FALLIMENTO

Corte d'appello di Napoli, sezione VI penale, sentenza 29 aprile 2026 n. 1142 - Pres. G. Galiucci

Bancarotta fraudolenta - Documentale per distrazione - Concorso omissivo degli amministratori - Configurabilità - Condizioni. (Legge fallimentare, articoli 216 e 223; Cp, articolo 40 cpv.)

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, rientrando gli interessi tutelati dalle norme penali societarie e fallimentari tra quelli affidati alle cure degli amministratori, è correttamente configurabile il concorso ex articolo 40 cpv. Cp tutte le volte in cui l'amministratore di una società, violando l'obbligo di vigilanza e quello di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli, abbia consentito ad altri amministratori (o comunque a soggetti che di fatto abbiano compiuto atti di gestione) di perpetrare delitti.

Corte d'appello di Napoli, sezione VI penale, sentenza 15 giugno 2026 n. 6983 - Pres. A. Terzi; rel. D. Vecchio

Reati fallimentari - Assunzione solo formale della carica gestoria - Automatica esclusione da responsabilità - Esclusione - Ragioni - Obbligo di vigilanza - Sussistenza. (Legge fallimentare, articoli 216, 271 e 220; Cc, articolo 2392; Cp, articolo 40 cpv.)

In tema di reati fallimentari, l'assunzione solo formale della carica gestoria non consente l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli articoli 216, comma 1, n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fallimentare, atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex articolo 2392 Cc dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili; ne consegue che, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'articolo 40, comma 2, Cp, se viene meno a tale dovere.

PROCESSO PENALE

Corte d'appello di Napoli, sezione VI penale, sentenza 20 aprile 2026 n. 1014 - Pres. F. Cioffi; rel. F. Mastrominico

Parte civile - Costituzione - Ente - Poteri di rappresentanza - Indicazione - Onere - Contenuto - Procura speciale - Necessità - Condizioni. (Cpp, articolo 122; Cc, articolo 2384)

Ai fini della legittimità della costituzione della parte civile, l'onere in Capo al legale rappresentante di un ente di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore senza necessità, di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'articolo 2384 Cc che costituisce la fonte della legittimazione; la procura speciale prevista dall'articolo 122 Cpp è, infatti, necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da un soggetto terzo che non abbia alcun rapporto organico con la società querelante

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'appello di Napoli, sezione VI penale, 22 giugno 2026 n. 6768 - Pres. A. Terzi; rel. D. Vecchione

Estorsione - Richiesta di compenso al possessore del bene sottratto accompagnata dalla prospettazione della mancata restituzione dello stesso - Coartazione della altrui volontà - Sussistenza - Reato - Configurabilità - Ragioni. (Cp, articolo 629)

In tema di estorsione, quando l'attività successiva alla consumazione del reato di furto consista nella richiesta di un compenso a chi possedeva il bene sottratto, accompagnato dalla prospettazione della mancata restituzione dello stesso, essa deve necessariamente considerarsi come attività volta a coartare, a scopo di profitto, l'altrui volontà: difatti colui che è stato privato illecitamente di un bene conserva il diritto alla restituzione dello stesso, oltreché un'aspettativa morale di riacquistarlo; a ciò consegue che, ove intervenga una richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire che incombe sul soggetto agente, ciò viene ad influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, integrando una minaccia rilevante ai sensi dell'articolo 629 Cp.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'appello di Napoli, sezione III penale, sentenza 22 maggio 2026 n. 6085 - Pres. M.R. Gaudio; rel. F. de Falco Giannone

Maltrattamenti in famiglia - Aggravante del fatto commesso in presenza di minore - Qualità degli episodi maltrattanti - Idoneità degli episodi a compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore - Necessità. (Cp, articolo 572)

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai fini della configurabilità dell'aggravante del fatto commesso in presenza di minori degli anni diciotto, è necessario avere riguardo alla qualità e non alla quantità degli episodi maltrattanti cui assiste il minorenne, dovendosi accertare, quale che ne sia il numero, l'idoneità di tali episodi a compromettere lo sviluppo psico-fisico del predetto, in termini di astratta offensività, sulla base dell'id quod plerumque accidit.

Corte d'appello di Napoli, sezione III penale, sentenza 12 giugno 2026 n. 6843 - Pres. M.R. Gaudio

Maltrattamenti in famiglia - Cessazione della convivenza more uxorio - Reato - Configurabilità - Condizioni. (Cp, articoli 572 e 612-bis; Cc, articolo 337-ter)

Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio è configurabile il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, e non invece quello di atti persecutori, quando tra i soggetti permanga un vincolo assimilabile a quello familiare, per il mantenersi di una consuetudine di vita comune o dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ex articolo 337-ter Cc, dovendosi verificare se la condotta del soggetto agente abbia inciso direttamente su una relazione con la persona offesa che abbia i connotati reciprocamente, pur in assenza di coabitazione, come persone "della famiglia".

Corte d'appello di Napoli, sezione VI penale, sentenza 25 maggio 2026 n. 6250 - Pres. A. Terzi; rel. D. Vecchione

Maltrattamenti in famiglia - Elemento materiale - Condizione di sopraffazione abituale - Necessità. (Cp, articolo 572)

Il reato di maltrattamenti in famiglia, a livello di elemento materiale, richiede un quadro di comportamenti che esprimano una condizione di dominazione e sopraffazione abituale dell'autore nei confronti della vittima, e non semplici dissidi o conflittualità familiari prive di tale sbilanciamento relazionale.

Corte d'appello di Napoli, sezione III penale, sentenza 29 maggio 2026 n. 4671 - Pres. M.R. Gaudio; rel. S. Ciampaglia

Maltrattamenti in famiglia - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza - Contenuto - Indicazione. (Cp, articolo 572)

Nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi il dolo è generico e non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata, fin dalla rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali alla vittima, né l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, essendo, invece, sufficiente la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima stessa.

Corte d'appello di Napoli, sezione VI penale, sentenza 7 giugno 2026 n. 5745 - Pres. A. Terzi; rel. N.E. Paone

Maltrattamenti in famiglia - Totale soggezione della vittima al soggetto attivo - Necessità - Esclusione - Ragioni - Periodi di normalità della convivenza - Reato - Configurabilità. (Cp, articolo 572)

Per la configurabilità del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi non è richiesta una totale soggezione della vittima al soggetto attivo, in quanto la norma di cui all'articolo 572 Cp, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza, sicché gli atti lesivi ben possono alternarsi con periodi di normalità e che siano stati, a volte, causati da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'appello di Napoli, sezione VI penale, sentenza 5 giugno 2026 n. 6638 - Pres. A. Terzi; rel. D. Vecchione

Abbandono di persone minori o incapaci - Bene giuridico - Individuazione - Natura di pericolo - Configurabilità - Elemento materiale - Abbandono definitivo dell'offeso - Necessità - Esclusione - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza. (Cp, articolo 591)

Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci tutela, non già il rispetto dell'obbligo legale di assistenza in sé considerato, quanto il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo, che non deve necessariamente essersi realizzato, e la condotta di "abbandono" resta integrata da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, sicché, ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del reato, non è necessario che l'abbandono della persona offesa sia definitivo, talché il delitto di cui all'articolo 591 Cp si perfeziona anche nel caso della sua temporaneità e in difetto di un effettivo animus derelinquendi mentre il dolo è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità di cui si abbia l'esatta percezione.

Corte d'appello di Napoli, sezione III penale, sentenza 8 giugno 2026 n. 6705 - Pres. M.R. Gaudio; rel. F. de Falco Giannone

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore - Necessità - Sintomi dello sfruttamento - Sufficienza - Esclusione. (Cp, articolo 603-bis)

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la condizione di sfruttamento che non si avvantaggi dello stato di bisogno non integra il reato di cui all'articolo 603-bis Cp essendo incriminato a tale titolo non lo sfruttamento in sé ma solo l'approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, sia essa economica, che di altro genere, che lo induca a svilire la sua volontà contrattuale sino ad accettare condizioni proposte dall'utilizzatore, cui altrimenti non avrebbe acconsentito; non è sufficiente, dunque, che ricorrano i sintomi dello sfruttamento, come indicati dal terzo comma dell'articolo 603-bis Cp, ma occorre l'abuso della condizione esistenziale della persona, che non coincide solo con la sua conoscenza, ma proprio con il vantaggio che da quella volontariamente si trae.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Corte d'appello di Napoli, sezione III penale, sentenza 3 giugno 2026 n. 4667 - Pres. M.R. Gaudio; rel. S. Ciampaglia

Dei privati - Esercizio abusivo della professione - Bene giuridico - Individuazione - Natura di pericolo - Configurabilità - Conseguenze - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza. (Cp, articolo 348)

Il reato di esercizio abusivo della professione, di cui all'articolo 348 Cp, è finalizzato a tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione per garantire che l'esercizio di determinate attività professionali avvenga da parte di chi sia munito della necessaria competenza tecnica, verificata mediante il rilascio di una speciale attestazione di idoneità da parte dello Stato o l'iscrizione in un albo professionale; ha natura di pericolo presunto sicché è integrato a prescindere dal fatto che il soggetto non qualificato o non iscritto sia o meno dotato della perizia necessaria per eseguire una determinata prestazione; dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente dolo generico consistente nella convinzione di non operare contra legem, infatti l'ignoranza della legge penale non può essere invocata come scusante.

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