PROCEDIMENTO CIVILE

Tribunale di Napoli, sezione XII civile, ordinanza 10 ottobre 2025 n. 1018 - Presidente Rotondaro - Relatrice Gargia

Difensori - Contratto di patrocinio - Diritto dell'avvocato al pagamento del compenso - Ordinamento della professione forense - Articolo 13, comma 8, della legge n. 247 del 2012 - Definizione della controversia giudiziale o arbitrale mediante accordi - Pagamento compensi e rimborsi spese a tutti gli avvocati costituiti - Vincolo solidale salvo espressa rinuncia al beneficio - Finalità ed ambito soggettivo di applicazione. (Legge n. 247/2012, articolo 13; Cc, articolo 1292 e 1965)

La disposizione di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 247 del 2012, recante la disciplina dell'ordinamento della professione forense, a mente della quale "Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà" integra un meccanismo che tutela il legale, scongiurando l'eventualità che le parti processuali si sottraggano al pagamento, avvalendosi della transazione, così impedendo la liquidazione giudiziale delle spese. A tal fine, viene eccezionalmente derogato il principio per cui il diritto al compenso si fonda sul contratto professionale, con la conseguenza che tale disposizione va interpretata in senso stretto e risulta operativa solo nei confronti di chi sia stato una parte processuale e non verso i terzi che abbiano sottoscritto la transazione senza essere stati parte in giudizio (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda di pagamento di compensi professionali proposta da due avvocati, il giudice adito ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del regime speciale di solidarietà previsto dalla citata disposizione, essendovi, nella circostanza, piena corrispondenza tra le parti dell'accordo transattivo e le parti del procedimento transatto, ovvero gli odierni resistenti, e non essendo intervenuta l'espressa rinuncia dei ricorrenti legali rispetto all'applicazione di tale beneficio).

Tribunale di Napoli, sezione XII civile, ordinanza 10 ottobre 2025 n. 1018 - Presidente Rotondaro - Relatrice Gargia

Difensori - Contratto di patrocinio - Obbligo dell'avvocato di informare la parte assistita circa la possibilità di avvalersi delle procedure di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale - Violazione - Conseguenze. (Cc, articoli 1218, 1453 e 2697; Dlgs n. 28/2010, articolo 4; Dl n. 132/2014, articolo 2)

In tema di contratto di patrocinio, l'eventuale omessa informativa prevista dalla disciplina della negoziazione assistita e della mediazione civile e commerciale (cfr., rispettivamente, articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 132 del 2014 ed articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, non può determinare automaticamente il venir meno dell'obbligo dell'assistito al pagamento del corrispettivo, al proprio difensore, per l'attività professionale svolta; se è vero, infatti, che la violazione del dovere di informazione costituisce un inadempimento contrattuale, che espone l'avvocato alla conseguente azione di responsabilità, è anche vero che tale violazione non comporta, di per sé sola, una responsabilità, in mancanza di ogni specifica deduzione e prova del danno subito e soprattutto del nesso causale specifico tra il lamentato danno e l'omessa informazione (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda di pagamento di compensi professionali proposta da due avvocati nei confronti del lavoratore assistito e del datore di lavoro, la cui controversia era stata dagli stessi definita, a loro insaputa, in sede di conciliazione sindacale, il giudice adito, rilevato che il primo non aveva specificamente dedotto né provato che, ove gli odierni ricorrenti lo avessero informato circa la possibilità di promuovere la procedura di negoziazione, di mediazione o altra soluzione conciliativa diversa, lo stesso non avrebbe promosso l'azione giudiziaria, il giudice adito ha rigettato la domanda di annullamento del contratto di patrocinio, di risoluzione per inadempimento, oltre a quella risarcitoria formulata nelle conclusioni della comparsa di costituzione).

Tribunale di Firenze, sezione II civile, decreto 21 ottobre 2025 n. 12931 - Presidente Ghelardini - Relatrice Anselmo de Vivo

Mediazione civile e commerciale - Procedimento di mediazione obbligatoria - Condominio negli edifici - Procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore - Assoggettamento a mediazione obbligatoria - Esclusione. (Cc, articolo 1129; Disposizioni di attuazione del Cc., articoli 64 e 71-quater; Dlgs. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di condominio negli edifici, il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore non rientra tra le cosiddette "cause di condominio" per cui è prevista la mediazione obbligatoria, in quanto è un "procedimento camerale plurilaterale tipico", meramente sostitutivo della volontà assembleare, privo di carattere decisorio e che non preclude la richiesta di tutela ordinaria in via giurisdizionale. Esso, pertanto, secondo quanto testualmente previsto dall'articolo 5, comma 6, lettera f), del Dlgs 28 del 2010, è escluso dalla mediazione obbligatoria (Nel caso di specie, il collegio del tribunale adito, ribadito l'enunciato principio, ha poi rigettato la domanda di revoca dell'amministratore resistente).

Tribunale di Forlì, Sezione civile, sentenza 13 novembre 2025, n. 678 - Giudice Picci

Spese processuali - Responsabilità aggravata - Condanna ex articolo 96, comma 3, del Cpc - Finalità e presupposti - Fattispecie relativa a rifiuto immotivato di una proposta giudiziale conciliativa. (Cpc, articoli 96 e 185)

La condanna ex articolo 96, comma 3, del Cpc, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'articolo 88 del Cpc, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Nel caso di specie, insorto a seguito di un'ingiunzione di pagamento di un corrispettivo rivendicato a titolo di esecuzione di lavori di ristrutturazione oggetto di un contratto di appalto, rilevato che parte opponente, nel rifiutare, senza valide ragioni, la proposta transattiva formulata alle parti dal giudice ex articolo 185-bis del Cpc, si era, nella circostanza, limitato solo ad evidenziare che "…allo stato non ci sono le condizioni per poter aderire alla medesima…", il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha rigettato l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e condannato quest'ultima al pagamento, in favore di controparte, anche di un importo pari a mille euro in applicazione dell'articolo 96, comma terzo, del Cpc.)

Tribunale di Forlì, sezione civile, sentenza 13 novembre 2025 n. 678 - Giudice Picci

Trattazione della causa - Articolo 185-bis Cpc - Proposta di conciliazione formulata dal giudice - Finalità - Atteggiamento omissivo o immotivato assunto dalla parte - Conseguenze - Condanna per responsabilità processuale aggravata - Configurabilità - Fondamento. (Cpc, articoli 96 e 185-bis)

L'articolo 185-bis del Cpc, nel disciplinare la proposta di conciliazione formulata dal giudice alle parti, non si propone soltanto un evidente scopo deflattivo, ma assolve anche ad una più nobile funzione, quella cioè di ricomporre la relazione sociale tra i soggetti, risanarne le lacerazioni, stemperare la tensione insita nel processo. Invero, la soluzione contenziosa della causa svilisce la consensualità e le molteplici potenzialità della soluzione transattiva, ove il giudice può tenere conto anche delle questioni di lite effettivamente in essere, non oggetto dello specifico processo pendente, ma pur sempre connesse agli effettivi interessi in gioco; inoltre, la predetta soluzione contenziosa non ridimensiona la litigiosità, bensì la lascia sul tappeto e la rende suscettibile di essere alimentata ancora, in altri gradi e fasi del giudizio. Diversamente, all'interno di tale esigenza pratica e concreta, la soluzione transattiva s'inserisce nel quadro costituzionale dell'interesse alla ragionevole durata dei processi, atteso che la mole del contenzioso attualmente pendente, sia per numero sia per complessità, è ingestibile secondo le formule pregresse e solitamente adoperate, e tanto al fine di concentrare le risorse della giurisdizione. In tale prospettiva, ciascuno deve adoperarsi per raggiungere il medesimo obiettivo appena richiamato, sicché non possono essere tollerati atteggiamenti defatigatori e strumentali, bensì vanno avviati e favoriti comportamenti che responsabilizzino le parti ed i loro difensori, che agevolino la fuoriuscita dal processo nelle controversie caratterizzate da questioni seriali, sulle quali ci si è già pronunciati con sentenze "pilota", oppure quando sia sufficiente chiaro e prevedibile sin dall'inizio l'esito applicativo. Tanto premesso, è agevole concludere nel senso che tanto l'omessa risposta alla proposta giudiziale ex articolo 185-bis del Cpc, quanto la mancata accettazione senza validi motivi contrari, configura un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del Cpc; e ciò in quanto se, da un lato, le parti non sono obbligate ad accettare la proposta giudiziale, dall'altro lato, l'atteggiamento omissivo o meramente immotivato si pone in contrasto con le superiori esigenze ed interessi posti alla base della formulazione della suddetta proposta (Nel caso di specie, insorto a seguito di un'ingiunzione di pagamento di un corrispettivo rivendicato a titolo di esecuzione di lavori di ristrutturazione oggetto di un contratto di appalto, rilevato che parte opponente aveva rifiutato la proposta transattiva senza esporre valide ragioni, ma limitandosi soltanto ad evidenziare che "…allo stato non ci sono le condizioni per poter aderire alla medesima…", il giudice adito, nel rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore di controparte, anche dell'importo di mille euro in applicazione del richiamato articolo 96, comma terzo, codice di procedura civile).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Tribunale di Roma, sezione VII civile, sentenza 17 novembre 2025 n. 16065 - Giudice Cinque

Danno cagionato da cose in custodia - Condominio negli edifici - Danni cagionati alle proprietà esclusive dalle parti comuni - Derivazione dai difetti costruttivi dello stabile condominiale - Responsabilità del Condominio - Sussistenza - Esimente del caso fortuito - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1117, 1669 e 2051)

Il Condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, in base all'articolo 2051 del Cc, dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché gli stessi siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile. Invero, tali difetti, non rientrano nella nozione di caso fortuito, unica causa di esonero della responsabilità del custode ai sensi della citata disposizione, in quanto fattori privi delle caratteristiche di imprevedibilità ed evitabilità, che, al contrario, ricadono nell'ambito del potere d'intervento del Condominio, tenuto pertanto a riparare i vizi edificatori dello stabile per impedire che le infiltrazioni continuino o si ripetano. Dunque, il Condominio è obbligato a risarcire i condomini per danni ad unità immobiliari di proprietà esclusiva, con la possibilità, se il danno si è verificato per un vizio di costruzione, di rivalersi sul costruttore ex articolo 1669 del Cc ove non siano già trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi e rilevato che, nella circostanza, la condomina attrice aveva dapprima correttamente allegato negli atti introduttivi e successivamente anche provato, tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia l'elemento oggettivo dell'illecito prospettato che i danni-conseguenza subiti, il giudice adito ha accolto tanto la domanda risarcitoria, quanto quella di condanna del Condominio convenuto all'esecuzione degli interventi atti ad eliminare le cause che avevano prodotto, nell'appartamento di proprietà attorea, le infiltrazioni idriche dannose oggetto di causa).

SOCIETÀ E IMPRESE

Tribunale di Avezzano, sezione civile, ordinanza 9 maggio 2025 n. 227 - Giudice Lepidi

Società di persone - Scioglimento del singolo rapporto sociale - Esclusione del socio - Giudizio di opposizione - Legittimazione passiva - Società - Notificazione dell'azione a tutti i soci - Equipollenza. (Cc, articoli 2286 e 2287)

Nel giudizio di opposizione avverso l'esclusione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante anche se è consentita, come modalità equipollente d'instaurazione del contraddittorio, la citazione di tutti i soci (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio e rilevato che, nella circostanza, l'attore aveva convenuto in giudizio tanto la società che i soci, il giudice adito ha escluso ogni questione attinente alla corretta instaurazione del contraddittorio).

Tribunale di Avezzano, sezione civile, ordinanza 9 maggio 2025 n. 227 - Giudice Lepidi

Società di persone - Scioglimento del singolo rapporto sociale - Esclusione del socio - Giudizio di opposizione - Compromettibilità in arbitri - Sussistenza - Fondamento. (Cc, articoli 2272, 2286 e 2287; Dlgs n. 5/2003, articoli 34 e 36)

In tema di arbitrato societario, non sono compromettibili in arbitri le questioni che involgono disposizioni comunque preordinate alla tutela degli interessi non dei singoli soci, ma della società in quanto tale, e dei terzi. Ne consegue che sussiste la compromettibilità in arbitri, anche non rituali, della controversia relativa all'esclusione del socio di una società di persone, atteso che la stessa involge interessi individuali del socio stesso e perciò disponibili anche nell'ipotesi di società costituita da due soli soci, posto che, a norma dell'articolo 2272 del Cc, lo scioglimento della società si verifica non come effetto immediato dell'esclusione, ma per l'inutile decorso del semestre entro il quale la pluralità dei soci può essere ricostruita (Nel caso di specie, pur richiamando l'enunciato principio, il giudice adito, rilevato che al tempo della notificazione non era ancora intervenuta l'accettazione dell'arbitro unico, si è ritenuto competente a pronunciarsi in ordine alla sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione oggetto di impugnazione).

Tribunale di Avezzano, sezione civile, ordinanza 9 maggio 2025 n. 227 - Giudice Lepidi

Società di persone - Scioglimento del singolo rapporto sociale - Esclusione del socio - Disciplina codicistica relativa - Disciplina generale dettata per la risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive - Distinzione - Sussistenza - Presupposti e conseguenze rispettive - Individuazione. (Cc, articoli 1453, 2272, 2286, 2287 e 2289)

In tema di società di persone, le norme sull'esclusione del socio rappresentano normativa speciale rispetto a quella generale sulla risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive di cui agli articoli 1453 e seguenti del Cc: tale risoluzione, invero, pone nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all'articolo 1458 del Cc e, nel caso in cui le parti del contratto siano soltanto due, elimina "in toto" il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge; diversamente, l'esclusione del socio, ex articoli 2286 e 2287 del Cc, comporta soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest'ultimo solo ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota ai sensi dell'articolo 2289 del Cc, ma non anche, di per sé considerato, lo scioglimento della società, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi, la società si scioglie solo se, nel termine di sei mesi, non venga ripristinata la pluralità dei soci, ex articolo 2272, n. 4, del Cc (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio ed accertato il compimento di una pluralità di atti che, pur potendo non integrare lo svolgimento, da parte del socio attore, di una vera e propria attività in concorrenza con la società o di appropriazione delle utilità fornite dai beni strumentali appartenenti alla stessa, si era comunque risolta nella reiterata sottrazione di ricavi, il giudice adito ha rigettato, in quanto infondata, l'istanza di sospensione della delibera di esclusione dalla società proposta da quest'ultimo).

Tribunale di Avezzano, Sezione civile, ordinanza 9 maggio 2025, n. 227 - Giudice Lepidi

Società di persone - Scioglimento del singolo rapporto sociale - Esclusione del socio - Gravi inadempienze del socio - Configurabilità - Presupposti - Individuazione. (Cc, articolo 2286)

In tema di società di persone, la gravità delle inadempienze del socio che, ai sensi dell'articolo 2286, comma 1, del Cc può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società deve essere apprezzata in funzione della comunione di scopo in vista del quale è stata costituita la società. Sotto tale profilo, fermo restando l'irrilevanza di condotte che incidono solamente ed esclusivamente nei confronti dei soci, in quanto tali, vengono in considerazione non solo inadempienze di consistenza tale da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quelle che abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini e determinando l'irrimediabile alterazione del clima di serena collaborazione e reciproca fiducia all'interno della compagine sociale. Inoltre, l'atto costitutivo e le tavole statutarie possono delineare ipotesi convenzionali di giusta causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio ove il connotato di gravità sia enunciato con riferimento all'interesse sociale che si intende tutelare. Laddove, poi, difetti, una tipizzazione pattizia di tali ipotesi, sono state ritenute comunque ragioni idonee a fondare l'esclusione: l'assunzione di obbligazioni in nome e per conto della società, senza averne i poteri, in ragione del discredito procurato alla società, destinataria di intimazioni, dallo pseudo-rappresentante; la mancata esecuzione del conferimento determinato nel contratto sociale; il conferimento di un mandato generale senza obbligo di rendiconto ad una persona che svolga attività commerciale identica, e quindi, potenzialmente in concorrenza con quella della società, producendo il negozio effetti analoghi alla cessione di quota; il comportamento del socio il quale, nei rapporti con i terzi, disconosca "in toto" l'operato dei soci amministratori, incidendo così negativamente sulle attività della società (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio ed accertato il compimento di una pluralità di atti che, pur potendo non integrare lo svolgimento, da parte del socio attore, di una vera e proprio attività in concorrenza con la società o di appropriazione dell'utilità fornite dai beni strumentali appartenenti alla stessa, si era comunque risolta nella reiterata sottrazione di ricavi, il giudice adito ha rigettato, in quanto infondata, l'istanza di sospensione della delibera di esclusione dalla società proposta da quest'ultimo).

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