CONDOMINIO
Amministratore - Compenso - Delibera assembleare di conferma dell'amministratore priva dell'indicazione del compenso - Validità - Sussistenza - Fondamento. (Cc, articolo 1129)
In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare di conferma dell'amministratore, nella quale non sia stato specificato il compenso, non è invalida, poiché l'articolo 1129, comma 14, del Cc, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico. Infatti, essendo la "ratio" della norma in esame quella di evitare pretese economiche non previamente concordate, con la conferma della nomina dell'amministratore, si intende implicitamente confermato anche il suo compenso (Nel caso di specie, relativo ad un ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc dalla società amministratrice di un Condominio onde ottenere l'autorizzazione ad accedere agli appartamenti di proprietà della società resistente per sospendere, in ragione della sua morosità, l'erogazione della fornitura del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da quest'ultima).
Assemblea - Deliberazioni assembleari invalide - Impugnazione - Nomina dell'amministratore - Delibera assembleare con previsione di un incarico di durata biennale - Nullità - Sussistenza - Fondamento. (Cc, articoli 1129, 1135 e 1138)
In tema di condominio negli edifici, la norma di cui all'articolo 1129, comma 10, del Cc, laddove dispone che "l'incarico di amministratore ha durata annuale e si intende rinnovato per eguale durata", espressamente indicata come inderogabile dall'articolo 1138 del Cc, deve essere interpretata nel senso che l'incarico dell'amministratore, di durata annuale, può intendersi tacitamente ed automaticamente rinnovato per un altro anno nel momento in cui l'assemblea non si riunisca per valutare la conferma dell'incarico o si riunisca senza prevedere il relativo argomento, e, quindi, senza discutere dello stesso. Ciò ovviamente, fermo restando che l'incarico medesimo, così tacitamente rinnovato, sarà revocabile liberamente ed in qualunque momento dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'articolo 1129, comma 11, del Cc; in altri termini, affinché l'incarico dell'amministratore possa durare un biennio, è necessario che vi sia un comportamento concludente allo scadere del primo anno di mandato: comportamento che potrà consistere nella convocazione dell'assemblea a cavallo tra i due esercizi di amministrazione senza che nulla sia previsto all'ordine del giorno circa la conferma dell'amministratore, oppure potrà consistere nella mancata convocazione dell'assemblea nel suddetto periodo. Diversamente, deve invece escludersi che, l'assemblea condominiale possa, al momento del conferimento dell'incarico all'amministratore, prevedere direttamente, in violazione della citata norma di cui all'articolo 1129, comma 10, del Cc, la sua durata biennale. Sarà, invero, sempre necessario, allo scadere del primo anno di gestione, un vaglio preventivo da parte dei condomini dell'operato dell'amministratore, affinché possa poi ritenersi rinnovato l'incarico di amministrazione anche per l'anno seguente. D'altro canto, a ben vedere, se il legislatore avesse voluto consentire la possibilità di una nomina di durata biennale lo avrebbe esplicitamente indicato (Nel caso di specie, la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato nulla la delibera oggetto di causa con la quale l'assemblea dei condomini aveva disposto la nomina dell'amministratore con previsione diretta di un incarico gestorio di durata biennale).


