FISCO

Tribunale di Taranto, sezione I penale, sentenza 12 maggio 2026 n. 371 - Giudice L. Galasso

Reati tributari - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Alterità tra emittente e utilizzatore - Necessità - Natura - Reato di pericolo - Ragioni. (Dlgs 74/2000, articolo 8)

Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti presuppone l'alterità tra la persona che emette e la persona che utilizza le fatture ed ha natura di reato di pericolo, in quanto non è necessario ai fini della punibilità che i documenti fiscali siano effettivamente utilizzati, ma è sufficiente la loro mera "emissione" o il "rilascio", cioè che i documenti escano dalla sfera individuale del reo per entrare nella disponibilità di terzi proiettando, dunque, effetti giuridici all'esterno.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Tribunale di Taranto, sezione I penale, sentenza 25 maggio 2026 n. 514 - Pres. F. Misserini

Maltrattamenti in famiglia - Condotta abituale - Necessità - Contenuto - Reiterazione . (Cp, articolo 572)

Il delitto di maltrattamenti suppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo ovvero in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima, senza che sia necessaria la loro reiterazione per un tempo prolungato essendo sufficiente che avvengano anche in un arco di tempo contenuto.

Tribunale di Taranto, sezione I penale, sentenza 21 gennaio 2026 n. 177 - Giudice T. Lotito

Maltrattamenti in famiglia - Elemento materiale - Elemento soggettivo - Indicazione. (Cp, articolo 572)

La materialità del delitto di maltrattamento in famiglia si concreta in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza mentre l'elemento psichico si concretizza in modo unitario ed uniforme che deve evidenziare nell'agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre ad unità i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, pur non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo.

REATI CONTRO LA PERSONA

Tribunale di Taranto, sezione I penale, sentenza 20 febbraio-8 maggio 2026 n. 500 - Giudice P. Mandurino

Diffamazione - Utilizzo del termine "pregiudicato" - Reato - Configurabilità - Ragioni. (Cp, articolo 595)

Integra il delitto di diffamazione utilizzare il termine "pregiudicato" anche se nei confronti di un soggetto già condannato con sentenza definitiva, dal momento che occorre prendere in considerazione non soltanto il significato letterale della frase pronunciata dall'agente, ma soprattutto, su un piano di offensività, l'effetto materiale che tale comportamento ha prodotto sulla reputazione della vittima.

Tribunale di Taranto, sezione I penale, sentenza 17 marzo 2026 n. 759 - Giudice E. Cicinelli

Diffamazione - Pubblicazione di messaggio su Facebook - Aggravante dell'uso del mezzo della pubblicità - Configurabilità. (Cp, articolo 595, comma 3)

Integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595, comma 3, Cp la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook, sotto il profilo dell'offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone.

REATO

Tribunale di Taranto, sezione I penale, sentenza 20 aprile 2026 n. 552 - Giudice V. Lavecchia

Delitti contro gli animali - Maltrattamento di animali - Elemento soggettivo - Dolo specifico e a dolo generico - Contenuto. (Cp, articolo 544-ter)

Il delitto di maltrattamento di animali di cui all'articolo 544-ter Cp si configura, a livello di elemento soggettivo, come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, attraverso atti concreti che infliggono gravi sofferenze fisiche senza giustificati motivi ma dietro la spinta di motivazioni futili o abbietti e, alternativamente, come reato a dolo generico, quando la condotta maltrattante nei confronti dell'animale è tenuta senza necessità.

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