ARMI
Detenzione illegale - "Bomba-carta" - Rilevanza agli effetti dell'articolo 2 legge n. 895/1967 - Condizioni - Indicazioni. (Cp, articolo 679; Legge 2 ottobre 1967, n. 895, articoli 2, 4 e 7)
La "bomba-carta" caratterizzata da limitata carica esplosiva è ricompresa tra le materie esplodenti, sicché la sua detenzione non preceduta dalla denuncia all'autorità integra la contravvenzione di cui all'articolo 679 Cp, mentre quella che, per natura e quantità della carica e per le modalità di confezionamento, abbia capacità di provocare un rilevante effetto distruttivo va considerata un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'articolo 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895.
EDITORIA E STAMPA
Reati - Diffamazione a mezzo col mezzo della stampa - Pubblicazione di post su Facebook - Configurabilità - Ragioni. (Cp, articolo 595, comma 3)
Integra il delitto di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, disciplinata dall'articolo 595, comma 3, Cp posta in essere mediante condotte lesive della reputazione altrui, realizzate con la pubblicazione di un post contenente espressioni offensive e pubblicato su Facebook, anche quando l'autore di esso non faccia nomi in maniera esplicita, ma il soggetto passivo sia in ogni caso individuabile, anche solo all'interno di una cerchia ristretta di persone.
FALLIMENTO
Bancarotta fraudolenta documentale - Amministratore di diritto - Configurabilità - Ragioni. (Legge fallimentare, articoli 216 e 223)
In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto (cosiddetta "testa di legno") risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, dal momento che sullo stesso grava, in ogni caso, l'obbligo di tenere e conservare le predette scritture: il nuovo amministratore, una volta assunto l'incarico, infatti, ha l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false.
SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA
Misure di prevenzione - Foglio di via obbligatorio - Presupposti - Natura - Duplice prescrizione - Contenuto - Mancanza delle prescrizioni - Conseguenze - Reato di cui all'articolo 76 comma 3 Dlgs n. 159/2011 - Inconfigurabilità. (Dlgs n. 159/2011, articoli 2 e 76, comma 3)
In tema di misure di prevenzione, presupposto per l'applicazione del foglio di via obbligatorio, emesso dal questore ai sensi dell'articolo 2 Dlgs n. 159/2011 nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica è, da un lato, il fatto che il luogo in cui la persona viene trovata sia diverso da quello di residenza, dall'altro, che la persona cui il provvedimento è destinato abbia un luogo di residenza stabile. Si tratta di un provvedimento a contenuto composito che deve contenere una duplice prescrizione: l'ordine di rimpatrio - ovvero l'ingiunzione al soggetto di fare rientro nel luogo di residenza - e il divieto di far ritorno nel Comune da cui è stato allontanato, prescrizioni che costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione; ne consegue che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, sindacabile dal giudice penale e l'insussistenza del reato di cui all'articolo 76, comma 3, Dlgs n. 159/2011 per effetto della disapplicazione del provvedimento presupposto.


