SOCIETÀ E IMPRESE

Tribunale di Bari, sezione IV civile, ordinanza 22 settembre 2026 n. 1653 - Presidente Rana - Relatore Napoliello

Società di capitali - Controllo giudiziario - Articolo 2409 Cc - Denunzia al tribunale - Finalità - «Gravi irregolarità» - Nozione - Accertamento del tribunale - Oggetto - Individuazione. (Cc, articolo 2409)

Il rimedio previsto dall'articolo 2409 del Cc non è destinato a sindacare la convenienza o l'opportunità delle scelte imprenditoriali, né a risolvere conflitti interni tra soci, ma è volto ad assicurare il ripristino della legalità nell'amministrazione societaria allorquando emergano condotte gravemente contrarie ai doveri gestori, tali da determinare un pregiudizio attuale o anche soltanto potenziale per il patrimonio sociale. In particolare, le «gravi irregolarità», rilevanti ai fini dell'attivazione del controllo giudiziario, consistono in violazioni dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto caratterizzate da un'elevata potenzialità lesiva per l'integrità del patrimonio sociale e per il corretto funzionamento degli organi societari: diversamente, non assumono rilievo le mere irregolarità formali, gli episodi isolati privi di concreta incidenza sulla gestione ovvero le contestazioni che si esauriscano nella prospettazione di divergenze tra soci o di possibili responsabilità suscettibili di tutela mediante gli ordinari rimedi impugnatori o risarcitori. Pertanto, il tribunale, chiamato a decidere sulla denuncia proposta dal socio, deve limitarsi a verificare se le circostanze dedotte e comprovate in atti siano idonee a fondare il ragionevole sospetto dell'esistenza di violazioni gravi dei doveri gestori e di una conseguente esposizione della società ad un concreto rischio di danno, non potendo invece trasformare il procedimento in una generale verifica di convenienza dell'operato dell'organo amministrativo né in uno strumento surrogatorio delle ordinarie azioni di responsabilità, di annullamento delle delibere o di tutela dei diritti individuali dei soci (Nel caso di specie, relativo ad procedimento promosso ex articolo 2409 del Cc dal socio titolare di una partecipazione pari al 33,33% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata, il collegio del tribunale adito, richiamati gli enunciati principi, ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente, in applicazione del principio di causalità, alla rifusione delle spese processuali sostenute sia dall'amministratore resistente, sia dalla società medesima, costituitasi in giudizio, nella circostanza, a mezzo di curatore speciale nominato dal tribunale medesimo).

Tribunale di Roma, sezione XVI civile, ordinanza 10 settembre 2026 n. 24618 - Giudice Mastropietro

Società di capitali - Amministratori - Responsabilità verso i creditori sociali - Decorso della prescrizione - Insufficienza del patrimonio sociale - Bilancio approvato - Rilevanza. (Cc, articoli 2394, 2935, 2407, 2423, 2946 e 2949; Cpc, articolo 671; Dlgs n. 14/2019, articolo 255)

Nell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli articoli 2394 e 2407 del Cc, ai creditori sociali, l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, rilevante ai fini del decorso della prescrizione quinquennale, può risultare dal bilancio sociale che costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, il giudice adito, in parziale accoglimento dell'istanza, ha autorizzato la ricorrente Liquidazione Giudiziale ad eseguire il sequestro conservativo sui beni, mobili ed immobili, nonché sui crediti degli odierni resistenti, quali componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, della società assoggettata alla procedura concorsuale).

Corte di Appello di Genova, sezione I civile, sentenza 10 settembre 2026 n. 824 - Presidente Silvestri - Relatore Tarantola

Società di persone - Scioglimento del singolo rapporto sociale - Esclusione del socio - Delibera di esclusione di un socio - Convocazione di tutti i soci - Necessità - Esclusione - Raccolta delle volontà dei singoli soci idonee a formare la maggioranza - Comunicazione della delibera al socio escluso - Sufficienza - Fondamento. (Cc, articoli 2252, 2286 e 2287)

La delibera di esclusione di un socio di una società di persone, per la cui validità è richiesta, ex articolo 2287 del Cc, la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al tribunale (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, la corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ha rigettato la domanda di annullamento della impugnata delibera di esclusione del socio, odierno appellato, per gravi inadempienze, da una società agricola).

Tribunale di Monza, Sezione I civile, sentenza 16 settembre 2026, n. 1689 - Giudice Albanese

Società di persone - Scioglimento del singolo rapporto sociale - Morte del socio - Art. 2284 c.c. - Applicabilità - Fondamento e conseguenze - Fattispecie in tema di società in accomandita semplice. (Cc, articoli 2284, 2289, 2293 e 2315)

Ai sensi dell'articolo 2284 del Cc, espressione del principio generale secondo cui le società di persone sono fondate sull'«intuitus personae», la morte del socio non determina lo scioglimento del contratto di società, ma solo quello del singolo rapporto partecipativo: in tal caso, non si verifica, dunque, una successione dell'erede nella posizione contrattuale del «de cuius», maturando piuttosto quest'ultimo il diritto (potestativo di credito) alla liquidazione della partecipazione sociale, cui dovranno provvedere gli amministratori (Nel caso di specie, rilevato che, nella circostanza, non vi fosse alcuna contestazione in giudizio sul mancato esercizio a cura degli attori, nella qualità di coeredi del socio defunto, della possibilità, loro espressamente riconosciuta dallo statuto sociale, di «continuare la società», non avendolo essi mai manifestato ai soci superstiti, il giudice adito ha poi accolto la domanda di condanna della società in accomandita semplice convenuta alla liquidazione della quota sociale loro spettante secondo il valore alla stessa attribuito dalla relazione effettuata in corso di causa dal CTU).

Corte di Appello di Bari, Sezione II civile, sentenza 2 settembre 2026, n. 1077 - Presidente Piliego - Relatore Dellosso

Società di persone - Soci - Responsabilità - Limiti - Beneficio di escussione - Limitazione alla fase esecutiva - Conseguenze - Azione del creditore sociale in sede di cognizione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di società in accomandita semplice. (Cc, articoli 2304, 2293 e 2315)

Il beneficio d'escussione previsto dall'articolo 2304 del Cc ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (Nel caso di specie, nel riaffermare l'enunciato principio, la corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di gravame con cui l'odierno appellante, nella veste di socio accomandatario, aveva inteso censurare la sentenza impugnata per non avere il primo giudice motivato sull'eccepito difetto di legittimazione passiva).

Tribunale di Rimini, sezione civile, ordinanza 25 settembre 2026 n. 2319 - Giudice Melucci

Società di persone - Amministrazione - Art. 2409 c.c. Nomina di un amministratore giudiziario - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di società in accomandita semplice. (Cc articoli 2318 e 2409)

Nelle società di persone, in difetto di una specifica norma attributiva di un tale potere, è preclusa la nomina di un amministratore giudiziario, non essendo applicabile l'articolo 2409 del Cc, che si riferisce alle società di capitali (Nel caso di specie, il giudice, adito in via cautelare, ha ritenuto inammissibile la domanda di nomina di un amministratore giudiziario di una società in accomandita semplice in funzione della quale era stata contestualmente chiesta la revoca del socio accomandatario dalla funzione di amministratore).

Tribunale di Rimini, sezione civile, ordinanza 25 settembre 2026 n. 2319 - Giudice Melucci

Società di persone - Società in accomandita semplice - Amministrazione - Soci accomandatari Revoca per giusta causa - Ammissibilità - Fondamento. (Cc, articoli 2259, 2293, 2315 e 2318)

La revoca per giusta causa del socio accomandatario dai poteri di amministrazione, su iniziativa del singolo socio, per effetto dei richiami contenuti negli articoli 2315, 2293 e 2259, terzo comma, del Cc, trova applicazione anche alla società in accomandita semplice (Nel caso di specie, ritenuta insussistente la manifesta abusività della condotta attribuita all'amministratore, il giudice, adito in via cautelare, ha rigettato la domanda di revoca).

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