REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tribunale di Bari, sezione I penale, sentenza 2 febbraio 2026 n. 420 - Giudice Pres. A. Guerra

Dei privati - Violenza e minaccia a pubblico ufficiale - Minaccia - Idoneità - Valutazione - Giudizio ex ante - Necessità - Conseguenze. (Cp, articolo 336)

Per la consumazione del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, di cui all'articolo 336 Cp, l'idoneità della minaccia per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato.

REATO

Tribunale di Bari, sezione I penale, sentenza -2 febbraio 2026 n. 420 - Giudice Pres. A. Guerra

Dolo - Dolo eventuale - Esclusione - Ricorrenza del dolo alternativo - Precisazioni. (Cp, articolo 43)

In tema di dolo, per escludere la ricorrenza del dolo eventuale non è sufficiente il riferimento alla ricorrenza del dolo cosiddetto alternativo, occorrendo, ulteriormente, nell'ambito di tale ultima figura, stabilire, in relazione alla fattispecie stessa, in quale forma di dolo, se eventuale, diretto o intenzionale, essa si estrinsechi.

Tribunale di Bari, sezione II penale, sentenza 3 febbraio 2026 n. 536 - Giudice L. Calzolaro

False dichiarazioni per conseguire il reddito di cittadinanza - Delitto di cui all'articolo 7 Dl n. 4/2019 - Abrogazione differita al 1° gennaio 2024 - Conseguenze - Deroga della lex mitior - Fondamento - Ragionevolezza - Ragioni. (Dl n. 4/2019, articolo 7; Legge n. 26/2019, articolo 1; Dl n. 48/2023, articolo 8; Legge n. 85/2023, articolo 1)

In tema di false dichiarazioni per conseguire il reddito di cittadinanza, l'abrogazione del delitto di cui all'articolo 7 Dl n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, disposta con decorrenza dal 1 gennaio 2024 dall'articolo 1, comma 318, legge n. 197/2022, ha fatto salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino a tale termine, in deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente ex articolo 2, comma 2, Cp, ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione, posta in continuità normativa con quella previgente, di cui all'articolo 8 Dl n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.

Tribunale di Bari, sezione I penale, sentenza 2 febbraio 2026 n. 420 - Giudice Pres. A. Guerra

Tentativo - Inidoneità degli atti - Valutazione - Individuazione. (Cp, articoli 49 e 56)

In tema di delitto tentato, al fine di escludere il tentativo per inidoneità degli atti si deve fare riferimento alla possibilità che l'evento accada essendo il discrimine costituito dall'articolo 49 Cp; solo qualora l'evento non sia accaduto e questo non aveva alcuna possibilità di accadere può ritenersi che il tentativo non sussista, a nulla rilevando se la realizzazione o meno dell'evento stesso fosse, allorché la condotta è stata posta in atto, più o meno probabile, anche solo per incapacità dell'agente o per mere difficoltà oggettive.

Tribunale di Bari, sezione I penale, sentenza 2 febbraio 2026 n. 420 - Giudice Pres. A. Guerra

Contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza - Procurato allarme

In tema di contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza, la contravvenzione di procurato allarme descritta dall'articolo 658 Cp, la cui ratio va ravvisata nell'interesse dello Stato all'ordine pubblico, che si vuole garantire contro tutti i falsi allarmi, che distolgono l'autorità costituita dalle ordinarie incombenze, è configurabile anche quando il disastro, l'infortunio o il pericolo annunciato sia stato artificiosamente costruito, stante l'equivalenza tra infortunio "falso" e infortunio "inesistente".

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