CONDOMINIO

Tribunale di Napoli, sezione VI civile, sentenza 15 giugno 2026 n. 9902 - Giudice Pastori

Assemblea - Delibere assembleari - Impugnazione - Delibera impugnata - Sostituzione con altra conforme alla legge - Poteri-doveri del giudice - Applicabilità dell'articolo 2377 Cc - Sussistenza - Effetti - Approvazione della nuova delibera dopo la proposizione dell'impugnazione - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza - Fondamento. (Cc, articoli 1136, 1137 e 2377; Cpc, articolo 100)

In tema di condominio negli edifici, allorché l'assemblea, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido, resta sottratto al giudice adito con l'impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale, semmai, potrà essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, ove anch'esso non sia conforme alla legge o al regolamento. In tale ipotesi, infatti, a norma dell'articolo 2377, comma ottavo, del Cc, la nuova delibera, adottata in sostituzione di quella impugnata, provoca la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, anche allorquando la stessa sia stata adottata successivamente alla proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del Cc, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Nel caso di specie, rilevato che, nelle more del giudizio, una successiva delibera assembleare aveva inteso ratificare, con voto unanime, ivi compreso quello espresso dall'odierno condomino attore, le decisioni assunte con la delibera assembleare impugnata, il giudice adito ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, nella circostanza, Condominio ed amministratore in proprio, in applicazione del principio della c.d. «soccombenza virtuale»).

Tribunale di Palermo, sezione II civile, ordinanza 21 luglio 2026 n. 4300 - Giudice Ivalù Pampalone

Parti comuni - Uso della cosa comune - Articolo 1102 Cc - Interpretazione - Tutela delle persone disabili - Parcheggio dello stabile condominiale avente un numero di posti inferiore rispetto a quello dei condomini - Riserva di uno specifico posto in favore del condomino disabile - Innovazione vietata - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema procedimento cautelare d'urgenza. (Costituzione, articoli 2, 3, 32 e 42; Cpc, articolo 700; Cc, articoli 1102, 1117 e 1120; Legge, n. 104/1992, articolo 3)

In tema di condominio negli edifici, anche l'articolo 1102 del Cc, dev'essere interpretato in conformità ai principi e ai valori costituzionali, contemperando i diritti di tutti i condomini all'utilizzo delle parti comuni con quelli di chi, trovandosi in condizioni di ridotta capacità o di incapacità motoria, ha bisogno di strutture o servizi che gli consentano di raggiungere o entrare agevolmente nell'edificio e di fruire dei relativi spazi in condizioni di adeguata autonomia. In particolare, anche nel caso di insufficienza dei posti auto rispetto al numero dei condomini, la riserva di uno specifico posto alla persona disabile, con sottrazione del relativo spazio all'uso comune, non costituisce una innovazione vietata ex articolo 1120, ultimo comma, del Cc, bensì una modalità di più intenso esercizio delle facoltà di godimento della cosa comune che si giustifica alla luce del bilanciamento tra i diritti di norma spettanti al comproprietario ed i diritti fondamentali facenti capo alla persona disabile (Nel caso di specie, relativo ad un procedimento promosso ex articolo 700 del Cpc, dalla condomina ricorrente, affetta da handicap grave ed invalida civile al cento per cento, con accertata riduzione della capacità di deambulazione, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha confermato il decreto emesso «inaudita altera parte», ordinando al Condominio resistente di predisporre e riservare, in favore della stessa, «uno stallo di sosta fisso, esclusivo e gratuito tra quelli già esistenti nel parcheggio condominiale sul prospetto, posizionato il più vicino possibile all'ingresso principale dello stabile, con apposizione di segnaletica identificativa orizzontale e verticale, e con contestuale avviso ai condomini di astenersi dall'utilizzo di detto stallo»).

CONTRATTO

Tribunale di Roma, sezione V civile, sentenza 10 settembre 2026 n. 12725 - Giudice Fanelli

Comodato - Nozione - Carattere essenzialmente gratuito - Canone simbolico - Necessità - Pagamento di un canone pari al valore di mercato del bene - Riqualificazione quale locazione - Sussistenza - Fattispecie concernente locale ex portineria condominiale. (Cc, articoli 1571 e 1803; Legge, n. 311/2004, articolo 1)

Il comodato, contratto essenzialmente gratuito, può prevedere la corresponsione di un canone ex articolo, 1803, comma 2, del Cc, purché esso sia simbolico e non pari al valore di mercato del bene concesso, rientrando, altrimenti, l'ipotesi nel diverso negozio di locazione (Nel caso di specie, riqualificato, quale locazione e non comodato, il contratto oggetto di causa con cui il ricorrente Condominio aveva concesso al resistente condomino il locale ex portineria, quale una sistemazione provvisoria ed alternativa alla sua abitazione resa inagibile dall'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione del superiore lastrico condominiale, il giudice adito, accertata la nullità del negozio per omessa registrazione, ha rigettato la domanda di risarcimento danni prospettata per occupazione illegittima dell'immobile in quanto protrattasi oltre la scadenza convenuta).

Tribunale di La Spezia, Sezione II civile, sentenza 10 settembre 2026, n. 488 - Giudice Barbuto

Fideiussione - Concorrenza - Intese vietate in quanto restrittive della libera concorrenza - Contratti di fideiussione «a valle» - Nullità parziale - Configurabilità - Limiti. (Cc, articoli 1938, 1418 e 1419; Legge, n. 287/1990, articoli 2, 3 e 33)

I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articoli 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del Tfue, sono parzialmente nulli, ai sensi degli articoli 2, comma 3, della legge citata e dell'articolo 1419 del Cc, in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Nel caso di specie, relativo a un credito azionato in via monitoria e fondato anche su di un contratto di fideiussione «omnibus», a garanzia di obbligazioni assunte da una società di capitali, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto infondato il motivo di opposizione concernente la pretesa nullità della clausola di deroga all'articolo 1957 del Cc).

Corte di Appello di Catanzaro, sezione II civile, sentenza 10 settembre 2026 n. 1132 - Presidente e Relatore Politano

Locazione - Scioglimento del contratto - Recesso del conduttore - Per «gravi motivi» - Emergenza pandemica da Covid–19 - Idoneità - Sussistenza - Fattispecie in tema di locazione per studenti universitari. (Legge, n. 431/1998, articoli 3 e 5)

In tema di locazione, l'emergenza pandemica da Covid-19, è idonea ad integrare «i gravi motivi» che legittimano il recesso dal contratto da parte del conduttore (Nel caso di specie, la corte territoriale, accogliendo parzialmente il gravame, ha rideterminato la somma ingiunta in via monitoria all'odierna appellante, ritenendo, nella circostanza, legittimo il recesso esercitato dalla stessa quale studentessa universitaria in forza di una specifica clausola del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato per la durata di un anno, che prevedeva, testualmente, la facoltà del conduttore di «recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima»).

OBBLIGAZIONI

Tribunale di Pordenone, sezione civile, sentenza 9 settembre 2026 n. 477 - Giudice Risolo

Inadempimento - Atto di costituzione in mora - Natura recettizia - Efficacia interruttiva della prescrizione - Condizioni - Presunzione di conoscenza ex articolo 1335 Cc - Operatività - Superamento - Prova contraria - Estremi - Indirizzo del destinatario - Nozione. (Cc, articoli 1219, 1335 e 2943)

La costituzione in mora del debitore, quale dichiarazione unilaterale recettizia, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, presuppone che l'atto giunga nella sfera di conoscibilità del debitore destinatario; ai sensi dell'articolo 1335 del Cc, tale dichiarazione si reputa invero conosciuta nel momento in cui giunge al suo indirizzo, salvo che il destinatario medesimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Tuttavia, per indirizzo del destinatario deve intendersi non necessariamente la sola residenza anagrafica, ma ogni luogo che, per il collegamento con la residenza, la dimora o il domicilio, per la normale frequentazione lavorativa oppure per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti concretamente compreso nella sua sfera di dominio e controllo e sia quindi idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscerne il contenuto. La presunzione di conoscenza presuppone, dunque, che il mittente provi l'arrivo della dichiarazione in un luogo concretamente riferibile al destinatario e soltanto una volta dimostrato tale presupposto, grava poi su quest'ultimo l'onere di provare l'impossibilità incolpevole di acquisirne conoscenza (Nel caso di specie, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto che il mero esito della compiuta giacenza relativo alla comunicazione, integrante atto di costituzione in mora, pur idoneo a comprovare il mancato ritiro della raccomandata, dopo il tentativo di consegna ed il deposito presso l'ufficio postale, non era invece, nella circostanza, in grado di dimostrare, di per sé, che l'indirizzo utilizzato fosse ancora ricompreso nella sfera di dominio e controllo del debitore destinatario, il quale, al contrario, producendo in giudizio il certificato storico di residenza, aveva invece provato la cessazione della residenza proprio presso il luogo nel quale la comunicazione predetta era stata inviata).

Tribunale di Firenze, sezione II civile, sentenza 25 agosto 2026 n. 4232 - Giudice Picone

Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Saggio degli interessi - Interessi previsti dall'articolo 1284, comma 4, Cc - Presupposti - Carattere liquido o agevolmente liquidabile dell'obbligazione inadempiuta - Conseguenze - Fattispecie in tema di azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. (Cc, articolo 1284)

Presupposto per l'operatività del saggio degli interessi di cui all'articolo 1284, comma 4, del Cc è il carattere liquido o, comunque, agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, sicché tale previsione non trova applicazione nell'ipotesi di un credito risarcitorio derivante dall'inadempimento di un'obbligazione diversa da quella pecuniaria (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha respinto la richiesta attorea di riconoscimento degli interessi al tasso indicato nella citata disposizione).

PROCEDIMENTO CIVILE

Tribunale di Palermo, sezione II civile, ordinanza 21 luglio 2026 n. 4300 - Giudice Ivalù Pampalone

Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - Ricorso ex articolo 700 Cpc - Finalità - Presupposti di ammissibilità dell'azione - Individuazione - Fattispecie in materia condominiale. (Cpc, articolo 700)

L'articolo 700 del Cpc, offre uno strumento cautelare (atto, cioè, a prevenire il realizzarsi di un pregiudizio) atipico e residuale, a fronte di situazioni nelle quali il diritto dell'istante - ove non tutelato in via d'urgenza - potrebbe venire a subire un pregiudizio grave e irreparabile. Presupposti di ammissibilità dell'azione sono, quindi, la residualità - intesa come assenza di un rimedio cautelare tipico parimenti idoneo a garantire la tutela del diritto - e la strumentalità, ossia, il rapporto di collegamento funzionale rispetto alla (eventuale) futura azione di merito. I presupposti per l'accoglimento della domanda si identificano invece nel «fumus boni iuris», ossia, della verosimile e probabile fondatezza della domanda alla luce degli elementi di prova esistenti «prima facie», e nel «periculum in mora», inteso come rischio che il diritto dell'istante subisca un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria (Nel caso di specie, relativo ad un procedimento promosso ex articolo 700 del Cpc, dalla condomina ricorrente, affetta da handicap grave ed invalida civile al cento per cento, con accertata riduzione della capacità di deambulazione, il giudice adito, ritenuti preliminarmente sussistenti tutti i presupposti sopramenzionati in conformità ai richiamati principi, ha poi confermato il decreto emesso «inaudita altera parte», ordinando al Condominio resistente di predisporre e riservare, in favore della stessa, «uno stallo di sosta fisso, esclusivo e gratuito tra quelli già esistenti nel parcheggio condominiale sul prospetto, posizionato il più vicino possibile all'ingresso principale dello stabile, con apposizione di segnaletica identificativa orizzontale e verticale, e con contestuale avviso ai condomini di astenersi dall'utilizzo di detto stallo»).

Corte di Appello di Catanzaro, sezione II civile, sentenza 10 settembre 2026 n. 1132 - Presidente e Relatore Politano

Procedimenti speciali - Rito del lavoro - Passaggio al rito ordinario - Provvedimento formale - Necessità - Fondamento - Fattispecie in materia locatizia. (Cpc, articoli 281-sexies, 429, 433, 443, 447-bis)

Il passaggio dal rito del lavoro a quello ordinario non può avvenire implicitamente, ma richiede l'adozione di un provvedimento formale che, pur senza formule sacramentali, esprima in modo chiaro, univoco e consapevole la scelta del giudice in ordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, così da ricondurla senza incertezze a un determinato rito. (Nel caso di specie, relativo a una controversia insorta in materia locatizia, rilevato dalla disamina degli atti del giudizio di primo grado l'assenza di un formale provvedimento di mutamento di rito, la corte territoriale, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata nella circostanza resa ai sensi dell'articolo 429 del Cpc e, di conseguenza, ha concluso per la tempestività ed ammissibilità dell'atto di appello proposto mediante ricorso).

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Tribunale di Firenze, sezione II civile, sentenza 25 agosto 2026 n. 4232 - Giudice Picone

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale - Circolazione stradale - Lesione di lieve entità - Micropermanenti - Danno morale - Condizioni - Accertamento in concreto - Meccanismi semplificativi di tipo automatico - Esclusione - Oneri di allegazione e probatori del danneggiato - Presunzioni - Rilevanza. (Cc, articoli 1226, 2043, 2054, 2056, 2059 e 2697)

In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, ed il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, il giudice adito ha escluso, in sede di liquidazione, il riconoscimento del danno morale, in quanto l'attore si era limitato, nelle conclusioni dell'atto di citazione, a domandare e quantificare il ristoro «del danno morale e/o da personalizzazione e/o da vita di relazione, e/o danno esistenziale», in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo tuttavia di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza).

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