PROCEDIMENTO CIVILE

Corte di appello di Napoli, sezione II civile, sentenza 29 ottobre 2025 n. 5301 - Presidente Piscitiello - Relatrice Onorato

Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Presupposti. (Cpc, articolo 100)

La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo contenuta in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la corte territoriale, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado con la quale il primo giudice, in mancanza di espressa rinuncia alla domanda da parte dell'odierno appellante ed esclusa una definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, aveva rigettato la stessa, con condanna di quest'ultimo la pagamento delle spese processuali nei confronti degli avversari vittoriosi).

Tribunale di Milano, sezione IV civile, sentenza 11 dicembre 2025 n. 9566 - Giudice Terni

Giurisdizione - Controversia sull'inosservanza da parte della Pa del "neminem laedere" nella gestione dei propri beni - Devoluzione alla giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie in tema di immissioni sonore provocate dal fenomeno della cosiddetta "movida". (Costituzione, articolo 32; Cc, articoli 844, 2043, 2051 e 2059)

In tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda, proposta dai cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della Pubblica Amministrazione a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali o non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza, da parte della Pubblica Amministrazione, delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e di prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al Giudice Ordinario non solo per conseguire la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni, ma anche per ottenere la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte e atti amministrativi della Pubblica Amministrazione, ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere" (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria sollevata dall'amministrazione comunale convenuta, la quale era stata evocata in giudizio dagli attori, i quali, ritenendosi lesi dalle immissioni sonore, ritenute superiori alla soglia della normale tollerabilità e provocate nel quartiere di residenza dal fenomeno della c.d. "movida", avevano chiesto, nei confronti di quest'ultima, l'adozione dei provvedimenti necessari al contenimento della rumorosità proveniente dalle pubbliche vie, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno).

Tribunale di Busto Arsizio, sezione civile, ordinanza 2 dicembre 2025 n. 3449 - Giudice Barile

Trattazione della causa - Procedimenti di istruzione preventiva - Articolo 696-bis Cpc - Procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Ammissibilità del ricorso - Presupposti - Individuazione - Fattispecie in tema di appalto. (Cpc, articolo 696-bis; Cc, articolo 1669)

L'istituto di cui all'articolo 696-bis del Cpc, il quale può trovare applicazione "anche al di fuori" di ogni ipotesi di "periculum in mora", non partecipando di quella natura "cautelare" comune agli altri mezzi di istruzione preventiva, è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento tecnico non verrà disposto (Nel caso di specie, rilevato che, nella circostanza, da un alto, non sussisteva alcun interesse concreto da parte della società ricorrente, in veste di committente non più proprietaria degli immobili oggetto del contratto di appalto, all'accertamento tecnico preventivo promosso ex articolo 696-bis del Cpc nei confronti degli odierni resistenti, e dall'altro, avendo valore del tutto dirimente, era comunque necessario approfondire in sede di merito la questione, sollevata da quest'ultimi, in ordine all'eccepita decadenza dall'azione promossa ex articolo 1669 del Cc, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha dichiarato il ricorso inammissibile).

PROPRIETÀ

Tribunale di Milano, sezione IV civile, sentenza 11 dicembre 2025 n. 9566 - Giudice Terni

Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni provenienti da area pubblica - Responsabilità della Pa - Sussistenza - Fondamento - Condanna al risarcimento del danno e all'inibitoria - Ammissibilità - Incidenza sul potere discrezionale della Pa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di immissioni sonore provocate dal fenomeno della cosiddetta "movida". (Costituzione, articolo 32; Cc, articoli 844, 2043, 2051 e 2059)

La Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé - atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere" (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito, accogliendo la domanda proposta dagli odierni attori al fine di far accertare il superamento della soglia della normale tollerabilità di immissioni sonore provocate nel quartiere di residenza dal fenomeno della c.d. "movida", ha ordinato all'amministrazione comunale convenuta la cessazione delle stesse in determinate strade, fissando, al contempo, la somma di denaro dovuta per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del predetto ordine, oltre al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa).

Tribunale di Milano, sezione IV civile, sentenza 18 dicembre 2025 n. 9829 - Giudice Brambilla

Rinunzia abdicativa - Natura - Atto unilaterale e non recettizio - Finalità - Fine egoistico - Nullità per violazione dell'articolo 42 della Costituzione o per illiceità della causa o del motivo - Esclusione - Abuso del diritto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (Costituzione, articolo 32; Cc, articoli 827, 832 e 2051)

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'articolo 832 del Cc, realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi "ex lege" l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'articolo 827 del Cc, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare "trova causa", e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente"; in particolare, poi, allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un "fine egoistico", non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'articolo 42, secondo comma, della Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dalla citata norma, un dovere di essere e di restare proprietario per "motivi di interesse generale". Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi della titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito se da un lato, ha rigettato la domanda con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio avevano chiesto, nei confronti degli odierni convenuti, di far accertare e dichiarare la nullità di un atto pubblico di rinuncia alla proprietà di determinati immobili per impossibilità giuridica del contenuto, o per illiceità della causa e/o dei motivi, ovvero, in via subordinata, per inesistenza dell'accettazione del donatario, dall'altro, ha invece accolto la domanda di condanna dei convenuti medesimi al rimborso, in favore degli attori, delle spese sostenute titolo di opere edili per la messa in sicurezza dell'immobile, prospettata, ex articolo 2051 del Cc, in termini di responsabilità risarcitoria insorta anteriormente all'intervenuta rinuncia abdicativa).

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