CONDOMINIO
Assemblea - Deliberazioni assembleari invalide - Impugnazione - Oggetto - Delibera di sostituzione degli ascensori condominiali finalizzata al superamento delle barriere architettoniche - Approvazione assembleare - «Quorum» deliberativo - Disciplina applicabile. (Legge, n. 13/1989, articolo 2; Cc, articoli 1120, 1136, 1137)
In tema di condominio negli edifici, in applicazione del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, della legge n. 13 del 1989, 1120, comma 2, e 1136, comma 2, del Cc, la delibera avente ad oggetto l'approvazione dell'esecuzione dei lavori di sostituzione degli ascensori condominiali finalizzata al superamento delle barriere architettoniche richiede un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio (Nel caso di specie, riscontrato che il deliberato assembleare impugnato dalla condomina attrice era stato nella circostanza approvato dall'assemblea dei condomini senza raggiungere la metà dell'intero valore dell'edificio, il giudice adito ne ha disposto l'annullamento).
Assemblea - Deliberazioni assembleari invalide - Impugnazione - Sussistenza di un interesse all'invalidazione - Necessità - Onere della prova - Estremi. (Cpc, articolo 100; Cc, articoli 1123 e 1137)
Il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione proposto dalla condomina attrice e volto ad invalidare il rendiconto condominiale oggetto di approvazione assembleare, non avendo, nella circostanza, la stessa allegato e provato che i denunziati errori di calcolo applicati in sede di ripartizione delle spese fossero suscettibili di modificare la sua situazione patrimoniale).
Assemblea - Deliberazioni assembleari invalide - Impugnazione - Verbale assembleare - Correzione per errore materiale apportata dopo la conclusione dell'assemblea dei condomini - Vizio di invalidità delle deliberazioni assunte - Configurabilità - Esclusione. (Cc, articoli 1136 e 1137)
In tema di condominio negli edifici, la correzione apportata al verbale dopo la conclusione dell'assemblea non inficia la validità delle deliberazioni assunte. Infatti, il verbale, in assenza di norme di segno contrario, ben può essere redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente anche al termine o dopo la conclusione dell'assemblea - e quindi, a maggior ragione, anche corretto, ove tale segretario riscontri la presenza di un errore materiale (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione proposto dalla condomina attrice, in quanto, nella circostanza, la delibera assembleare impugnata, nella versione definitiva depositata in giudizio dal Condominio convenuto, non contestata specificatamente da quest'ultima, e redatta dopo aver eliminato l'errore formale consistente nella posposizione delle parole «presenti» su condomini assenti e viceversa, conteneva l'elenco di tutti i condomini effettivamente presenti, personalmente o per delega, indicando, altresì, i nominativi degli astenuti, dei dissenzienti e degli assenzienti nonché il valore complessivo delle rispettive quote millesimali attribuite agli stessi).
Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del Condominio - Legittimazione passiva dell'amministratore - Portata - Azione del condomino volta ad accertare il proprio diritto di accedere e ottenere copia della documentazione condominiale - Sussistenza. (Cc, articoli 1129, 1130, 1130-bis e 1131)
In tema di condominio negli edifici, è legittimato passivamente non l'amministratore in proprio ma il Condominio, rappresentato in giudizio dall'amministratore medesimo ex articolo 1131 del Cc, rispetto all'azione promossa dal condomino al fine di accertare proprio diritto di accedere e ottenere copia della documentazione condominiale. L'amministratore, infatti, è il detentore materiale dei documenti quale organo di amministrazione e rappresentante dell'ente di gestione, e non già quale titolare di un autonomo rapporto con il Condominio (Nel caso di specie, disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Condominio convenuto, il giudice adito ha ritenuto correttamente evocato in giudizio quest'ultimo, trattandosi di obbligo gravante sull'amministratore non in proprio, ma quale mandatario con rappresentanza dei condomini e depositario, proprio in virtù di tale mandato, della predetta documentazione condominiale).
Condomini - Documentazione condominiale - Diritto del singolo condomino di accesso e di estrazione copia - Obbligo gravante sull'amministratore di indicare i giorni e le ore per consentire l'esercizio del diritto - Domanda di accesso ai documenti - Formulazione da parte del condomino - Oggetto e caratteri - Individuazione. (Cc, articoli 1129 e 1130-bis)
In tema di condominio negli edifici, con la riforma operata nel 2012 dell'articolo 1129 del Cc, il legislatore ha garantito un vero e proprio diritto di accesso e visione del singolo condomino ai documenti condominiali anche con facoltà di estrarne copia, cui corrisponde, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, un vero e proprio dovere a carico dell'amministratore di indicare i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. Tuttavia, la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; deve, in particolare, riferirsi a specifici documenti, senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Nel caso di specie, chiamato a pronunciarsi soltanto sulla regolamentazione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in ordine alle quali le parti non avevano raggiunto un accordo, nonostante l'intervenuta e pacifica cessazione della materia del contendere, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha rigettato la domanda giudiziale, in quanto, se da un lato la richiesta di produzione documentale, così come formulata dalla condomina ricorrente, appariva oltre modo esplorativa, atteso il suo oggetto estremamente generico, impreciso e non circostanziato, dall'altro, era comunque seguita una risposta dell'amministrazione condominiale di invito a prendere visione ed estrarre copia della documentazione in suo possesso, rimasta, tuttavia, nella circostanza, pacificamente inevasa).
CONTRATTO
Caparra confirmatoria - Azione di recesso per inadempimento - Presupposti - Costituzione in mora del debitore - Necessità - Esclusione - Inadempimento di non scarsa importanza - Sufficienza - Fattispecie in tema di compravendita immobiliare. (Cc, articoli 1219 e 1385)
In caso di azione di recesso ai sensi dell'articolo 1385 del Cc, non è necessaria la formale costituzione in mora del debitore, la quale è prescritta dalla legge per l'effetto preminente dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio riguardante la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, basandosi, viceversa, l'azione menzionata sulla sola obiettiva esistenza dell'inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha escluso la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso operato dall'attore da una proposta irrevocabile di acquisto di un terreno, rigettando, di conseguenza, sia la domanda di restituzione del doppio della caparra dallo stesso versata alla società promittente venditrice, che la domanda risarcitoria spiegata nei confronti della agenzia immobiliare che aveva intermediato l'affare).
Leasing - Traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Clausola che attribuisce al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, scontati al tempo della risoluzione, previo diffalco del valore del bene oggetto del contratto, unilateralmente determinato dal concedente - Validità ed efficacia - Sussistenza - Interpretazione ed esecuzione secondo buona fede - Necessità - Conseguenze. ( Cc, articoli 1227, 1366, 1375 e 1526; Legge, n. 124/2017, articolo 1)
«Il cosiddetto «patto di deduzione», in virtù del quale nei contratti di leasing traslativo si stabilisce che il concedente, nel caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ha diritto a titolo di penale al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita del bene, deve essere interpretato ed applicato secondo correttezza e buona fede, con la conseguenza che: a) se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell'utilizzatore il bene è stato già rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente medesimo ex articolo 1227, comma secondo, del Cc, nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza; b) se al momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell'utilizzatore il bene non è stato ancora rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato con il criterio del valore equo di mercato (Nel caso di specie, scaturito da un ingiunzione di pagamento di una somma rivendicata a titolo di pagamento di canoni scaduti ed insoluti e relativi alla stipulazione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, risultando, nella circostanza, insussistente il credito azionato dalla concedente, in quanto da ritenere interamente «assorbito» in quello vantato dall'utilizzatrice, a titolo di decurtazione del valore residuo dell'immobile restituito, e quantificato, in ogni caso, dal Ctu in misura di gran lunga superiore all'importo ingiunto).
MEDIAZIONE
Mediatore - Diritto al pagamento della provvigione - Presupposti - Conclusione dell'affare - Nozione. (Cc, articolo 1755)
Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'articolo 2932 del Cc, ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. È invece da escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell'affare (Nel caso di specie, pur rigettando sia la domanda di restituzione del doppio della caparra versata dall'attore alla società promittente venditrice, sia la domanda risarcitoria spiegata nei confronti della agenzia immobiliare che aveva intermediato l'affare, in conseguenza dell'accertata illegittimità dell'esercizio del diritto di recesso operato dall'attore medesimo da una proposta irrevocabile di acquisto di un terreno, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha invece accolto la domanda di restituzione della somma corrisposta titolo di acconto sulla provvigione che era stata pattuita con la predetta agenzia).
PRESCRIZIONE
Interruzione - Atti interruttivi - Elementi rilevanti - Individuazione - Fattispecie in tema di confideiussione. (Cc, articoli 1946, 1954 e 2943)
Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943, quarto comma, del Cc, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Nel caso di specie, relativo a un'azione monitoria promossa in via di regresso da un confideiussore nei confronti dell'altro dopo l'avvenuto pagamento dell'intero debito principale, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultimo in veste di opponente, in quanto, nella circostanza, la lettera dallo stesso ricevuta risultava senza dubbio idonea ad interrompere il corso della prescrizione, contenendo la stessa tutti i tre i richiamati requisiti, ovvero la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa creditoria, nonché l'intimazione scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto con l'effetto sostanziale di determinare la costituzione in mora).
PROCEDIMENTO CIVILE
Mediazione civile e commerciale - Procedimento di mediazione obbligatoria - Parti Partecipazione delegata - Difensore - Ammissibilità - Conferimento del potere rappresentativo - Procura speciale e sostanziale - Necessità - Caratteri - Fattispecie in tema di azione di risarcimento danni da circolazione stradale. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ancorché il legislatore abbia espresso un «favor» per la partecipazione personale della parte al procedimento, è comunque prevista la possibilità per quest'ultima di farsi sostituire da qualcun altro, ivi compreso il proprio difensore, purché gli conferisca tale potere mediante una procura che, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, deve risultare coeva o anteriore al procedimento medesimo; viceversa, la parte non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento dei danni asseritamente derivanti da un sinistro stradale, il giudice adito, pur ritenendo la mediazione promossa dall'attore in corso di causa, in luogo della negoziazione assistita, ritualmente disposta in ragione dell'oggetto della controversia, procedura comunque idonea a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha poi concluso per l'improcedibilità della stessa, atteso l'invalido esperimento della procedura medesima, dovuto, nella circostanza, ad un difetto del potere di rappresentanza conferito dall'attore onerato al proprio difensore).
Notificazioni - Domicilio digitale - Indirizzo INI-PEC del destinatario - Notificazione di atti estranei all'attività professionale - Validità - Ragioni - Fattispecie in tema di confideiussione. (Cpc, articoli 138 e 149-bis; Legge, n. 53/1994, articolo 3-bis; Dlgs n. 82/2005, articoli 3-bis, 6, 6-bis e 6-quater; Dl n. 185/2008, articolo 16)
In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Nel caso di specie, relativo ad un'azione monitoria promossa in via di regresso da un confideiussore nei confronti dell'altro dopo l'avvenuto pagamento dell'intero debito principale, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha disatteso l'eccezione con la quale quest'ultimo, in veste di opponente, aveva dedotto la nullità o inesistenza della notifica in quanto effettuata all'indirizzo PEC della sua impresa individuale, anziché alla persona fisica ai sensi dell'articolo 138 e seguenti del Cpc, sull'asserito presupposto che il decreto ingiuntivo opposto afferiva, nella circostanza, ad un rapporto di natura personale, estraneo all'esercizio dell'impresa predetta).
Procedimenti speciali - Provvedimenti d'urgenza - Ricorso cautelare ex articolo 700 Cpc - Ammissibilità - Carattere sussidiario dell'azione rispetto ad altre misure cautelari tipiche - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie in tema di comodato immobiliare. (Cpc, articoli 657 e 700)
Lo strumento di cui all'articolo 700 del Cpc ha carattere sussidiario rispetto ad altre misure cautelari tipiche: pertanto, è possibile far ricorso ai provvedimenti d'urgenza atipici ai sensi della citata disposizione solo quando non esistano forme alternative tipiche, ovvero quando queste non sarebbero del tutto efficaci a tutela del pregiudizio imminente ed irreparabile lamentato. Ne consegue che, al fine di valutare l'ammissibilità di tale azione, occorre verificare se, in astratto e, quindi, indipendentemente dalle ragioni che in concreto ostino all'esercizio dell'azione medesima o la rendano infondata nel merito, l'ordinamento appresti una forma di tutela tipica tale da consentire il conseguimento, in via d'urgenza, della tutela innominata prevista dagli articoli 700 e ss. del Cpc (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi e ritenuto nella circostanza esperibile, a seguito della riforma cosiddetta «Cartabia» di cui al Dlgs n. 149 del 2022, il rimedio del procedimento di convalida per finita locazione ex articolo 657 del Cpc, anche nel caso di contratto di comodato scaduto al fine di ottenere il rilascio dell'immobile da parte del comodatario, il giudice adito ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc).
TITOLI DI CREDITO
Assegni bancari - Sottoscrizione del titolo - Conseguenze - Insorgenza dell'obbligo in Capo al firmatario nei termini risultanti dal titolo - Indagine sul rapporto sottostante - Irrilevanza - Fondamento. (Cc, articoli 1992 e 1993)
In forza del combinato disposto degli articoli 1992 e 1993 del Cc, la sottoscrizione di un assegno bancario integra di per sé una manifestazione di volontà negoziale che obbliga il firmatario nei termini risultanti dal titolo e risulta pertanto inconferente ogni indagine sul rapporto sottostante, atteso che la materialità del titolo ed il suo contenuto letterale prevale sulle intenzioni soggettive non espresse (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito, nel rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente in veste di legale rappresentante ed amministratrice di una società a responsabilità limitata sottoposta a liquidazione giudiziale, in quanto, nella circostanza, indipendentemente della violazione del divieto di compimento di atti dispositivi per la compagine societaria, ivi compresa l'emissione di assegni bancari, comunque, dall'esame testuale dei titoli, emergeva con evidenza soltanto la firma non disconosciuta e dunque autografa apposta da quest'ultima, senza la presenza di alcun timbro societario o alcuna altra dicitura, quali, ad esempio, «p.p. » o «l. r. » volta, eventualmente, a rendere riferibile l'obbligazione cartolare assunta in Capo alla società predetta).


