AZIENDA
Cessione - Crediti relativi all'azienda ceduta - Conferimento di azienda individuale in società commerciale - Natura - Cessione di azienda - Sussistenza - Conseguenze in ordine ai crediti aziendali. (Cc, articoli 2559 e 2560)
Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'Erario (Nel caso di specie, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto, nella circostanza, in difetto di prova contraria, anche il credito azionato in via monitoria dall'azienda individuale opposta doveva ritenersi incluso «ex lege» tra i crediti oggetto della cessione realizzata mediante conferimento di tale azienda nella società di capitali opponente).
CONDOMINIO
Assemblea - Deliberazioni assembleari invalide - Impugnazione - Annullamento delibera assembleare disposto in autotutela mediante adozione di diversa e successiva delibera - Efficacia - Limiti - Intangibilità dei diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera annullata - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di ingiunzione di pagamento per prestazioni professionali. (Cc, articoli 1135, 1136, 2233 e 2377)
In tema annullamento della delibera assembleare condominiale, è applicabile, per identità di «ratio», l'articolo 2377, comma 7, del Cc. Ne consegue che, anche a seguito dell'annullamento della delibera assembleare, sia pure in autotutela, sono comunque fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera stessa (Nel caso di specie, nel confermare in sede di gravame l'ingiunzione di pagamento del compenso rivendicato dagli odierni professionisti appellati per la redazione di un progetto esecutivo e di un computo metrico relativo ad interventi urgenti di ristrutturazione della copertura dell'edificio condominiale, la corte territoriale ha ritenuto che l'annullamento della deliberazione assembleare, disposto mediante adozione di una successiva delibera, non fosse idoneo a determinare l'inefficacia del rapporto contrattuale instauratosi con il Condominio ed avente ad oggetto l'incarico conferito ai predetti professionisti, i quali, nella circostanza, proprio in forza di una deliberazione assembleare formalmente esistente, avevano dato in buona fede esecuzione alle prestazioni richieste).
CONTRATTO
Agenzia - Controversie individuali di lavoro - Rapporti di agenzia - Competenza per materia del giudice del lavoro - Criterio - Individuazione - Agente organizzato in forma societaria - Rito del lavoro - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 1742; Cpc, articolo 409)
Ai sensi dell'articolo 409, n. 3, del Cpc, le controversie relative al rapporto di agenzia appartengono alla competenza per materia del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, solo nel caso in cui il rapporto si concreti in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale. Detto criterio viene invece meno, con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro, nel caso in cui l'agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione semplicemente ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo un'impresa autonoma propria. Infatti, è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero di quelli disciplinati dalla citata disposizione del codice di rito (Nel caso di specie, riaffermato l'enunciato principio e ritenuto, nella circostanza, il ricorso erroneamente proposto dinanzi al Tribunale del lavoro, il giudice adito ha concluso per il suo rigetto, invitando il ricorrente a riproporre lo stesso innanzi al Tribunale ordinario).
LOCAZIONI
Obbligazioni del locatore - Vizi della cosa locata - Dispersioni e perdite derivanti dall'impianto di riscaldamento comune - Configurabilità - Fondamento. (Legge n. 392/1978, articolo 9; Cc, articoli 1118, 1123, 1226, 1575, 1578 e 1579)
In tema di locazione, le perdite dell'impianto comune di riscaldamento relativo al fabbricato in cui si trova l'immobile locato costituiscono un vizio rilevante ai sensi dell'articolo 1578 del Cc, trattandosi di disfunzione che incide sulla struttura materiale dell'impianto medesimo, alterandone l'integrità e determinando un aggravio dei consumi, e dunque dei costi posti a carico del conduttore stesso, in misura apprezzabile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento degli oneri accessori proposta dal locatore in forza di una specifica clausola del contratto di locazione ad uso abitativo che li poneva espressamente a carico del conduttore, il giudice adito, oltre a tale domanda, ha accolto anche la quella spiegata in via riconvenzionale da quest'ultimo, liquidando poi equitativamente il danno nella misura del 35% della quota di riscaldamento compresa negli oneri condominiali richiesti al conduttore medesimo, al quale il locatore, sia al momento della stipulazione del contratto che durante lo svolgimento del rapporto, aveva taciuto le perdite e le dispersioni derivanti dall'impianto di riscaldamento centralizzato, aventi diretta incidenza sui consumi poi addebitati al medesimo).
Oneri accessori - Deposito cauzionale - Restituzione al conduttore priva di formule liberatorie - Effetto estintivo del credito per oneri condominiali vantato dal locatore - Insussistenza - Fondamento. (Legge, n. 392/1978, articoli 9 e 11; Cc, articolo 1223)
In tema di locazione, la semplice restituzione del deposito cauzionale, in assenza di formule liberatorie, non produce l'effetto estintivo del credito per oneri condominiali, nemmeno se la loro quantificazione avviene dopo la restituzione stessa. Invero, il deposito cauzionale costituisce una garanzia, un pegno irregolare, a presidio di tutte le obbligazioni del conduttore e restituirlo al conduttore significa privarsi della garanzia, non del diritto di credito sottostante (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento degli oneri accessori proposta dal locatore in forza di una specifica clausola del contratto di locazione ad uso abitativo che li poneva espressamente a carico del conduttore, il giudice adito ha ritenuto che la restituzione della caparra, in adempimento di una disposizione contrattuale, non implicasse alcuna rinuncia del locatore alle proprie ragioni creditorie, non essendo stato depositato nella circostanza alcun documento contenente una espressa dichiarazione di «non aver nulla a pretendere per nessun titolo, causa o ragione»).
Oneri accessori - Diritto del conduttore di chiedere l'indicazione specifica di spese, criteri di ripartizione e presa visione dei documenti giustificativi - Mancato esercizio nel termine legale - Conseguenze. (Legge, n. 392/1978, articolo 9; Cc, articolo 1123)
In tema di oneri accessori, il termine di due mesi dalla richiesta di pagamento previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 392 del 1978 circoscrive l'arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi, sicché, in difetto di una tempestiva istanza, il conduttore medesimo non può sospendere o contestare il pagamento adducendo la mancata comunicazione (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha accolto la domanda di pagamento degli oneri accessori che una specifica clausola del contratto di locazione ad uso abitativo poneva espressamente a carico del conduttore, in quanto, nella circostanza, dalla dichiarazione resa dall'amministratrice condominiale e dalle comunicazioni e-mail, documenti mai contestati, emergeva che lo stesso era stato reso edotto dei conteggi e messo in condizione di accedere alla documentazione, senza che fossero state formalizzate contestazioni puntuali né, ancor meno, impugnate le delibere assembleari di approvazione dei consuntivi).
Locazione - Oneri accessori - Domanda di pagamento - Onere della prova - Ripartizione tra locatore e conduttore - Oggetto - Individuazione. (Legge, n. 392/1978, articolo 9; Cc, articoli 1123 e 2697; Cpc, articolo 210)
Il locatore che agisce per il pagamento degli oneri condominiali ex articolo 9 della legge n. 392 del 1978 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle singole partite conteggiate, prendendo visione dei documenti giustificativi presso l'amministratore o ottenendone l'esibizione ex articolo 210 del Cpc (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha accolto la domanda di pagamento degli oneri accessori che una specifica clausola del contratto di locazione ad uso abitativo poneva espressamente a carico del conduttore, avendo, nella circostanza, il locatore prodotto in giudizio l'intera documentazione necessaria, ovvero, oltre al predetto contratto, i rendiconti approvati, con le relative delibere assembleari, ed i documenti comprovanti i pagamenti effettuati al Condominio).
PRESCRIZIONE
Interruzione - Atti interruttivi - Notifica atto interruttivo ad una società di persone - Efficacia anche nei confronti dei soci - Configurabilità - Notifica di atto interruttivo al singolo socio - Effetti anche nei confronti della società - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di ingiunzione di pagamento somme a titolo di fornitura di energia elettrica erogata ad una società in accomandita semplice. (Cc, articoli 1310, 2935, 2943, 2944 e 2948)
La notifica ad una società di persone di un atto interruttivo della prescrizione concernente il debito sociale, che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell'articolo 1310 del Cc, la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi; al contrario, la notifica di un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del singolo socio è inidonea a produrre effetti nei confronti della società, non potendo, di norma, ricollegarsi alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell'apparenza (Nel caso di specie, relativo ad un ingiunzione di pagamento somme rivendicate a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, la corte territoriale, nel riaffermare l'enunciato principio, ha ritenuto la prescrizione ritualmente interrotta dalle plurime intimazioni di pagamento inviate alla società in accomandita debitrice, escludendo, in tal modo, il decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito azionato in via monitoria).
SOCIETÀ E IMPRESE
Società di capitali - Amministratori - Compenso - Determinazione - Esplicita delibera assembleare in difetto di previsione statutaria - Necessità - Deliberazione implicita in quella di approvazione del bilancio - Idoneità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 2364, 2389, 2393, 2434 e 2630; Cpc, articolo 671; Dlgs n. 14/2019, articolo 255)
In tema di società di capitali, con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori, ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del Cc, qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: (i) la natura imperativa ed inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (cfr., articolo 2630, secondo comma, del Cc, abrogato dall'articolo 1 del Dlgs n. 61 del 2002); (ii) la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (cfr., articolo 2364, nn. 1 e 3, del Cc); (iii) la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (cfr., articolo 2434 del Cc); (iv) il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (cfr., articolo 2393, secondo comma, del Cc (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, il giudice adito, in parziale accoglimento dell'istanza, ha autorizzato la ricorrente Liquidazione Giudiziale ad eseguire il sequestro conservativo sui beni, mobili ed immobili, nonché sui crediti degli odierni resistenti, quali componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, della società assoggettata alla procedura concorsuale).


