CONDOMINIO

Tribunale di Salerno, sezione II civile, sentenza 13 marzo 2026 n. 1654 - Giudice Quartarone

Assemblea - Verbale assembleare - Natura - Contestazione da parte del condomino della verità di quanto indicato nel verbale - Onere della prova - Querela di falso - Necessità - Esclusione. (Cc, articoli 1136 e 1137; Cpc, articolo 221)

In tema di condominio negli edifici, il verbale assembleare ha natura di scrittura privata e pertanto il valore di prova legale dello stesso, munito della sottoscrizione del presidente e del segretario è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura. Per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale non occorre allora che sia proposta la querela di falso, potendosi invece far ricorso ad ogni mezzo di prova. Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha rigettato la domanda di invalidità della deliberazione assembleare impugnata, non avendo, nella circostanza, il condomino attore provato quanto dedotto, ovvero che, dopo la chiusura del verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, lo stesso era stato riaperto per apporre una dicitura volta ad assumere un'ulteriore decisione - nella circostanza, concernente l'installazione di una serie di dispositivi nell'ascensore di una scala del fabbricato - della quale egli aveva avuto contezza solo in sede di ricezione del verbale medesimo).

Tribunale di Grosseto, sezione civile, sentenza 13 marzo 2026 n. 192 - Giudice Medaglia

Contributi e spese condominiali - Spese attinenti a parti comuni dell'edificio - Funzione di prevenzione di eventi - Ripartizione in proporzione al valore della quota di ciascuno - Intervento non utile per alcuni condomini - Contribuzione degli stessi alle spese di gestione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di spese di manutenzione dell'impianto antincendio del fabbricato. (Cc, articoli 1117, 1123 e 1137)

In tema di condominio negli edifici, mentre vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di ciascuno, le spese che attengano a parti dell'edificio comuni o ritenute tali in base a norma regolamentare e che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione di prevenzione di eventi che potrebbero interessare l'intero edificio condominiale, non così accade quando l'utilità riguardi la singola proprietà esclusiva e l'intervento non possa in alcun modo servire ad uno o più condomini, non essendo gli stessi obbligati a contribuire alle spese relative (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, il giudice adito ha rigettato la domanda di annullamento della deliberazione impugnata, recante approvazione del preventivo relativo a spese di manutenzione dell'impianto antincendio, in quanto volto nella circostanza alla conservazione e protezione dell'intero edificio, tanto delle unità destinate a residenza privata, come quelle degli odierni condomini attori, quanto di quelle destinate all'uso ricettivo, e ciò non solo per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, ma anche per il fatto che tale impianto era sorto inizialmente per soddisfare le esigenze di tutte le unità abitative, originariamente destinate all'uso alberghiero, costituendosi così, "ab origine", quale bene di natura condominiale).

LOCAZIONI

Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 3 marzo 2026, n. 191 - Giudice Caterbi

Contratto di locazione - Immobili urbani a uso abitativo - Deposito cauzionale - Obbligo del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale - Insorgenza - Cessazione del rapporto di locazione - Violazione - Effetti. (Legge, n. 392/1978, articolo 11)

In tema di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione agli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione (Nel caso di specie, relativo ad un contratto di locazione di un immobile adibito ad uso abitativo, consensualmente sciolto tra le parti, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio e rilevato che la locatrice, dichiarata, nella circostanza, contumace, non vantava di conseguenza alcun diritto a trattenere l'importo a suo tempo versato a titolo di deposito cauzionale, l'ha condannata alla restituzione, con applicazione degli interessi legali fino al saldo).

Tribunale di Massa, sezione civile, sentenza 9 aprile 2026 n. 297 - Giudice Ginesi

Immobili urbani adibiti a uso non abitativo - Mancanza di concessioni o autorizzazioni che condizionano l'utilizzo dell'immobile - Nullità del contratto o vizio della cosa locata ex articolo 1578 Cc - Esclusione - Inadempimento del locatore - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie in tema di locazione di box sito in fabbricato condominiale. (Cc, articoli 1218, 1453, 1455, 1575, 1578, 1587, 1418 e 2697; Legge, n. 392/1978, articoli 5 e 27)

In tema di locazione, Il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini del suo utilizzo, secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso convenuto, non incidono sulla validità del contratto né costituiscono vizi della cosa locata, ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo ad incidere un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell'abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un "danno in re ipsa" (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione oggetto di causa avanzata nei confronti del conduttore che, venuto a conoscenza di un'ordinanza sindacale che, per ragioni di sicurezza, inibiva l'uso del box locato e sito in un fabbricato condominiale, come autorimessa, nulla aveva contestato al locatore, neppure avanzando una richiesta di riduzione del corrispettivo in virtù del diminuito godimento, limitandosi, semplicemente, a continuare a detenere il bene, e a sospendere, totalmente, il pagamento dei canoni).

Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 19 febbraio 2026 n. 2806 - Giudice Balduini

Immobili urbani ad uso abitativo - Oneri accessori - Pagamento degli oneri condominiali - Domanda relativa del locatore - Contestazione del credito o dell'ammontare da parte del conduttore - Onere probatorio del locatore - Estremi - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Legge n. 392/1978, articolo 11; Cc, articolo 2697)

In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'aver indirizzato la richiesta prevista dall'articolo 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l'esistenza, l'ammontare ed i criteri di ripartizione del rimborso richiesto (Nel caso di specie, pur accogliendo quella di condanna al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha invece rigettato la domanda di pagamento degli oneri condominiali, in quanto, nella circostanza, a fronte delle puntuali e specifiche contestazioni mosse dal conduttore, il locatore non aveva prodotto in giudizio alcun bilancio condominiale, né alcuna fattura dai quali si potessero evincere gli esborsi condominiali ingiunti ed anticipati in favore di controparte).

Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 19 febbraio 2026 n. 2806 - Giudice Balduini

Locazione - Immobili urbani a uso abitativo - Oneri accessori - Domanda di pagamento di spese condominiali - Onere della prova - Ripartizione tra locatore e conduttore - Oggetto. (Legge, n. 392/1978, articolo 11; Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 210)

In tema di locazione di immobili urbani, il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex articolo 9 della legge n. 392 del 1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l'esibizione a norma dell'articolo 210 del Cpc (Nel caso di specie, pur accogliendo quella di condanna al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha invece rigettato la domanda di pagamento degli oneri condominiali, in quanto, nella circostanza, a fronte delle puntuali e specifiche contestazioni mosse dal conduttore, il locatore non aveva prodotto in giudizio alcun bilancio condominiale, né alcuna fattura dai quali si potessero evincere gli esborsi condominiali ingiunti ed anticipati in favore di controparte).

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