CONDOMINIO
Amministratore - Cessazione dall'incarico - Revoca - Svolgimento attività urgenti - Configurabilità - Documentazione condominiale - Obbligo di consegna - Necessità - Fattispecie in tema di procedimento cautelare. (Cpc, articolo 700; Cc, articolo 1129)
In tema di condominio negli edifici, l'amministratore revocato, se può svolgere le attività urgenti utili ad evitare pregiudizi al condominio nelle more della nomina di un nuovo amministratore, non può invece trattenere la documentazione indispensabile al fine dell'espletamento delle funzioni che la legge riserva in via esclusiva all'organo esecutivo del condominio stesso (Nel caso di specie, ritenuti sussistenti entrambi i necessari requisiti del «fumus boni iuris» e del «periculum in mora», il giudice adito ha accolto il ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc dal nuovo amministratore ed ordinato la consegna di tutta la documentazione condominiale in possesso del resistente ex amministratore contumace che, una volta revocato dall'incarico dall'assemblea, aveva omesso di consegnare la stessa, nonostante l'esplicita richiesta rivoltagli sia dalla stessa al momento della revoca, sia dal ricorrente medesimo che, in plurime occasioni, lo aveva sollecitato a provvedere).
Assemblea - Attribuzioni - Concessione ad un condomino di un uso più intenso o esclusivo di una parte comune - Qualificazione - Successiva delibera assembleare di revoca della concessione - Validità - Sussistenza - Fondamento. (Cc, articoli 1102, 1108, 1135, 1136 e 1137)
In tema di condominio negli edifici, le delibere con le quali l'assemblea concede ad un singolo condomino l'uso particolare, più intenso o esclusivo di una porzione di bene comune non attribuiscono mai la titolarità di un diritto reale, né integrano un accordo di natura sinallagmatica perpetua. Tali delibere, invero, costituiscono meri atti di gestione e concessione precaria della cosa comune, fondati sulla tolleranza e sull'accordo contingente dei partecipanti. In quanto tali, esse sono intrinsecamente revocabili dall'assemblea - espressione della volontà collettiva nella gestione dei beni condominiali - ogniqualvolta emergano esigenze di interesse comune o sopravvengano ragioni di disturbo, incompatibilità o alterazione della normale vivibilità dell'edificio (Nel caso di specie, il giudice adito ha rigettato l'impugnazione, prospettata dalla società ricorrente per asserita violazione dell'articolo 1102 del Cc, avverso la delibera con la quale l'assemblea, al fine di ripristinarne il corretto equilibrio nel godimento da parte di tutti i condomini, arginandone un uso anomalo e lesivo della tranquillità condominiale, aveva, nella circostanza, disposto la revoca, a maggioranza, di una precedente autorizzazione, a tempo determinato, con la quale era stato concesso alla ricorrente medesima di occupare, mediante l'utilizzo di tavolini, sedie ed arredi, la parte dell'area cortilizia comune antistante l'esercizio commerciale).
Azioni giudiziarie - Dissenso dei condomini - Articolo 1132 Cc - Condomino dissenziente - Esonero dal pagamento delle spese in caso di soccombenza - Operatività - Portata applicativa - Limiti - Fondamento. (Cc, articolo 1132)
In tema di condominio negli edifici, l'articolo 1132 del Cc esonera espressamente il condomino dissenziente soltanto dal pagamento di esborsi dovuti nel caso di soccombenza processuale del Condominio, ma non lo dispensa dal pagamento delle altre spese connesse al giudizio. Invero, gli effetti della citata disposizione sono limitati all'esonero del condomino dissenziente dall'obbligo di contribuire al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, qualora il Condominio risulti soccombente in giudizio, lasciando la stessa, comunque, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal Condominio per la propria difesa. Ciò significa che soltanto quando l'azione venga promossa, e successivamente il Condominio perda la causa, il condomino che aveva esercitato la sua facoltà di separazione vanterebbe un «diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa». La norma in esame, invece, non prevede affatto che il condomino dissenziente possa, con un mero suo atto di volontà, esonerarsi dal contribuire a pagare le spese legali occorrenti «hic et nunc» per la difesa del Condominio, spese che, come è evidente, sono cosa assolutamente diversa rispetto a quelle da rifondere «ex post» alla controparte vittoriosa (Nel caso di specie, il giudice adito ha rigettato l'impugnazione proposta dai due dissenzienti condomini attori avverso la delibera che aveva posto, anche a carico degli stessi, importi a titolo di spese di Ctu, Ctp, compensi legali e dell'amministratore, afferenti ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, emesso a favore di un'impresa appaltatrice di lavori condominiali, era poi stato definito in corso di causa con la sottoscrizione tra le parti di una transazione che aveva notevolmente ridotto l'entità del credito azionato in via monitoria).
Supercondominio - Costituzione - Poteri degli amministratori di ciascun condominio - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di appalto di lavori condominiali. (Cc, articolo 1117, 1117-bis, 1130 e 1131; Disposizioni di attuazione del Cc, articolo 67)
Il cosiddetto "supercondominio" viene in essere «ipso iure et facto», ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto; sicché il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli articoli 1130 e 1131 del Cc è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio e rilevato che, nella circostanza, il contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di sistemazione del cortile comune a tre fabbricati, posto a fondamento dell'azione monitoria, fosse riferibile al solo cosiddetto "Supercondominio", quale unico committente, e non già anche ai singoli Condomìni che del primo erano parti, la corte territoriale, ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva originariamente sollevata dall'odierno Condominio appellante, e, in riforma della sentenza impugnata, rigettato la domanda di pagamento del corrispettivo).
CONTRATTO
Contratto bancario - Testo Unico Bancario (Tub) - Operazioni e servizi bancari e finanziari - Contratti - Diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria ex articolo 119, comma 4, del Tub - Portata - Estensione all'originario contratto - Sussistenza - Fondamento. (Dlgs n. 385/1993, articoli 117 e 119)
In materia di documentazione bancaria e trasparenza del rapporto intercorrente tra cliente ed intermediario, il contratto, pur non costituendo una singola operazione bancaria, rappresenta la fonte regolatrice del rapporto ed è necessario alla comprensione della documentazione concernente il suo successivo svolgimento. Da ciò consegue che il diritto alla documentazione previsto dall'articolo 119, comma 4, del Tub si estende anche al contratto bancario, e si affianca, senza sovrapporsi, all'originaria obbligazione di consegna prevista dall'articolo 117 del Tub. In altri termini, occorre tenere distinte due diverse situazioni giuridiche: da un lato, l'azione fondata sull'articolo 117 del Tub, avente ad oggetto l'originaria mancata consegna del contratto; dall'altro, il diritto alla riconsegna della documentazione bancaria, comprensiva anche del predetto contratto, fondato sull'articolo 119, comma 4, del Tub e sul principio di trasparenza del rapporto (Nel caso di specie, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha rigettato l'opposizione proposta da una banca, e confermato il decreto ingiuntivo opposto che, nella circostanza, era stato emesso su ricorso del cliente ex articolo 119, comma 4, del Tub, per ottenerne la condanna alla riconsegna di copia del contratto stipulato con carta «revolving» e dell'estratto conto storico relativo allo svolgimento del predetto rapporto).
OBBLIGAZIONI
Obbligazioni pecuniarie - Adempimento - Rilascio di titoli di credito - Onere probatorio - Disciplina applicabile - Fondamento - Fattispecie in tema di contratto di prenotazione di alloggio di cooperativa edilizia. (Cc, articoli 1218, 1277 e 2697)
In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di titoli di credito, grava sul debitore l'onere di provare che le cambiali o gli assegni rilasciati sono stati integralmente pagati, mentre non può gravare sul creditore l'onere di dimostrare la mancata negoziazione dei titoli, in quanto la consegna degli stessi è l'oggetto di una «datio pro solvendo», il cui effetto estintivo è differito al momento del loro effettivo pagamento (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dalla società cooperativa edilizia attrice, onde ottenere, nei confronti della convenuta, l'accertamento negativo dell'avvenuta estinzione del debito derivante da un contratto di prenotazione di un alloggio in costruzione stipulato tra le parti, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha ritenuto che, nella circostanza, a fronte dell'assunto attoreo di aver incassato soltanto un primo assegno, a titolo di acconto, sul maggior corrispettivo dovuto, era onere della convenuta medesima, quale debitrice, dimostrare l'effettiva riscossione degli altri titoli di credito - nove cambiali ed un assegno bancario - consegnati alla controparte, non potendosi tale riscossione invero desumere dalle ricevute rilasciate e dalle fatture emesse, in quanto volte solamente ad attestare l'avvenuta consegna dei titoli predetti, ma idonee a comprovarne l'effettivo incasso).
PROCEDIMENTO CIVILE
Conciliazione - Controversie tra utenti o consumatori ed operatori economici gestori di reti, infrastrutture e servizi di trasporto - Autorità di regolazione dei trasporti - Regolamento n. 21/2023 - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Ambito applicativo - Regolamento CE n. 261/2004 - Controversie riguardanti gli indennizzi forfettari in caso di negato imbarco, cancellazione o di ritardo prolungato del volo aereo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. (Regolamento (CE) n. 261/2004, articoli 5 e 7; Dl, n. 201/2011, articolo 37; Legge, n. 118/2022, articolo 10; Delibera Atr, n. 21/2023, articoli 2 e 3)
Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto, quale condizione di procedibilità, per le controversie insorte tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, non si applica alla controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento della compensazione pecuniaria prevista dagli articoli 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato. Ciò in quanto una sentenza del Tar del Piemonte n. 1093/2024, avente efficacia «erga omnes» e applicabile a tutti i procedimenti non definiti dal giudicato, ha disposto l'annullamento della delibera n. 21 del 2023 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti nella parte in cui la stessa prevedeva, come obbligatoria, la procedura di conciliazione in caso di richiesta della predetta compensazione pecuniaria (Nel caso di specie, il giudice adito ha riformato la sentenza di primo grado che aveva invece dichiarato improcedibile la domanda, poi accolta nel merito in sede di gravame, con la quale l'odierno appellante aveva richiesto il pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi del suddetto Regolamento CE n. 261/2004, quale conseguenza del ritardo di un volo aereo di oltre tre ore per un viaggio intracomunitario di lunghezza inferiore a millecinquecento chilometri).
Domanda giudiziale - Interesse ad agire - Azione di accertamento - Proponibilità - Stato di incertezza giuridica - Necessità - Fondamento - Strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale - Scopi dell'azione di accertamento - Fattispecie in tema di contratto di prenotazione di alloggio di cooperativa edilizia. (Cpc, articolo 100)
In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva, affermazione della sua esistenza, da altri contestata, o negativa, negazione della sua esistenza, da altri vantata (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta, in quanto, nella circostanza, l'interesse ad agire in capo alla società cooperativa edilizia che aveva agito onde ottenere l'accertamento negativo dell'avvenuta estinzione del debito derivante da un contratto di prenotazione di un alloggio in costruzione stipulato tra le parti, era integrato dal fatto che la convenuta medesima, già prima dell'introduzione del giudizio, aveva espressamente affermato, con lettera notificata alla controparte, di aver pagato l'intera somma complessiva dovuta, mettendo, in tal modo, in discussione il diritto di credito vantato dall'odierna attrice e creando proprio quello stato di incertezza che l'azione poi proposta mirava a sventare).
Mediazione civile e commerciale - Controversia soggetta alla negoziazione assistita obbligatoria - Esperimento del procedimento di mediazione - Realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di contratto di prenotazione di alloggio di cooperativa edilizia. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5; Dl n. 132/2014, articolo 3)
L'esperimento della mediazione ex del Dlgs n. 28 del 2010 è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda, anche quando la legge richiede la negoziazione assistita obbligatoria, come si ricava dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 132 del 2014, che fa salve le disposizioni che prevedono la mediazione obbligatoria (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio incardinato dalla società cooperativa edilizia attrice, onde ottenere, nei confronti della convenuta, l'accertamento negativo dell'avvenuta estinzione del debito derivante da un contratto di prenotazione di un alloggio in costruzione stipulato tra le parti, il giudice adito, accertato che, nella circostanza, come ammesso dalla stessa convenuta, la domanda giudiziale era stata comunque preceduta da un procedimento di mediazione, pur infruttuosamente esperito dall'attrice medesima, ha ritenuto, di conseguenza, infondata l'eccezione di improcedibilità).
Notificazioni - Notificazione alle persone giuridiche - Impossibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell'articolo 145, primo comma, Cpc - Conseguenze - Sequenza del procedimento notificatorio - Disciplina applicabile - Individuazione - Fattispecie in tema di procedimento cautelare. (Cpc, articoli 138, 139, 140, 141 e 145)
In tema di notificazione alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'articolo 145, comma 1, del Cpc - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del comma 3 del medesimo articolo 145 del Cpc, le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 del medesimo Cpc; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'articolo 140 del Cpc nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente (nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, il giudice adito ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc nei confronti di una delle odierne resistenti, in quanto, nella circostanza, nonostante il mancato perfezionamento della notifica non fosse stato determinato da causa imputabile alla odierna ricorrente, risultando la destinataria irreperibile presso la sede legale, la ricorrente medesima, una volta resasi conto che la notificazione era viziata, non aveva provveduto autonomamente a rinnovarla nelle forme previste dall'articolo 145 del Cpc entro il termine originariamente concesso dal giudice).
Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - Ricorso ex articolo 700 Cpc - Finalità - Presupposti di ammissibilità dell'azione - Individuazione - Fattispecie in tema di revoca dell'amministratore condominiale. (Cpc, articolo 700; Cc, articolo 1129)
L'articolo 700 del Cpc stabilisce che chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. In particolare, colui che proponga un ricorso ai sensi della citata disposizione, deve dimostrare la sussistenza sia del «fumus boni iuris» - la verosimiglianza del diritto del quale chiede tutela in via cautelare - sia del «periculum in mora», declinato come «pregiudizio imminente e irreparabile». L'uno e l'altro, devono non solo esistere al momento della presentazione del ricorso, ma devono permanere in corso di causa fino alla pronuncia del provvedimento conclusivo del giudizio, perché l'interesse del ricorrente, alla rimozione della situazione di pericolo, appunto, deve persistere fino a tale momento (Nel caso di specie, ritenuti sussistenti entrambi i necessari requisiti del «fumus boni iuris» e del «periculum in mora», il giudice adito ha accolto il ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc dal nuovo amministratore e ordinato la consegna di tutta la documentazione condominiale in possesso del resistente contumace ex amministratore che, una volta revocato dall'incarico dall'assemblea, aveva omesso di consegnare la stessa, nonostante l'esplicita richiesta rivoltagli sia dalla stessa al momento della revoca, sia dal ricorrente medesimo che, in plurime occasioni, lo aveva sollecitato a provvedere).
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Responsabilità civile - Attività medico-chirurgica - Onere probatorio - Riparto - Incertezza in ordine al nesso causale fra inadempimento e danno - A carico del paziente - Sussistenza. (Cc, articolo 1218 e 2697)
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, il giudice adito, all'esito della compiuta istruttoria, ha rigettato la domanda di risarcimento danni che gli odierni attori, quali genitori del proprio figlio minore, avevano proposto nei confronti delle strutture ospedaliere convenute, in quanto asseritamente ritenute responsabili di averne cagionato il decesso in conseguenza delle operazioni, colpevolmente omesse, da parte del personale medico addetto, nel corso del parto del piccolo).
SOCIETÀ E IMPRESE
Impresa - Concorrenza sleale - Disciplina relativa - Applicabilità - Presupposti soggettivi - Individuazione. (Cc, articolo 2598)
Ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata in materia di concorrenza sleale, devono sussistere, congiuntamente, due presupposti soggettivi: a) la qualifica di imprenditore di entrambi i soggetti coinvolti, quello danneggiato e quello avvantaggiato dalla condotta lesiva; b) il rapporto di concorrenzialità che deve intercorrere tra i due soggetti e, dunque, tra il soggetto attivo, ovvero l'autore dell'atto di concorrenza, ed il soggetto passivo, l'imprenditore che subisce l'atto di concorrenza (nel caso di specie, accogliendo l'eccezione sollevata dalle resistenti, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex articolo 700 del Cpc, per difetto di legittimazione attiva in capo alla odierna ricorrente, con riguardo sia alle domande relative alla concorrenza sleale che a quelle relative alla pubblicità ingannevole).


