CONTRATTO
Appalto - Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato condominiale - Oggetto - Previsione pattizia di rinuncia dell'appaltatore al vincolo della solidarietà passiva tra i condomini in caso di morosità - Mancato pagamento del corrispettivo - Azione monitoria dell'appaltatore - Legittimazione passiva del Condominio - Sussistenza - Fondamento. (Cc, articoli 1123, 1130, 1131. 1294 e 1655; Disposizioni di attuazione del cc, articolo 63; Cpc, articoli 474, 633 e 645)
Nell'ipotesi in cui in un contratto di appalto stipulato dall'amministratore di Condominio con l'impresa appaltatrice per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sia stata espressamente inserita una norma che preveda la rinuncia di quest'ultima al vincolo della solidarietà passiva tra i condomini ove si verifichino casi di morosità, sussiste la legittimazione passiva del Condominio rispetto alla domanda monitoria di adempimento contrattuale e di condanna al pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, in quanto, sia la previsione convenzionale che quella legale, non escludono che il titolo esecutivo giudiziale si formi comunque nei confronti del Condominio stesso, quale parte contrattuale che ha affidato l'esecuzione dei predetti lavori, salva poi la possibilità per l'impresa di agire "in executivis" nei confronti del singolo condomino una volta ottenuto il titolo in danno del Condominio (Nel caso di specie, ritenuta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente Condominio, e precisato, nella circostanza, che comunque l'impresa appaltatrice opposta potrà agire in sede esecutiva direttamente nei confronti dei condomini morosi, i cui nominativi e le cui quote non versate verranno forniti dal Condominio medesimo, provvedendo in tal modo autonomamente al recupero di quanto dovuto, il giudice adito, stante l'intervenuto parziale pagamento dell'importo ingiunto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando quest'ultimo al pagamento dell'importo residuo, per sorte capitale, oltre interessi legali sino al soddisfo).
LOCAZIONI
Immobile a uso abitativo sito in fabbricato condominiale - Delibera assembleare di revisione delle tabelle millesimali - Modalità di esecuzione - Accesso all'immobile locato - Rifiuto opposto dal conduttore - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie in tema procedimento d'urgenza. (Cpc, articolo 700; Cc, articoli 1123, 1130, 1135 e 1137; Disposizioni di attuazione del Cc, articoli 68 e 69; Legge, n. 392/1978, articolo 9)
In tema di locazione di un immobile a uso abitativo sito in una fabbricato condominiale, è privo di ogni giustificazione il rifiuto opposto dal conduttore a consentire l'accesso ai tecnici incaricati dal Condominio di effettuare gli accertamenti diretti alla revisione delle tabelle millesimali già deliberata dall'assemblea dei condomini, trattandosi, da un lato, di attività necessaria all'esecuzione della stessa, e dall'altro, anche utile ai fini del corretto computo e riparto delle spese condominiali che lo stesso conduttore è tenuto versare, nella misura di sua spettanza, al locatore (Nel caso di specie, ritenuti sussistenti i requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", ed escluso che, nella circostanza, il risultato programmato potesse essere conseguito mediante l'esame della planimetria prodotta agli atti dal resistente, in quanto ritenuta rappresentativa dello "stato di fatto" e predisposta da un architetto, il giudice adito ha accolto il ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc, ed autorizzato i tecnici incaricati dal Condominio ad accedere all'immobile locato, fissandone la relativa data, salvo diverso accordo tra i procuratori delle parti).
OBBLIGAZIONI
Nascenti dalla legge - Azione di arricchimento senza causa - Prestazione fornita dal professionista alla Pubblica Amministrazione - Assenza di contratto valido ed efficace - Ingiustificato arricchimento - Calcolo dell'indennizzo - Quantificazione del lucro cessante - Inapplicabilità della tariffa professionale - Sacrificio di tempo ed energie mentali e fisiche del professionista - Necessità di assicurare ristoro - Valutazione equitativa dell'indennizzo - Ammissibilità - Fattispecie in tema di liquidazione di compensi professionali. (Cc, articoli 1226, 2233 e 2041)
La diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'articolo 2041 del Cc, non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (articolo 2233 del Cc) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'articolo 1226 del Cc, anche di natura officiosa (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la corte territoriale, accogliendo la domanda di ingiustificato arricchimento proposta da un avvocato nei confronti dei clienti convenuti, ha condannato quest'ultimi in solido al pagamento di un indennizzo liquidato in via equitativa).
Nascenti dalla legge - Azione di arricchimento senza causa - Sussidiarietà ex articolo 2041 del Cc - Presupposti - Fattispecie in tema di liquidazione di compensi professionali. (Cc, articoli 2041 e 2042)
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'articolo 2042 del Cc, la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero, in via subordinata, rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente "ab origine" del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso con il rito semplificato di cognizione da un avvocato al fine di ottenere la condanna dei clienti convenuti al pagamento del compenso per prestazioni professionali, la corte territoriale, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto ammissibile, oltre che poi anche fondata nel merito, la domanda di ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 del Cc formulata dal ricorrente alla prima udienza a seguito del rigetto della prima domanda pronunciata per annullabilità del contratto d'opera professionale in ragione della accertata violazione, da parte del legale, dell'obbligo informativo di avvalersi del procedimento di mediazione previsto espressamente dall'articolo 4, comma 3, del Dlgs n. 28 del 2010).
PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda giudiziale - Modificazione - Oggetto - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie in tema di liquidazione di compensi professionali. (Cpc, articoli 281-decies e 281-duodecies; Cc, articolo 2041)
La modificazione nel corso del giudizio della domanda giudiziale è ammissibile, anche ove riguardi il "petitum" o la "causa petendi", sempreché la stessa, così modificata, risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determinino la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso con il rito semplificato di cognizione da un avvocato al fine di ottenere la condanna dei clienti convenuti al pagamento del compenso per prestazioni professionali, la corte territoriale, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto in rito ammissibile, oltre che poi anche fondata nel merito, la domanda di ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 del Cc formulata dal ricorrente alla prima udienza, trattandosi non di domanda nuova, ma di mera modifica della domanda originaria).
Domanda giudiziale - Rinuncia alla domanda - Differenze dalla rinuncia agli atti del giudizio - Forme particolari e accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Estinzione dell'azione. (Cpc, articoli 99, 100 e 306)
La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (Nel caso di specie, relativo a un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha, in via preliminare, dichiarato l'estinzione della domanda proposta da uno dei due condomini attori che vi aveva rinunciato revocando anche il mandato al difensore costituito).
Procedimenti speciali - Procedimenti cautelari - Domanda ex art. 700 - Condizioni - Individuazione - Fattispecie in materia condominiale. (Cpc, articolo 700; Cc, articolo 1138)
Ai fini della positiva valutazione della domanda ex articolo 700 del Cpc, è necessaria la contestuale ricorrenza dei presupposti sia del "fumus boni iuris", inteso come situazione che consenta di ritenere probabile l'esistenza della pretesa o del diritto in contestazione, sia del "periculum in mora", nello specifico il timore di un pregiudizio imminente e irreparabile, di tal ché la mancanza di una soltanto delle predette condizioni impedisce la concessione del provvedimento cautelare (Nel caso di specie, il giudice adito ha rigettato il ricorso proposto dal proprietario di un immobile sito in uno stabile condominiale nei confronti della società resistente, incaricata dell'intera gestione di tutti gli adempimenti necessari per lo sfruttamento dello stesso in attività ricettiva extra alberghiera, non potendosi, nella circostanza, ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora",in quanto il pregiudizio irreparabile paventato dal ricorrente era costituito dal danno, di natura esclusivamente economica, prospettato in merito ad eventuali azioni risarcitorie promosse dai condomini per danni derivanti dalle contestate condotte poste in essere dagli ospiti affittuari anche in violazione delle prescrizioni imposte dal regolamento condominiale).
TRASCRIZIONE
Atti relativi a beni immobili - Accordi di mediazione - Regime della trascrizione - Autenticazione delle sottoscrizioni delle parti da parte di un notaio - Necessità - Accertamento giudiziale delle sottoscrizioni - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di accordo di mediazione avente a oggetto l'accertamento dell'usucapione di fondo rustico. (Cc, articoli 1158, 1159-bis, 2643 e 2657; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 12)
Ai fini della trascrizione dell'accordo di mediazione, è espressamente richiesta l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un notaio, allo scopo di verificare la conformità del contenuto dell'atto alle prescrizioni di legge. Ciò in quanto l'accordo di mediazione non è un tipo contrattuale a sé stante, ma solo l'involucro esterno, l'occasione in cui viene concluso il contratto, il quale conserva perciò la tipologia che gli è propria e non si trasforma, solo perché stipulato in sede di mediazione, in qualcos'altro. Invero, fermo restando l'articolo 2657 del Cc, a mente del quale la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, l'accordo stipulato dalle parti in sede di mediazione trova tuttavia la sua disciplina specifica in tema di trascrizione nella legge medesima e non direttamente nelle disposizioni in materia di trascrivibilità degli atti poste dal codice civile, nei cui confronti si pone una mera esigenza di coordinamento. Ne discende che l'accordo sottoscritto in sede di mediazione può essere trascritto solo in quanto venga rispettata, per come richiesta dalla disciplina in materia di procedimento di mediazione, l'autenticazione delle sottoscrizioni delle parti da parte di un notaio, nulla prevedendosi, sul punto, in ordine a un eventuale richiesto accertamento giudiziale delle sottoscrizioni (Nel caso di specie, il giudice adito ha rigettato la domanda volta a sostituire l'autentica notarile con un riconoscimento giudiziale delle sottoscrizioni in funzione della successiva trascrizione nei pubblici registri dell'accordo, concluso tra germani e recepito nel verbale di media-conciliazione, diretto, nella circostanza, ad accertare l'intervenuta usucapione ventennale, a favore di uno di essi, di un fondo rustico).


