RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Responsabilità professionale - Avvocato - Omesso svolgimento di attività potenzialmente idonea a procurare un vantaggio personale o patrimoniale al cliente - Accertamento del nesso causale tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili - Regola del "più probabile che non" - Applicabilità - Necessità - Fondamento. (Cc, articoli 1176, 1218, 1223, 1226, 2230, 2236 e 2697)
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite. Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso nei confronti dell'avvocato convenuto, ritenuto asseritamente responsabile di non aver depositato nel giudizio di appello il fascicolo di parte di primo grado, il giudice adito, dopo aver accertato in fatto la rituale produzione del predetto fascicolo, ha rigettato la domanda risarcitoria, osservando poi, in applicazione dell'enunciato principio, che, nella circostanza, alla stregua di criteri probabilistici, anche se fosse stato regolarmente tenuto il censurato comportamento dovuto, doveva comunque escludersi che il cliente avrebbe ottenuto, in sede di gravame, il riconoscimento delle proprie ragioni).
SOCIETÀ E IMPRESE
Società di capitali - Assemblea - Deliberazioni invalide - Impugnazione - Annullabilità - Abuso o eccesso di potere - Condizioni. (Cc, articoli 2377, 2379-bis e 2479-ter)
In tema di società di capitali, l'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari solo allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli"; al di fuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera (Nel caso di specie, nel dichiarare l'improseguibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, nella circostanza, la delibera assembleare impugnata era stata legittimamente sostituita con altra assunta in assenza dei vizi prospettati, il collegio del tribunale adito, richiamato l'enunciato principio, ha comunque ritenuto insussistenti i vizi contestati avverso la prima delibera, con la quale l'odierna attrice era stata revocata dall'incarico di amministratrice della società a responsabilità limitata e sostituita con il figlio del socio di maggioranza, la cui nomina, nella circostanza, non risultava affatto antitetica all'interesse sociale, avendo quest'ultimo il pieno diritto di esprimere una propria "governance" una volta perduta la fiducia nella persona dell'amministratore).


