CONDOMINIO

Tribunale di Verbania, sezione civile, sentenza 19 novembre 2025 n. 373 - Giudice Mingione

Regolamento - Contenuto - Clausola inserita dal costruttore o dall'originario proprietario e richiamata nel contratto concluso tra venditore professionista e consumatore - Vessatorietà ai sensi del Codice del consumo - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa a clausola compromissoria per arbitrato irrituale . (Cc, articolo 1362 e 1138; Cpc, articoli 808, 808-ter e 825; Dlgs n. 206/2005, articolo 33)

In tema di condominio negli edifici, una clausola inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita della unità immobiliare concluso tra il venditore professionista ed il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Dlgs 6 settembre 2005 n. 206, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice nell'ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari condominiali, chiamato a pronunciarsi soltanto sul regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza cosiddetta "virtuale", per intervenuta cessazione della materia del contendere, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio ha ritenuto infondata la doglianza con la quale il condomino attore aveva ritenuto nulla, per contrasto con la disciplina a tutela del consumatore, una clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nel regolamento di condominio, non avendo, nella circostanza, da un lato, quest'ultimo argomentato come la stessa avesse determinato un eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita intercorso con la società costruttrice-venditrice, e dall'altro non essendo quest'ultima parte in causa del relativo giudizio).

CONTRATTO AGRARIO

Tribunale di Cagliari, Sezione agraria civile, sentenza 24 novembre 2025 n. 1896 - Presidente Piana - Relatore Angioi

Controversie agrarie - Proposizione di domanda riconvenzionale - Onere del preventivo tentativo di conciliazione - Sussistenza - Limiti. (Legge, n. 203/1982, articolo 46; Dlgs n. 150/2011, articolo 11)

In tema di controversie agrarie, la necessità del previo tentativo di conciliazione di cui all'articolo 46 della legge n. 203 del 1982 (oggi, articolo 11, commi 3 e ss., del D.lgs. n. 150 del 2011), sussiste non solo per la domanda principale proposta da parte dell'attore, ma anche per quella riconvenzionale proposta da parte del convenuto, salvo che la domanda stessa si ricolleghi direttamente al contrasto tra le parti ed alle pretese fatte valere dall'attore che abbia esperito la procedura conciliativa ovvero il convenuto abbia già dedotto le relative richieste in quella sperimentata dall'attore: in altri termini, salvo che la domanda stessa, per essere fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore, non ampli l'oggetto del giudizio (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi e rilevato che, nella circostanza, le domande proposte in riconvenzione non deducevano in giudizio aspetti nuovi, non ampliando in tal modo la controversia rispetto ai limiti posti dal ricorrente nella richiesta preordinata alle sue pretese, il collegio del tribunale adito ha rigettato l'eccezione pregiudiziale d'improponibilità sollevata da quest'ultimo per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ad opera di controparte).

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