CONDOMINIO
Contributi e spese condominiali - Articolo 63 disposizioni di attuazione del Cc - Obbligo di comunicare ai creditori insoddisfatti i dati relativi ai condomini morosi - Spettanza - In capo all'amministratore in proprio - Sussistenza - Fondamento. (Cc, articoli 1129, 1130 e 1131; Disposizioni di attuazione del Cc, articolo 63)
In tema di condominio negli edifici, l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi, e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale promossa ex articolo 63, comma 1, disposizioni di attuazione del Cc, spetta all'amministratore in proprio, in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione. In particolare, il comportamento omissivo dell'amministratore, il quale, rifiutandosi di fornire i dati o producendoli in maniera incompleta, ostacola l'esecuzione di un provvedimento giudiziale, alla luce del principio di rappresentanza, riverbera i suoi effetti solo sul Condominio rappresentato, il quale ne è responsabile nei confronti dei terzi. Tale soluzione, invero, garantisce al creditore di vedere soddisfatta la sua richiesta, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo gestorio e dalla eventuale sostituzione della persona fisica dell'amministratore (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito, dichiarata la contumacia del resistente Condominio, lo ha condannato, nella persona dell'amministratore «pro tempore», a comunicare alla società ricorrente i dati anagrafici dei condomini morosi - al fine di soddisfare il credito dalla stessa vantato, e portato, nella circostanza, da due decreti ingiuntivi esecutivi per mancata opposizione - nonché il valore millesimale riconducibile a ciascuno di essi, secondo la tabella di ripartizione in uso per tali spese).
Parti comuni - Uso - Articolo 1122-bis Cc - Installazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di un'unità immobiliare - Assenza di modifica della cosa comune - Autorizzazione preventiva dell'assemblea - Necessità - Esclusione - Voto contrario espresso dall'assemblea - Valore - Presupposti e limiti del diritto del condomino ad installare l'impianto - Individuazione - Fattispecie in tema di vendita ed installazione di un impianto fotovoltaico. (Cc, articoli 1122-bis e 1463)
In tema di condominio negli edifici, l'installazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1122-bis del Cc, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, dovendosi, all'eventuale parere contrario espresso da quest'ultima, attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune. Tale installazione, tuttavia, dovendo comunque avvenire nel rispetto della predetta destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio, comporta che il diritto del condomino di installare impianti fotovoltaici su superfici comuni, senza previa autorizzazione assembleare, non è assoluto ed illimitato: esso, invero, trova un confine nel rispetto dei diritti di pari uso degli altri condomini, e l'assemblea stessa, se sollecitata, è chiamata a ripartire equamente l'uso di tutte le superfici comuni idonee - non già di una sola di esse, arbitrariamente selezionata - salvaguardando le diverse forme di utilizzo già in atto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in sede di esecuzione di un contratto avente a oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico sulle falde del tetto di un edificio condominiale, il giudice adito, richiamati anche gli enunciati principi, ha ritenuto infondata l'eccezione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione sollevata, ex articolo 1463 del Cc, dall'impresa convenuta in conseguenza dell'approvazione, durante l'esecuzione dei lavori, di una delibera con la quale, l'assemblea dei condomini, a seguito di un perizia redatta da un tecnico incaricato dal Condominio, aveva limitato l'utilizzo delle superfici utilizzabili in violazione della disciplina dettata dal citato dall'articolo 112-bis del Cc, la quale, comunque, impone all'assemblea medesima di ripartire l'uso di tutte le superfici comuni idonee e non consente di ridurre unilateralmente la superficie a disposizione di ciascun condomino escludendo aree che potrebbero risultare tecnicamente idonee).
CONTRATTO
Effetti del contratto - Clausola penale - Manifesta eccessività - Potere di riduzione del giudice - Criterio - Fondamento - Fattispecie in tema di appalto. (Costituzione, articolo 2; Cc, articoli 1175, 1375 e 1384)
Ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'articolo 1384 del Cc, il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dall'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni da valutarsi in relazione alla situazione esistente al momento dell'applicazione, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli articoli 2 Costituzione, 1175 e 1375 del Cc, conformativi dell'istituto della riduzione equitativa (nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, e tenuto conto della funzione assunta dalla clausola contrattuale nonché dell'interesse al regolare adempimento della prestazione dovuta, valutato al momento di applicazione della stessa, il giudice adito ha ridotto l'importo della somma, azionato in via monitoria, che era stato pattuito tra parti, a titolo di penale, in caso di ritardo nell'esecuzione di opere oggetto di un contratto di appalto).
Scioglimento del contratto - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Presupposti - Individuazione - Fattispecie in tema di vendita ed installazione di un impianto fotovoltaico. (Cc, articoli 1122-bis e 1463)
Perché possa operare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1463 del Cc, occorre che l'impossibilità sia oggettiva, assoluta e definitiva, non meramente difficoltosa o contingente, e che sia riconducibile a causa non imputabile al debitore (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in sede di esecuzione di un contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico sulle falde del tetto di un edificio condominiale, il giudice adito, richiamato anche l'enunciato, ha ritenuto infondata l'eccezione di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione sollevata, ex articolo 1463 del Cc, dall'impresa convenuta, in quanto, nella circostanza, l'approvazione, durante l'esecuzione dei lavori, di una delibera con la quale, l'assemblea dei condomini, aveva limitato, pur in violazione all'articolo 1122-bis del Cc, l'utilizzo delle superfici utilizzabili, non consentiva di ritenere l'invocata impossibilità, né oggettiva né assoluta, ma, al più, relativa e condizionata).
PROCEDIMENTO CIVILE
Competenza - Rito del lavoro - Controversie relative a contratti d'opera professionale - Applicabilità - Presupposti. (Cpc, articolo 409)
Le controversie relative a contratti d'opera professionale vanno trattate nelle forme del rito ordinario, a meno che il rapporto non sia caratterizzato da elementi tali da essere considerato di lavoro parasubordinato, e, quindi, tale da rientrare nella ipotesi prevista dall'articolo 409, comma 1 n. 3, del Cpc, che, a tal fine, individua tre elementi che, dovendo tutti coesistere, sono: (i) la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; (ii) la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; (iii) la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (Nel caso di specie, scaturito da un ingiunzione di pagamento di compensi professionali, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha escluso che il rapporto negoziale dedotto in giudizio potesse essere ricondotto nell'alveo di operatività della citata disposizione, in quanto, nella circostanza, dalla disamina del contratto concluso tra le parti emergeva con evidenza, non solo la piena autonomia organizzativa ed operativa assicurata al professionista, odierno opposto, ma anche l'attribuzione allo stesso del potere di farsi liberamente sostituire da altri nello svolgimento dell'attività affidatagli dalla società committente, odierna opponente, con possibilità, dunque, di delegare a terzi, purché muniti delle relative competenze tecniche e graditi alla controparte, anche l'intera attività oggetto del contratto predetto).
Domanda giudiziale - Rinuncia all'azione - Rinuncia ad una parte della domanda - Nozioni rispettive - Individuazione. (Cpc, articoli 83, 84, 183, 184 e 306)
La rinuncia all'azione ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato «ad hoc», senza che sia a tal fine sufficiente quello «ad litem», in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra invece tra i poteri del difensore, quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'articolo 183 del Cpc, e non produce affatto effetti abdicativi, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto che il comportamento tenuto dalla difesa di parte attrice non potesse che essere sussunto nella formula pretoria della rinuncia alla domanda senza per questo tuttavia escludere l'imputabilità delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta).
Legittimazione ad agire -Nozione - Difetto - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Limiti. (Cpc, articolo 81, 100, 101 e 112)
La legittimazione ad agire, volta a individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, spetta ex articolo 81 del Cpc, a chiunque faccia valere nel processo tale diritto assumendo di esserne titolare. In particolare, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, rilevando, a tal fine, la prospettazione della stessa. Da ciò consegue che, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, l'azione sarà inammissibile. Trattandosi, infine, di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza «inutiliter data», la legittimazione ad agire comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo - con il solo limite della formazione del giudicato interno - in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito ha rigettato, in quanto manifestamente infondata, la domanda di reintegrazione della quota di legittima che era stata proposta in via subordinata dalla figlia dell'odierno attore affermando la titolarità del diritto sostanziale attribuito dalla legge al padre).
Mediazione civile e commerciale - Procedimento di mediazione obbligatoria - Controversie - Materie - Contratti bancari - Qualificazione - Criteri - Richiamo alla disciplina del codice civile e del Tub - Necessità. (Cc, articolo 1842; Dlgs n. 385/1993, articoli 121 e 122; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'esperimento della procedura quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per i «contratti bancari» ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010, contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Testo unico bancario (Nel caso di specie, la corte territoriale ha confermato l'assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria della controversia avente ad oggetto un'azione di nullità di un contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto di un elettrodomestico, con concessione di una linea di credito da utilizzare mediante carta cosiddetta «revolving», promossa dall'attore, odierno appellato, per asserita violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione di prodotti finanziari).
Mediazione civile e commerciale - Procedimento di mediazione obbligatoria - Parti Partecipazione delegata - Articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 28/2020 - Sussistenza di «giustificati motivi» - Apprezzamento discrezionale del giudice - Fattispecie in tema di contratti bancari. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, i «giustificati motivi» indicati nell'articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 28 del 2010, ai fini della facoltà attribuita alle persone fisiche di delegare un «rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia», possono, in caso di contestazione, essere discrezionalmente apprezzati dal giudice, avuto riguardo alla concreta fattispecie (Nel caso di specie, relativo a un'azione di nullità di un contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto di un elettrodomestico, con concessione di una linea di credito da utilizzare mediante carta cosiddetta «revolving», promossa per asserita violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione di prodotti finanziari, la corte territoriale ha ritenuto che la lontananza del luogo di mediazione rispetto a quello di residenza dell'attore, odierno appellato, e la serialità di un contenzioso che, involgendo questioni in puro diritto, risultava di difficile, se non impossibile, conciliazione, per le opposte ricostruzioni della normativa di riferimento, fossero tutte circostanze idonee ad integrare i «giustificati motivi» richiamati nella disposizione citata).
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Avvocato - Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie in tema di omessa impugnazione in sede di procedimento penale. (Cc, articoli 1176, 1218, 2236 e 2697)
La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone. In particolare, il giudizio di risarcimento del danno per responsabilità professionale comprende, quindi, un giudizio prognostico «ex ante» sull'accoglibilità della domanda che si andava a proporre nel giudizio che non si è celebrato per la negligenza dell'avvocato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dall'attrice nei confronti del convenuto avvocato, asseritamente ritenuto responsabile, in veste di difensore d'ufficio in un giudizio penale, della mancata comunicazione sia dell'esito dello stesso che della facoltà di proporre tempestivamente appello, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha respinto la domanda risarcitoria, in quanto, nella circostanza, risultava decisiva la mancata prova, gravante sull'attrice medesima, che l'invocato gravame, anche ove proposto nei termini, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolto).
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civile - Spese processuali - Compensazione tra le parti - Presupposti - Individuazione - Fattispecie in tema di mediazione obbligatoria. (Cpc, articolo 92; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 5-bis)
La compensazione integrale delle spese di lite disposta dal giudice di merito anche in presenza di accoglimento totale della domanda, è legittima ove sorretta da «gravi ed eccezionali ragioni» ai sensi dell'articolo 92 del Cpc, nel testo risultante dalla sentenza Corte costituzionale n. 77 del 2018, quali la complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la buona fede del soccombente e la sua disponibilità conciliativa (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto insorta in materia di contratti bancari, nel dichiarare improcedibile il ricorso monitorio, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, per omesso esperimento del tentativo di conciliazione, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto valida ragione per disporre, ex articolo 92 del Cpc, la compensazione, nella misura di un terzo, delle spese di lite in ragione della buona fede comunque dimostrata da parte opposta, in quanto incorsa nell'omissione foriera della declaratoria di improcedibilità, anche a causa dell'imprecisione terminologica contenuta nella ordinanza emessa dal precedente giudicante in ordine alla generica ed indistinta individuazione delle «parti», in luogo della predetta «parte opposta», quale soggetto onerato ex articolo 5-bis del D.lgs. n. 28 del 2010).
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Divisione ereditaria - Procedimento - Operazioni divisionali - Comoda divisibilità di bene immobile - Accertamento - Criteri - Individuazione. (Cc, articoli 713, 718, 720, 729 e 1116)
In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, per valutare la comoda divisibilità del bene immobile si deve avere riguardo, tra l'altro, alla possibilità di realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, non risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio e rilevato che, nella circostanza, l'unità abitativa, costituita da una porzione di villa bifamiliare elevata ad un piano fuori terra, oltre ad un piano seminterrato, con annessa area pertinenziale, e da altra area adibita ad orto, non risultava comodamente divisibile in due porzioni in grado di rispecchiare le quote delle parti, ha accolto la domanda di attribuzione proposta dall'attore, maggior quotista, ex articolo 720 del Cc, e dichiarato lo scioglimento della comunione mediante attribuzione al medesimo della piena proprietà esclusiva, determinando il conguaglio spettante alla convenuta).
Divisione ereditaria - Procedimento - Regime delle spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti. (Cc, articolo 713; Cpc, articoli 91 e 92)
In tema di divisione giudiziale, le spese sopportate per lo scioglimento della comunione sono effettuate nel comune interesse dei condividenti e vanno quindi poste a carico della massa e ripartite secondo le quote di comproprietà; il principio di soccombenza vale, invece, per le spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano frutto di pretese eccessive o di inutili resistenze (Nel caso di specie, nel pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria immobiliare mediante attribuzione all'attore della piena proprietà esclusiva di un immobile e determinazione del conguaglio spettante alla convenuta, dichiarata contumace, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha rigettato la domanda attorea di condanna di quest'ultima alla rifusione di una quota parte delle spese di lite, in quanto, nella circostanza, la condotta pur passiva assunta dalla stessa, tanto in sede stragiudiziale, quanto in quella giudiziale, non integrava gli estremi per poter essere propriamente qualificata come un «avanzare pretese eccessive» od opporre una «resistenza ingiustificata»).


