc, articolo 700)
In tema di immissioni illecite, indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico medicalmente documentato, è risarcibile anche il pregiudizio non patrimoniale ove lo stesso sia riferibile alla lesione del diritto al "normale svolgimento della vita privata e familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane", trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'articolo 8 Cedu, norma alla quale il giudice interno è tenuto, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ad uniformarsi (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc, dai condomini ricorrenti, il giudice adito ha ordinato al resistente, quale esercente un'attività di commercio al dettaglio in locali siti in un fabbricato condominiale, di sospendere ogni attività produttiva di rumore posta in essere, in ore notturne, nei suddetti locali, e di provvedere, all'inserimento, a sua cura e spese, sulle finestre delle camere dei ricorrenti medesimi, di una griglia afonica, secondo modalità affidate alla verifica e valutazione del tecnico incaricato della progettazione degli interventi di bonifica acustica).
Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - Tutela inibitoria - Ricorso ex articolo 700 Cpc - Ammissibilità - Fattispecie in tema di immissioni sonore prodotte da immobile sito in un fabbricato condominiale. (Cc, articolo 844; Cpc, articolo 700)
Deve ritenersi ammissibile, per la tutela inibitoria di immissioni, il ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 700 del Cpc, poiché essa è l'unica disposizione che consente in questa materia l'emissione di un provvedimento immediato (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc, dai condomini ricorrenti, il giudice adito ha ordinato al resistente, quale esercente un'attività di commercio al dettaglio in locali siti in un fabbricato condominiale, di sospendere ogni attività produttiva di rumore posta in essere, in ore notturne, nei suddetti locali, e di provvedere, all'inserimento, a sua cura e spese, sulle finestre delle camere dei ricorrenti medesimi, di una griglia afonica, secondo modalità affidate alla verifica e valutazione del tecnico incaricato della progettazione degli interventi di bonifica acustica).
SOCIETÀ E IMPRESE
Società di capitali - Amministratori - Azione dell'amministratore per il pagamento del compenso - Dedotta violazione degli obblighi gestori - Eccezione d'inadempimento - Esercizio della separata azione di responsabilità risarcitoria - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di società cooperativa. (Cpc, articoli 1218, 1460, 2392, 2519 e 2697)
La società può legittimamente opporre l'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del Cc per rifiutare il pagamento del compenso all'amministratore che abbia violato i propri obblighi gestori, senza necessità di intraprendere preventivamente una separata azione di responsabilità risarcitoria. Invero la "mala gestio", se idonea a svuotare di utilità la prestazione dell'amministratore ed a cagionare danni al patrimonio sociale, paralizza il diritto di credito vantato da quest'ultimo. Sotto il profilo dell'onere probatorio, poi, la proposizione di tale eccezione di inadempimento comporta l'inversione dell'onere della prova per cui, a fronte dell'eccezione proposta dal debitore, viene riversato sul creditore l'onere di neutralizzare l'eccezione provando il proprio adempimento (Nel caso di specie, ribaditi gli enunciati principi nel quadro di una controversia insorta tra una società cooperativa ed il suo ex amministratore delegato ed accertata la sussistenza di un grave inadempimento ai doveri gestori imposti a quest'ultimo, riferibile all'intero periodo per il quale era stato rivendicato il compenso, il collegio del tribunale adito ha concluso che nulla fosse dovuto a titolo di compensi o indennità per l'attività esercitata, essendo il relativo diritto di credito travolto proprio dall'eccezione di inadempimento ritualmente e validamente sollevata dalla predetta società attrice).
Società di capitali - Contenzioso - Arbitrato societario - Ambito applicativo - Art. 838-bis c.p.c. - Regime di nomina di tutti gli arbitri - Soggetto estraneo alla società - Carattere imperativo - Fondamento - Natura rituale o irrituale dell'arbitrato - Irrilevanza - Fattispecie in tema di clausola arbitrale inserita nello statuto di una società cooperativa. (Cpc, articolo 838-bis)
In tema di arbitrato societario, l'articolo 838-bis del Cpc, già articolo 34 del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, stabilisce che le clausole compromissorie statutarie devono conferire, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società. In particolare, tale requisito di eteronomia nella nomina dell'organo decidente è posto a presidio dell'imparzialità e della terzietà nelle liti societarie e, stante la sua natura imperativa, trova applicazione indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una società cooperativa ed il suo ex amministratore delegato, il collegio del tribunale adito ha disatteso l'eccezione d'incompetenza sollevata da quest'ultimo, in quanto, nella circostanza, la clausola statutaria dal medesimo opposta, limitandosi solo ad un generico rinvio ad un soggetto terzo, senza tuttavia garantire il meccanismo di nomina esterna imposto dalla legge, doveva ritenersi irrimediabilmente affetta da nullità, restando, di conseguenza, pienamente radicata la giurisdizione in capo al giudice specializzato).
Società di persone - Scioglimento del singolo rapporto sociale - Decesso del socio - Disciplina applicabile - Opzioni alternative dei soci superstiti - Individuazione - Fattispecie in tema di società in nome collettivo composta da due soli soci. (Cc, articoli 2284, 2289 e 2293)
Nella disciplina legale dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio della società di persone, contenuta all'articolo 2284 del Cc, applicabile alla società in nome collettivo in forza del richiamo operato dall'articolo 2293 del Cc, la morte di uno dei soci determina immediatamente lo scioglimento del vincolo del singolo socio al momento del decesso, ponendo i soci superstiti nell'alternativa tra: (i) continuare fra loro l'attività e liquidare la quota agli eredi del socio deceduto, titolari "iure proprio" verso la società del diritto di credito ad una somma di denaro corrispondente al valore della quota del socio defunto al momento del decesso, ai sensi dell'articolo 2289 del Cc; (ii) sciogliere la società, determinando la perdita del diritto degli eredi del socio defunto alla liquidazione della quota, con la conseguenza che essi saranno costretti a partecipare al procedimento di liquidazione della società; (iii) accordarsi con gli eredi del socio defunto per continuare con loro la società. Tale disciplina, invero, trova applicazione anche nell'ipotesi di società composta da due soli soci, così che il socio superstite, in mancanza dell'accordo per la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, ha sempre l'alternativa tra l'offerta a quest'ultimi della liquidazione del valore della quota appartenuta al socio deceduto e lo scioglimento anticipato della società (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito ha accolto la domanda con la quale l'odierna attrice, nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del figlio minore, quale unico erede del socio defunto, aveva agito in giudizio onde ottenere la condanna della società e della sua unica socia superstite nonché amministratrice unica, al pagamento, in via solidale, della somma corrispondente al valore della quota spettante al predetto socio).
Società di persone - Scioglimento del singolo rapporto sociale - Decesso del socio - Opzione dei soci superstiti per la liquidazione della quota appartenuta al socio defunto - Criteri. (Cc, articoli 2284, 2289 e 2293)
In tema di società di persone, nella fattispecie, costituita da due soli soci, una volta che il socio superstite abbia optato per l'offerta agli eredi della liquidazione della quota appartenuta al defunto, secondo le modalità previste dall'articolo 2289 del Cc, il diritto di credito degli eredi del socio deceduto è indifferente alle successive vicende della società, fossero anche lo scioglimento e lo stato di liquidazione derivanti dalla mancata ricostituzione della pluralità di soci. Invero, la citata disposizione prevede che, nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, la liquidazione in denaro della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, rapportata all'effettiva consistenza del patrimonio sociale nel giorno del decesso del socio. In particolare, nell'ipotesi di mancata redazione o di contestazione di tale situazione patrimoniale, posta a fondamento della quantificazione della quota, è onere del socio superstite, a prescindere dal fatto che il defunto fosse o meno socio amministratore, dimostrare quale fosse la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio mediante la produzione in giudizio delle scritture contabili della società (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito ha accolto la domanda con la quale l'odierna attrice, nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del figlio minore, unico erede del socio defunto, aveva agito in giudizio onde ottenere la condanna della società e della sua unica socia superstite nonché amministratrice unica, al pagamento, in via solidale, della somma corrispondente al valore della quota spettante al predetto socio).


