PROCEDIMENTO CIVILE

Tribunale di Roma, sezione VII civile, sentenza 17 luglio 2026 n. 11223 - Giudice Cinque

Spese processuali - Liquidazione - Spese per attività di consulenza professionale stragiudiziale - Natura - Danno emergente - Conseguenze - Risarcibilità - Condizioni - Individuazione - Fattispecie in materia condominiale. (Cc, articoli 1223, 2043, 2051 e 2056)

Le spese sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto inammissibile la domanda formulata dal Condominio nei confronti del condomino attore, che aveva agito nei suoi confronti ex articolo 2051 del Cc, in quanto, trattandosi di una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno emergente, consistente nel costo sostenuto per la consulenza professionale stragiudiziale, la stessa avrebbe dovuto essere avanzata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del Cpc, anziché, come avvenuto, nelle sole note di precisazione delle conclusioni).

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Tribunale di Roma, sezione VII civile, sentenza 17 luglio 2026 n. 11223 - Giudice Cinque

Danno cagionato da cose in custodia - Obbligo di custodia - Ipotesi di responsabilità oggettiva e non di presunzione di colpa - Sussistenza - Condotta del custode - Rilevanza - Esclusione - Caso fortuito - Configurabilità - Limiti - Vizio di costruzione della cosa - Ascrivibilità al terzo costruttore - Responsabilità del custode - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie in materia condominiale. (Cc, articoli 1117 e 2051)

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'articolo 2051 del Cc individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiante-custode nei confronti dello stesso costruttore (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito, ha ritenuto responsabile il Condominio convenuto, ai sensi dell'articolo 2051 del Cc, per non aver fornito alcuna prova idonea a superare la relativa presunzione di responsabilità, dei danni cagionati al condomino attore in conseguenza degli accertati ammaloramenti verificatisi nell'appartamento di proprietà di quest'ultimo, ed eziologicamente riconducibili, nella circostanza, a un'errata progettazione dell'involucro esterno del fabbricato, parte condominiale ai sensi dell'articolo 1117 del Cc, sulla quale il Condominio medesimo era tenuto ad esercitare i poteri di controllo, regolamentazione e vigilanza stabiliti a suo carico dalla legge, risultando al riguardo del tutto inconferente - e, peraltro, indimostrato - che la presenza dei ponti termici, posti all'interno di tale involucro, fosse imputabile a difetti costruttivi o di progettazione dello stabile).

Tribunale di Roma, sezione VII civile, sentenza 17 luglio 2026n. 11223 - Giudice Cinque

Danno cagionato da cose in custodia - Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Sufficienza - Prova liberatoria - Caso fortuito - Condotta del danneggiato o del terzo - Caratteri - Individuazione - Fattispecie in materia condominiale. (Cc, articoli 1227 e 2051)

La responsabilità ex articolo 2051 del Cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex articolo 1227 del Cc e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità ed imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso, nei confronti del Condominio, da un condomino danneggiato da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che, nella circostanza, il comportamento colposo dell'attore - consistente nel mancato o comunque ridotto ricambio d'aria all'interno dell'unità immobiliare rimasta danneggiata - avesse concorso a cagionare i pregiudizi lamentati, di conseguenza liquidati, nella misura del cinquanta per cento dell'importo risarcibile).

Tribunale di Roma, sezione VII civile, sentenza 17 luglio 2026 n. 11223 - Giudice Cinque

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Risarcimento del danno da fatto illecito - Interessi compensativi - Natura - Autonomo profilo di danno causato dalla mora - Conseguenze - Liquidazione d'ufficio da parte del giudice - Esclusione - Specifica domanda del danneggiato - Necessità - Fattispecie in materia condominiale. (Cc, articoli 1219, 1226, 2043, 2051 e 2056)

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata d'ufficio dal giudice (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso, nei confronti del Condominio, da un condomino danneggiato da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che, nella circostanza, il comportamento colposo dell'attore - consistente nel mancato o comunque ridotto ricambio d'aria all'interno dell'unità immobiliare rimasta danneggiata - avesse concorso a cagionare i pregiudizi lamentati, di conseguenza liquidati, nella misura del cinquanta per cento dell'importo risarcibile).

Riproduzione riservata Ⓒ