CONDOMINIO
Amministratore - Attribuzioni - Potere di concludere con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi - Apposita autorizzazione assembleare - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di revoca giudiziaria dell'amministratore. (Cc, articoli 1129, 1135 e 1965)
In tema di condominio negli edifici, la disposizione di cui all'articolo 1129, comma 9, del Cc, introdotta dalla legge n. 220 del 2012, la quale obbliga l'amministratore ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, conferma che non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi senza apposita autorizzazione dell'assemblea (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, il collegio del tribunale adito ha disposto la revoca dell'amministratrice resistente, ritenuta responsabile di avere accettato la rateizzazione del debito di un condomino senza fornire prova alcuna della preventiva autorizzazione assembleare).
Amministratore - Attribuzioni - Rappresentanza negoziale - Compimento atti negoziali senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea - Opponibilità al Condominio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad accordo negoziale avente a oggetto la compensazione stragiudiziale di crediti. (Cc, articoli 1130, 1131, 1135 e 1241)
In tema di condominio negli edifici, l'iniziativa contrattuale dell'amministratore che agisca senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea non determina l'insorgenza di alcun obbligo in capo ai condomini, non trovando applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli articoli 1130 e 1335 del Cc, che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice d'appello ha escluso l'opponibilità al Condominio dell'accordo, intervenuto tra l'amministratore ed un condomino per la compensazione stragiudiziale dei reciproci crediti, che era stato concluso dal primo pur in difetto di qualunque preventiva approvazione da parte dell'assemblea condominiale).
Amministratore - Revoca giudiziaria - Configurabilità - Presupposti - Fondamento - Fattispecie concernente omessa esecuzione di lavori urgenti deliberati all'assemblea. (Cc, articolo 1129)
In tema di revoca giudiziaria dell'amministratore condominiale, l'elenco delle ipotesi di "gravi irregolarità" previsto dall'articolo 1129, comma 11, del Cc, deve essere considerato come un elenco esemplificativo, non esaustivo, nel quale rientrano tutte le condotte che possano far emergere una gestione anomala della cosa comune o che rappresentino indici di scarsa trasparenza da parte dell'amministratore. Invero, un intervento autoritativo esterno, sovrapposto alla volontà dell'assemblea, è previsto esclusivamente in modo sussidiario e residuale, limitatamente ad ipotesi o situazioni non altrimenti giustificabili o evitabili. In particolare, la finalità della norma in esame consiste nel permettere la rimozione dell'amministratore qualora sussista il rischio che questi comprometta l'interesse tutelato dalla norma stessa, ovvero il corretto funzionamento del Condominio, non trattandosi, tuttavia, di una sanzione applicata indiscriminatamente, tanto che la disposizione citata stabilisce che il giudice "può" - e non "deve"- disporre la revoca da parte del giudice nel caso di gravi irregolarità (Nel caso di specie, il collegio del tribunale adito ha rigettato il ricorso, in quanto, nella circostanza, l'unica condotta censurata all'amministratore resistente, costituita dall'omessa esecuzione di lavori ritenuti di "somma urgenza", già deliberati all'assemblea al fine di far fronte a infiltrazioni idriche dannose derivanti dal deterioramento del tetto di copertura dell'edificio, pur evidenziando una gestione certamente non caratterizzata da assoluta tempestività e celerità, era comunque ascrivibile anche all'insorgenza di fattori esterni, quali le tempistiche tecniche ed amministrative necessarie per la risoluzione delle problematiche emerse durante l'occupazione delle aree interessate dai lavori predetti).
CONTRATTO
Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Locazione - Morte dell'assegnatario - Cessazione del rapporto locativo e ritorno del bene all'ente assegnante - Titolo abilitante alla locazione - Assegnazione - Diritto ereditario al subentro automatico dei soggetti indicati nell'articolo 12 del Dpr n. 1035 del 1972 - Esclusione - Fattispecie in tema di occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. (Dpr. n. 1035/1972, articolo 12; Legge Regione Lazio, n. 12/1999, articolo 11; Cc, articoli 832, 948, 1591 e 2043)
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione e il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'articolo 12 del Dpr n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi e in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per l'accertamento della abusiva occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte dell'odierno appellante, convivente "more uxorio" del deceduto originario assegnatario dell'immobile, affidato alla gestione dell'ente appellato, la corte territoriale, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto del tutto inconferente la richiesta avanzata da quest'ultimo al fine di ottenere l'accertamento del diritto all'assegnazione, in quanto, non solo completamente al di fuori del "thema decidendum" definito in primo grado, ma anche priva di fondamento, ed in ogni caso inaccoglibile, essendole precluso, pena un'inammissibile ingerenza nel potere discrezionale dell'amministrazione, disporre dell'assegnazione di un tale alloggio, restando inoltre irrilevanti i rilievi circa l'asserita buona fede dimostrata dal pagamento di somme a titolo di canone, l'utilizzo non clandestino e senza effrazione, l'asserito apporto di migliorie, quali elementi comunque non in grado di far sorgere un contratto di locazione con l'ente predetto, ma, al contrario, comprovanti l'occupazione abusiva dell'immobile, nonché, infine, gli stessi ulteriori rilievi relativi al riferito stato di necessità di reperire un alloggio per dare riparo alla propria famiglia, non potendosi ritenere, nella circostanza, i presupposti dell'imminenza e dell'inevitabilità del pericolo, specialmente a fronte di tale occupazione protrattasi per quasi venti anni).
Opera intellettuale - Avvocato - Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Sussistenza - Presupposti e limiti. (Cc, articoli 1176, 1218, 1223, 1375, 1703, 2230 e 2697)
La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dagli avvocati ricorrenti onde ottenere il pagamento dei propri compensi professionali per l'attività di assistenza giudiziale prestata in favore dei due resistenti nell'ambito di una controversia di lavoro, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha ritenuto infondata l'eccezione, sollevata ex articolo 1460 del Cc dall'unico dei due costituitosi, al fine di paralizzare la pretesa creditoria, non avendo quest'ultimo in alcun modo specificamente dedotto e provato che, una volta informato circa la possibilità di promuovere la procedura di negoziazione o mediazione, o altra soluzione conciliativa di natura diversa, non avrebbe agito dinanzi al giudice).
Scioglimento - Risoluzione del contratto per inadempimento - Eccezione di inadempimento - Opera intellettuale - Avvocato - Eccezione d'inadempimento sollevata da parte del cliente - Legittimità - Condizioni. (Cc, articoli 1176, 1218, 1460 e 2230)
L'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 del Cc può essere opposta, dal cliente, all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea ad incidere sugli interessi del primo, essendo comunque contraria a buona fede tale eccezione, ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato le possibilità di vittoria (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dagli avvocati ricorrenti onde ottenere il pagamento dei propri compensi professionali per l'attività di assistenza giudiziale prestata in favore dei due resistenti nell'ambito di una controversia di lavoro, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha ritenuto infondata l'eccezione, sollevata ex articolo 1460 del Cc dall'unico dei due costituitosi, al fine di paralizzare la pretesa creditoria, non avendo quest'ultimo in alcun modo specificamente dedotto e provato che, una volta informato circa la possibilità di promuovere la procedura di negoziazione o mediazione, o altra soluzione conciliativa di natura diversa, non avrebbe agito dinanzi al giudice).
Transazione - Nozione e caratteri - Presupposti e condizioni - Contenuto essenziale - Enunciazione delle tesi contrapposte - Necessità - Modalità - Fattispecie in tema di accordo transattivo per la definizione di un mandato di consulenza. (Cc, articolo 1965)
Ai fini dell'esistenza della transazione non è necessario che, nell'atto che la consacra, le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte, né che delle reciproche concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione, essendo, invece, sufficiente che dal complesso dei diritti abdicati dall'uno o dall'altro contraente possa desumersi sinteticamente, sebbene con certezza e per via logica di consequenzialità, il nuovo regolamento degli interessi (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto che lo scambio di messaggi di posta elettronica intervenuto tra le parti fosse idoneo a configurare una transazione semplice o conservativa, quale accordo con cui le stesse avevano pattuito delle modifiche ad una situazione già in atto e regolato il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, concordando, in particolare, la proroga del mandato di consulenza oggetto del contenzioso che le opponeva, con la previsione di un compenso fisso per la durata di sei mesi, di un compenso variabile sul beneficio ottenuto e di un tetto massimo di importo massimo, oltre Iva, nonché l'estinzione del debito residuo per il pagamento del saldo del compenso variabile, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali).
PROCEDIMENTO CIVILE
Difensori - Contratto di patrocinio - Diritto dell'avvocato al pagamento del compenso - Ordinamento della professione forense - Articolo 13, comma 8, della legge n. 247 del 2012 - Definizione della controversia giudiziale o arbitrale mediante accordi - Pagamento compensi e rimborsi spese a tutti gli avvocati costituiti - Vincolo solidale salvo espressa rinuncia al beneficio - Finalità ed ambito soggettivo di applicazione. (Legge n. 247/2012, articolo 13; Cc, articolo 1292 e 1965)
La disposizione di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 247 del 2012, recante la disciplina dell'ordinamento della professione forense, a mente della quale "Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà" integra un meccanismo che tutela il legale, scongiurando l'eventualità che le parti processuali si sottraggano al pagamento, avvalendosi della transazione, così impedendo la liquidazione giudiziale delle spese. A tal fine, viene eccezionalmente derogato il principio per cui il diritto al compenso si fonda sul contratto professionale, con la conseguenza che tale disposizione va interpretata in senso stretto e risulta operativa solo nei confronti di chi sia stato una parte processuale e non verso i terzi che abbiano sottoscritto la transazione senza essere stati parte in giudizio (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda di pagamento di compensi professionali proposta da due avvocati, il giudice adito ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del regime speciale di solidarietà previsto dalla citata disposizione, essendovi, nella circostanza, piena corrispondenza tra le parti dell'accordo transattivo e le parti del procedimento transatto, ovvero gli odierni resistenti, e non essendo intervenuta l'espressa rinuncia dei ricorrenti legali rispetto all'applicazione di tale beneficio).
Prova civile - Prova testimoniale - Valutazione - Testimoni "de relato actoris" e "de relato" in genere - Rispettivo valore probatorio - Individuazione - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni derivanti da infortunio occorso ad un pedone in strada pubblica. (Cpc, articoli 116 e 244; Cc, articoli 2043 e 2051)
In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui l'odierna attrice aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da una caduta causata da una buca, non segnalata, presente nella sede stradale, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato principio, ha respinto la domanda, in quanto, nella circostanza, l'unico elemento in grado di deporre per l'accertamento del fatto, così come descritto nell'atto introduttivo, era costituito dalla deposizione "de relato actoris", resa una teste che, non avendo assistito al sinistro, aveva dichiarato di aver dapprima solo udito un rumore e poi soccorso l'attrice medesima che, caduta a terra, le aveva riferito di essere inciampata nella predetta buca).


