CONDOMINIO

Tribunale di Napoli, sezione VI civile, ordinanza 30 marzo 2026 n. 5161 - Giudice Conforti

Amministratore - Attribuzioni - Articolo 63 Disposizioni di attuazione del Cc - Obbligo di comunicare ai creditori i dati dei condomini morosi - Contenuto - Individuazione - Fondamento. (Cc, articoli 1123 e 1130; Disposizioni di attuazione del Cc, articolo 63)

In tema di condominio negli edifici, l'osservanza, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, può ritenersi correttamente adempiuto - pur parlando l'articolo 63, comma 1, disp. att. del Cc genericamente di "dati" - nel solo caso in cui siano indicati il nome, il cognome, il codice fiscale e l'indirizzo di ciascuno dei condòmini morosi, così come risultanti dall'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, n. 6, del Cc, nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non pagati, con i rispettivi millesimi di competenza in relazione allo specifico credito azionato. Invero, solo l'indicazione completa di questi dati realizza la finalità del suddetto obbligo informativo che la legge pone in capo all'amministratore, perché mette il creditore richiedente nella concreta possibilità di agire in via esecutiva nei riguardi dei singoli condòmini inadempimenti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui l'amministratore resistente, dichiarato contumace, pur dopo varie diffide, aveva fornito solo un elenco incompleto, privo dei codici fiscali e dei millesimi di proprietà necessari per promuovere l'esecuzione individuale nei confronti dei singoli obbligati, il giudice adito, pur accogliendo la domanda di condanna ad ottemperare all'obbligo legale di comunicare alla odierna ricorrente i dati completi dei condòmini morosi, nei termini sopra espressi e poi precisati nel dispositivo, ha invece respinto quella di risarcimento danni, in quanto, nella circostanza, quest'ultima, dopo avere genericamente allegato il danno patrimoniale subito, aveva poi del tutto omesso di fornirne specifica dimostrazione, anche mediante il ricorso ad indici presuntivi in ordine alla consistenza del pregiudizio stesso e del relativo nesso causale - trattandosi di danno conseguenza - tra la condotta omissiva ed inadempiente ascritta all'amministratore ed un concreto aggravio patrimoniale).

Corte di Appello di Firenze, sezione III civile, sentenza 29 maggio 2026 n. 2108 - Pres. Guida - Rel. Ghedini

Amministratore - Codice del consumo - Applicabilità ai rapporti condominiali - Esclusione - Indici normativi - Individuazione - Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari. (Cc, articoli 1117, 1129, 1130 e 1131; Cpc, articolo 101; Dlgs n. 206/2005, articoli 3, 33 e 36)

Al fine di escludere l'applicabilità del Codice del Consumo ai rapporti condominiali, occorre considerare che, sotto il profilo ontologico, il condominio negli edifici, costituendo una forma di contitolarità reale su beni immobili, non può assumere la qualifica di "consumatore", tale essendo, secondo la definizione normativa accolta nell'articolo 3 del predetto Codice, solo la persona fisica che opera per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. A ciò si aggiunga che lo stesso argomento, speso a favore dell'applicazione della disciplina consumeristica, e secondo cui l'amministratore contratta per conto dei condòmini, i quali sarebbero tutti qualificabili come consumatori, in quanto persone fisiche estranee ad attività professionali, costituisce, a ben vedere, un'indebita generalizzazione: all'interno di un medesimo edificio, infatti, possono coesistere condòmini che sono persone giuridiche, ovvero persone fisiche che impiegano l'unità immobiliare per finalità connesse alla propria attività imprenditoriale o professionale, i cosiddetti "condomìni misti". Ne consegue che una visione unitaria e onnicomprensiva che pretenda di estendere "sic et simpliciter" lo statuto consumeristico a tutti i partecipanti si rivela del tutto irrazionale (Nel caso di specie, accogliendo l'appello proposto dal Condominio, la corte territoriale ha ritenuto nulla la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, ritenuta, in via officiosa, applicabile la disciplina consumeristica al rapporto tra amministratore e singoli condomini, pur senza previamente sollecitare il contraddittorio sulla relativa questione, aveva dichiarato invalida la delibera con la quale l'assemblea aveva disposto la manleva del suddetto amministratore per tutte le spese civili e/o penali a seguito di cause, querele, esposti nei suoi confronti presentati da condomini e/o terzi relativamente al proprio mandato).

Riproduzione riservata Ⓒ

Argomenti