FIDEIUSSIONE
Concorrenza - Intese "a monte" dichiarate parzialmente nulle in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del Tfue - Contratti di fideiussione "a valle" - Nullità parziale - Configurabilità - Limiti. (Legge n. 287/1990, articoli 2, 3 e 33; Cc, articoli 1418, 1419 e 1936)
I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Tfue, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge citata e dell'articolo 1419 del Cc, in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, deve ritenersi che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa "antitrust" sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di "nullità parziale" (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto che, dall'esame complessivo della vicenda contrattuale, potesse evincersi la persistenza di interesse al rapporto contrattuale, pur nella accertata nullità di alcune clausole del contratto di fidejussione oggetto di causa, nella specie quelle riproduttive letteralmente le cc.dd. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e la rinuncia ai termini ex articolo 1957 del Cc, in particolare, della clausola derogatoria del disposto del citato articolo).
LOCAZIONI
Immobili adibiti a uso abitativo - Obbligazioni del conduttore - Pagamento del canone - Godimento del bene immobile locato pur in presenza di vizi - Sospensione del pagamento del canone - Legittimità - Esclusione. (Cc, articoli 1460, 1575 e 1587)
In tema di inadempimento contrattuale, vale la regola che l'"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 del Cc si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere la risoluzione di un contratto di locazione di un immobile adibito ad uso abitativo, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento contrattuale sollevata dal conduttore, il quale, pur lamentando la presenza di gravi vizi nell'immobile predetto, tali da renderlo parzialmente inutilizzabile, aveva comunque continuato ad occuparlo con la propria famiglia composta dalla moglie e da tre figli minori).
Immobili adibiti a uso abitativo - Obbligazioni del conduttore - Pagamento del canone -Inadempimento del conduttore - Gravità e dell'importanza dell'inadempimento - Criterio - Predeterminazione legale - Disciplina applicabile - Individuazione. (Legge, n. 392/1978, articoli 5, e 55; Cc, articoli 1453, 1455 e 1587)
In materia di locazioni di immobili ad uso abitativo, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli articoli 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Invero, la norma di cui al citato articolo 5, dettando una presunzione assoluta di gravità, ha inteso sottrarre alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento della non scarsa importanza dell'inadempimento, ancorando tale valutazione a due presupposti oggettivi, uno di tipo quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una sola rata del canone, oppure degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone, ed uno di natura temporale, relativo al ritardo consentito o tollerato che, con riferimento ai canoni, non può superare i venti giorni dalla scadenza prevista e, quanto agli oneri, non può superare il termine previsto per il pagamento. Il giudice è tenuto, quindi, a verificare unicamente il presupposto dell'inadempimento (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi e ritenuto il conduttore resistente gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti, il giudice adito ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo oggetto di causa, con contestuale condanna del conduttore medesimo al rilascio, in favore dell'istante, dell'immobile locato).
Immobili adibiti a uso abitativo - Ritardata restituzione dell'immobile locato - Obbligo del conduttore di versare il corrispettivo convenuto sino all'effettiva riconsegna dell'immobile - Sussistenza - Fondamento. (Cc, articolo 1591)
In tema di locazione, l'articolo 1591 del Cc, il quale pone l'obbligo del versamento del corrispettivo convenuto sino all'effettiva riconsegna dell'immobile, assicura al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato. Il canone pattuito costituisce, quindi, il parametro di riferimento per la quantificazione del risarcimento minimo spettante (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda di risoluzione di un contratto di locazione ad uso abitativo, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha condannato il conduttore resistente anche al pagamento degli ulteriori canoni a scadere fini alla riconsegna dell'immobile, applicando poi sulle somme dovute gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo).
PROCEDIMENTO CIVILE
Competenza - Per materia - Sezioni specializzate in materia di impresa - Competenza funzionale - Ambito di applicazione - Società di persone - Esclusione - Limiti. (Dlgs n. 168/2003, articolo 3)
In tema di competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di imprese, l'articolo 3, comma 2, del Dlgs n. 168 del 2003, limita la competenza funzionale delle Sezioni specializzate in materia di impresa ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandata per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative (Nel caso di specie, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc, avverso la delibera di esclusione dalla società in oggetto, il giudice adito, ritenuta tale ultima circostanza insussistente, ha, preliminarmente ritenuta infondata l'eccezione d'incompetenza del tribunale ordinario a favore del Tribunale delle imprese sollevata dai resistenti).
Mediazione civile e commerciale - Procedura di mediazione obbligatoria disposta in corso di causa - Attivazione da parte dell'attore della procedura di negoziazione assistita - Avveramento condizione di procedibilità della domanda - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia assicurativa. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5; Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
Qualora l'attore, onerato dal giudice di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, decida di attivare in sua vece, la diversa procedura di negoziazione assistita la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non può ritenersi soddisfatta. Ciò in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale, quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è invece priva (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso al fine di ottenere il pagamento di un indennizzo assicurativo, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale, in quanto, nella circostanza, l'attore, onerato in corso di causa di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, aveva attivato, ritenendola equipollente, la diversa procedura di negoziazione assistita, rispetto alla quale tuttavia la compagnia di assicurazione convenuta, rifiutando l'invito, non aveva prestato adesione, insistendo per la declaratoria d'improcedibilità).
Notificazioni - Domicilio digitale - Indirizzo INI-PEC del destinatario - Notificazione di atti estranei all'attività professionale - Validità - Sussistenza - Fattispecie in materia locatizia. (Cpc, articolo 156; Legge, n. 53/1994, articolo 3; Dl, n. 185/2008, articolo 16; Dlgs n. 82/2005, articolo 2)
In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, anche se attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei (Nel caso di specie, relativo ad un procedimento di convalida dello sfratto per morosità dell'odierno intimato nel pagamento dei canoni relativi ad un contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione per essere stata effettuata "alla pec aziendale" anziché alla residenza dell'intimato predetto "privo di pec personale", rilevando che, comunque, nella circostanza, quest'ultimo, costituendosi in giudizio, aveva sanato ogni eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo al quale la stessa era preordinata).
Procedimenti speciali - Procedimenti sommari - Provvedimenti d'urgenza - Ricorso ex articolo 700 Cpc - Ammissibilità - Presupposti - Principio di residualità - Applicabilità - Specificazione - Fattispecie in tema di delibera di esclusione del socio di una società di persone. (Cc, articolo 2287; Cpc, articolo 700)
I provvedimenti atipici di urgenza, previsti dall'articolo 700 del Cpc, hanno natura cautelare ed esplicano la funzione provvisoria e strumentale di assicurare che "il diritto" da far valere in via ordinaria non resti "medio tempore" pregiudicato da fatti o atti ostativi e che la futura pronunzia del giudice non risulti inutile. In particolare, il ricorso alla cautela innominata resta inammissibile allorquando l'istante possa concretamente disporre o, magari abbia già usufruito, di un'azione cautelare tipica in grado di raggiungere un equivalente grado di abilità a neutralizzare il pregiudizio paventato dal richiedente. Infatti, in forza del principio di residualità: a) non possono conseguirsi effetti propri di altre misure cautelari tipiche mediante il ricorso ai provvedimenti di urgenza; b) non si può ricorrere a tale strumento per interferire con l'efficacia di una misura cautelare tipica riducendone o integrandone la sfera di azione; c) mediante i provvedimenti ex articolo 700 del Cpc, non può sospendersi l'esecutività di altri provvedimenti giurisdizionali, né può incidersi sul processo esecutivo; d) deve, infine, escludersi l'ammissibilità dei provvedimenti di urgenza quando, per l'affermazione del diritto da cautelare, siano esperibili procedimenti sommari tipici o fasi sommarie di procedimenti ordinari, comunque culminanti in provvedimenti sommari anticipatori degli effetti della decisione di merito (Nel caso di specie, rilevato che l'odierna ricorrente, alla quale era stata comunicata l'esclusione dalla società di persone oggetto di causa, disponeva dello strumento tipico di tutela accordato dall'articolo 2287, comma 2, del Cc, il quale prevede la possibilità di proporre opposizione dalla data di comunicazione dell'esclusione per instaurare un giudizio di cognizione volto a verificare la validità o meno della decisione assunta, potendo disporsi la sospensione dell'efficacia, il giudice adito, difettando il requisito della residualità, ha ritenuto non vi fossero nella circostanza i presupposti di accesso alla tutela invocata ex articolo 700 del Cpc, con conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso).
Prova civile - Onere della prova - Consegna di merce - Onere probatorio - Rilascio di bolle di consegna - Relativo disconoscimento - Prova della consegna - Procedimento di verificazione - Prova testimoniale - Ammissibilità - Fattispecie relativa ad ingiunzione di pagamento del corrispettivo per trasporto materiali edili. (Cpc, articoli 214 e 216; Cc, articoli 1476, 1477, 1510, 2697, 2700, 2721 e 2724)
La prova della consegna della merce all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche qualora siano state rilasciate bolle di consegna. In tale ultimo caso, tuttavia, la relativa prova può ritenersi raggiunta qualora i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta. Nell'ipotesi in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata invece disconosciuta, la parte che si asserisce creditrice può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (Nel caso di specie, relativo ad un'ingiunzione di pagamento del corrispettivo rivendicato a titolo di trasporto di materiali edili, il giudice d'appello, riesaminando gli elementi probatori acquisiti in primo grado e concernenti il corretto assolvimento dell'onere probatorio, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, revocato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto, nella circostanza, l'appellata creditrice, a fronte del disconoscimento ad opera dell'appellante debitore delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto oggetto di causa, non aveva presentato alcuna istanza di verificazione ai sensi dell'articolo 216 del Cpc, né chiesto di provare l'avvenuta consegna della merce con altri mezzi di prova).
Prova civile - Onere della prova - Inadempimento di una obbligazione - Ripartizione tra creditore e debitore - Contenuti rispettivi - Individuazione - Fattispecie in tema di fornitura e montaggio di impianto fotovoltaico. (Cc, articoli 1218, 1453 e 2697)
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso al fine di ottenere la risoluzione di un contratto di acquisto di un impianto fotovoltaico, rispetto al quale la società convenuta, dichiarata, nella circostanza, contumace, si era impegnata anche ad assicurarne il montaggio, oltre ad eseguire il collaudo ed a fornire le autorizzazioni prescritte, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio e ritenuto sussistente il dedotto inadempimento, ha accolto la domanda dell'attore, con condanna anche alla restituzione, in suo favore, dell'importo versato, secondo la pattuizioni contrattuali, a titolo di acconto).


