LOCAZIONI
Obbligazioni del conduttore - Pagamento oneri accessori - Adempimento - Termine ex articolo 9, terzo comma, legge n. 392 del 1978 - Diritto del conduttore all'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché alla visione dei documenti giustificativi - Esercizio nello stesso termine indicato - Necessità - Mancato esercizio nel termine - Conseguenze. (Legge, n. 392/1978, articolo 9)
In tema di locazione, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 27 luglio 1978 n. 392, che impone al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi della relativa richiesta, circoscrive altresì l'arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiederne l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora alla stregua del principio "dies interpellat pro homine" (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto infondato anche il motivo con cui il conduttore si era opposto al pagamento degli oneri condominiali ingiunti, in quanto, nella circostanza, a fronte della produzione in giudizio da parte del locatore del titolo del proprio credito, il contratto di locazione, dell'allegazione dell'inadempimento e della formulazione della rituale richiesta di pagamento, il conduttore non aveva dimostrato di aver tempestivamente esercitato la facoltà riconosciutagli dalla citata disposizione, sicché doveva ritenersi decaduto e, conseguentemente, inadempiente anche in relazione al pagamento di tali oneri così come quantificati da controparte).
Oggetto del contratto - Deposito cauzionale - Finalità - Obbligo di restituzione da parte del locatore - Insorgenza - Fondamento. (Cc, articoli 1385, 1590 e 1591; Legge, n. 392/1978, articolo 11)
Nell'ambito dei contratti di locazione, la funzione del deposito cauzionale è quella di garantire il locatore da eventuali inadempimenti del conduttore, dei quali il primo può essere informato solo allo scioglimento del rapporto contrattuale, quali, ad esempio, gli eventuali danni arrecati all'immobile locato. Per questo, infatti, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale non può che sorgere in capo al locatore soltanto alla scadenza del contratto e non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, atteso che, solo in quel momento, il locatore può avere contezza della necessità o meno di trattenere la somma a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati; di conseguenza, solo ove il locatore non rilasci quanto consegnato in garanzia, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, il conduttore potrà esigerne la restituzione (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto che l'importo corrisposto a titolo di deposito cauzionale dal conduttore non potesse essere posto in compensazione con i crediti derivanti al locatore a titolo di inadempimento, quantomeno fintantoché non fosse intervenuto il rilascio dell'immobile locato).
PROVA CIVILE
Testimoniale - Incapacità a testimoniare ex articolo 246 Cpc - Rilevabilità "ex officio" - Esclusione - Eccezione di incapacità a deporre - Formulazione anteriormente all'ammissione del mezzo di prova - Necessità - Fattispecie in tema di risarcimento danni conseguenti ad infortunio occorso ad un condominio nel fabbricato. (Cpc, articoli 157 e 246)
L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc, non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla condomina attrice in conseguenza di una rovinosa caduta dai gradini delle scale del fabbricato, il giudice adito, rilevato che quest'ultima non aveva mosso alcuna eccezione prima della loro escussione, ha ritenuto di conseguenza utilizzabili, ai fini del decidere, le dichiarazioni testimoniali rese da due condomini).


