PROCEDIMENTO CIVILE
Legittimazione ad agire - Titolarità del diritto controverso - Nozioni rispettive - Conseguenze - Fattispecie in tema di contratti bancari. (Cpc, articoli 81, 99, 100 e 115)
La legittimazione ad agire e l'effettiva titolarità del diritto controverso costituiscono due profili distinti e non sovrapponibili: il primo, integra una condizione dell'azione; il secondo, un elemento costitutivo della domanda, come tale attinente al merito della decisione. La legittimazione attiva manca quando, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; la titolarità quando quest'ultimo, pur affermandosi titolare del diritto, non raggiunga la prova di ciò (Nel caso di specie, relativo a un ingiunzione di pagamento somme rivendicate in forza della sottoscrizione di un contratto di prestito personale, il giudice adito, richiamato l'enunciato, ha ritenuto infondato il motivo di opposizione - attinente non già alla legittimazione attiva, bensì all'effettiva titolarità del diritto controverso - in quanto l'effettiva titolarità del credito azionato in via monitoria in capo alla società cessionaria opposta, non aveva formato oggetto di espressa contestazione da parte dell'opponente, il quale, nella circostanza, si era limitato a dedurre la mancata prova della stessa, senza tuttavia negare che la predetta cessione fosse in realtà avvenuta).
Procedimenti speciali - Procedimenti cautelari - Dlgs n. 24 del 2023 - Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (cosiddetto "Whistleblowing") - Misure di protezione - Protezione dalle ritorsioni - Rimedio processuale esperito ex articolo 19, comma 4 - Disciplina applicabile - Rito cautelare uniforme - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Reclamabilità del provvedimento di rigetto - Insussistenza. (Cpc, articoli 669-bis e 669-terdecies; Dlgs n. 24/2023, articolo 19)
In materia di cosiddetto "whistleblowing", l'articolo 19, comma 4, del Dlgs.n. 24 del 2023 configura un rimedio di carattere speciale, che attribuisce all'autorità giudiziaria adita il potere di adottare in via d'urgenza "tutte le misure, anche provvisorie, necessarie" alla tutela della situazione soggettiva azionata. Tale norma, invero, non contiene alcun rinvio espresso al procedimento cautelare uniforme di cui agli articoli 669-bis e seguenti, del Cpc, né disciplina l'autonoma reclamabilità del provvedimento emesso dal giudice adito. Trattasi di rimedio processuale "sui generis", il cui regime non appare suscettibile di integrazione analogica con il rito cautelare uniforme, in considerazione delle differenze ontologiche tra le due procedure. Infatti, mentre i provvedimenti cautelari d'urgenza si caratterizzano per la natura anticipatoria e sostanzialmente decisoria, in quanto i relativi effetti sono destinati a stabilizzarsi se non viene instaurato il successivo giudizio di merito, sicché, attesa l'idoneità a produrre effetti tendenzialmente stabili e definitivi sulle posizioni soggettive delle parti, risulta coerente con il sistema la previsione di un grado di controllo collegiale attraverso il reclamo ex articolo 669-terdecies del Cpc, le misure previste dall'articolo 19, comma 4, del Dlgs n. 24 del 2023 hanno invece natura meramente interinale e provvisoria e non sono idonee al giudicato cautelare in quanto sono sempre destinate a cessare all'esito della decisione di merito. Venendo meno la tendenziale stabilità degli effetti del provvedimento, viene a mancare il presupposto strutturale che nel rito cautelare uniforme giustifica la reclamabilità. In altri termini, il silenzio serbato dalla citata disposizione sulla reclamabilità del provvedimento di rigetto depone nel senso di una precisa scelta legislativa, coerente con la natura sommaria e non definitiva del provvedimento (Nel caso di specie, il collegio del tribunale adito, pur ritenendo il reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies del Cpc, non strutturalmente compatibile con le misure protettive previste dall'invocato articolo 19, comma 4, del Dlgs n. 24 del 2023, ha poi comunque rigettato lo stesso confermando in tal modo il provvedimento impugnato).
PROPRIETÀ
Limitazioni legali della proprietà - Articolo 843 Cc - Accesso al fondo - Ammissibilità - Condizioni - Individuazione - Requisito della "necessità" - Specificazione. (Cc, articolo 843)
Le condizioni alle quali il codice subordina l'accesso ai sensi dell'articolo 843 del Cc, il cui obbligo di concessione in capo al proprietario vicino si qualifica appunto quale "obligatio propter rem", sono: a) il fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino o comune; b) la necessità dell'accesso per eseguire i lavori, limitandolo al tempo indispensabile. In particolare, la necessità, di cui alla citata disposizione, la quale subordina il diritto del vicino di accedere nel fondo altrui per costruire o riparare un muro od altra opera propria o comune, non deve essere riferita all'opera da compiere, ma all'accesso ed al passaggio (Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e dalla esperita consulenza tecnica, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che parte attrice avesse compiutamente dato prova dei presupposti richiesti dalla citata norma al fine di permettere l'accesso nel fondo vicino, imposto, nella circostanza, in difetto di praticabili soluzioni alternative idonee a consentirne pari efficacia senza aggravio di costi o sacrifici, all'esecuzione di interventi di intonacatura del muro di confine).
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Condominio negli edifici - Appalto di lavori di rifacimento della facciata dello stabile - Furto consumato in appartamento agevolato dalle impalcature installate nel fabbricato - Responsabilità dell'appaltatore e del Condominio - Condizioni rispettive - Individuazione e fondamento . (Cc, articoli 1117 e 2043 e 2051)
In caso di danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale è configurabile, ai sensi dell'articolo 2043 del Cc, la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l'espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è, altresì, configurabile la responsabilità del Condominio ex art. 2051 del Cc, atteso l'obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha, sia pure parzialmente, accolto la domanda di risarcimento danni proposta dalla condomina attrice nei confronti dell'impresa appaltatrice e del Condominio, in quanto, nella circostanza, i sistemi antintrusivi adottati dalla prima, unitamente all'attività di custodia e vigilanza degli stessi svolta dal secondo, erano risultati all'esito della compiuta istruttoria ampiamente lacunosi ed insufficienti e, in quanto tali, certamente non idonei ad impedire ad ignoti malviventi l'utilizzo dei ponteggi al fine di introdursi nell'appartamento di proprietà attorea e perpetrarvi il furto oggetto di causa).
Condominio negli edifici - Appalto di lavori di ristrutturazione del fabbricato - Furto consumato in appartamento agevolato dalle impalcature installate nello stabile - Responsabilità dell'appaltatore e del Condominio - Condizioni rispettive - Individuazione e fondamento. (Cc, articoli 1117 e 2043 e 2051)
Nell'ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex articolo 2043 del Cc, per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del Condominio, ex articolo 2051 del Cc, per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Nel caso di specie, riaffermato l'enunciato principio, il giudice adito ha, sia pure parzialmente, accolto la domanda di risarcimento danni nei confronti del solo Condominio, convenuto in giudizio con l'impresa appaltatrice, ritenuto, nella circostanza, colposamente responsabile di non aver smontato, dopo la fine dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, i ponteggi, presenti sulla facciata interna, i quali avevano così agevolato il furto perpetrato, da ignoti malviventi, nell'appartamento della condomina attrice).


