Appalti
Appalti/1
Contratto - Direttore dei lavori - Competenze - Responsabilità in caso di vizi in corso d’opera. (Cc, articoli 1176, 1667 e 1917)
In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare, sin dall’origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d’opera l’inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.
Sull’annoso problema dell’assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l’assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, nella decisione in esame la Corte ha ribadito che l’obbligo indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell’articolo 1917 del codice civile e priverebbe di concreta tutela l’assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest’ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità. (M.Pis.)
Obbligazioni
Obbligazioni
Adempimento - Pluralità di rapporti - Mancata imputazione del pagamento da parte del debitore - Conseguenze. (Cc, articoli 1176, 1195 e 2049)
In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex articolo 1195 del Cc, al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento a uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex articolo 1193, comma 2, del Cc, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l’imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l’onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore.
La Suprema Corte, richiamando precedenti arresti (Cassazione, sentenze n. 15030/15 e n. 4930/15) ha ritenuto inoltre che agire o resistere in giudizio, con maggiore attenzione ovviamente nel caso del giudizio di legittimità, con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione. Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex articolo 2049 del Cc - ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata; ovvero non ne era al corrente, e allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’articolo 1176, comma 2, del Cc) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare. (M.Pis.)
APPALTI <b></b>
Appalti/2
Appalti pubblici - In genere - Approvazione del collaudo - Obbligo di custodia dell’appaltatore - Esclusione. (Dpr 16 luglio 1962 n. 1063, articolo 16)
In tema di appalto di opere pubbliche, una volta intervenuta l’approvazione del collaudo, in assenza di ogni disposizione normativa, l’appaltatore non ha più l’obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione delle opere ultimate (articolo 16, del Dpr 16 luglio 1962, n. 1063), non potendo questi continuare ad essere gravato di oneri e prestazioni in dipendenza del comportamento negligente dell’ente appaltatore. (M.Fin.)
Appalti
Appalti/3
Appalti pubblici - In genere - Pagamenti - Clausola di dilazione del pagamento al momento dell’effettiva acquisizione del finanziamento da parte di altro ente - Nullità ex articolo 4 della legge n. 741 del 1981, applicabile ratione temporis - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. (Cc, articolo 1419; Dpr 16 luglio 1962 n. 1063, articoli 35 e 36; Legge 10 dicembre 1981 n. 741, articolo 4)
In tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l’appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla ex articolo 4, comma 3, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (ratione temporis applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell’adempimento dell’obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell’appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all’appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest’ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito. (M.Fin.)
ARBITRATO
Arbitrato/1
Compromesso e clausola compromissoria - Statuto di società - Suo fallimento - Applicabilità della clausola alla azione di responsabilità proposta dal curatore - Esclusione - Fattispecie. (Cc, articoli 2393 e 2394; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 146; Legge 8 giugno 1990 n. 241, articolo 15)
In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’articolo 146 della legge fallimentare. Tale principio trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’articolo 2393 del Cc che quella di cui all’articolo 2394 del Cc, in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni. (Nel caso concreto, ha evidenziato la Suprema Corte, l’azione ex articolo 146 legge fallimentare ha carattere unitario ed inscindibile, compendiando in essa le azioni sociale e dei creditori sociali, dovendosi cioè presumere un esercizio congiunto di tali azioni in mancanza di un contenuto dell’azione dal quale possa desumersi la volontà del curatore di esercitare una delle azioni. La clausola compromissoria, pertanto, è inopponibile al curatore fallimentare). (M.Fin.)
Arbitrato
Arbitrato/2
Lodo - Lodo parziale - Immediata impugnabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articolo 827)
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’articolo 827, comma 3, del Cpc, solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente a esse, attesa l’esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi. Viceversa, l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la Corte ha correttamente affermato che il lodo ha deciso solo la questione preliminare sul potere arbitrale di decidere la lite, affermandolo e che, pertanto, non sussisteva l’onere di immediata impugnazione, potendo il lodo parziale essere impugnato insieme al lodo definitivo, com’è avvenuto). (M.Fin.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Competenza e giurisdizione/1
Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro del domicilio del creditore al tempo della scadenza dell’obbligazione - Cessione del credito - Accertamento del tempo di scadenza dell’obbligazione - Cessione perfezionata dopo la scadenza dell’obbligazione - Competenza del foro del luogo di domicilio del cedente al tempo della scadenza - Sussistenza - Fattispecie. (Cc, articolo 1182; Cpc, articolo 20)
Nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell’individuazione del foro competente ai sensi dell’articolo 20 del Cpc, il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell’obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la cessione fu perfezionata e resa opponibile al creditore nel 2012, mentre il credito ceduto risulta scaduto nel 2015, epoca in cui fu emesso il decreto ingiuntivo). (M.Fin.)
Competenza e giurisdizione
Competenza e giurisdizione/2
Regolamento di competenza - Opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza che dichiari l’incompetenza per territorio del giudice adito - Implicita revoca del decreto - Conseguenze - Impugnativa - Regolamento di competenza - Necessità. (Cpc, articoli 38, 42, 50, 633 e 645)
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’articolo 42 del Cpc, anche se emessa in grado di appello. (M.Fin.)
Contratto
Contratto
Interpretazione - Elemento letterale - Comportamento complessivo delle parti - Conseguenze - Denunzia in sede di legittimità - Condizioni. (Preleggi, articolo 12; Cc, articoli 1362 e 1363; Cpc, articolo 366)
Nella interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l’elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l’articolo 1362, comma 1, del Cc presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell’interpretazione), la quale emerge solo (come l’incondizionata, affermazione dell’articolo 1363 del Cc esige) attraverso la connessione degli elementi letterali (le une per mezzo delle altre), la relativa integrazione (il senso che risulta dal complesso dell’atto), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (articolo 1362 comma 2, del Cc): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente. Questa progressiva dilatazione degli elementi dell’interpretazione contrattuale si sviluppa man mano dalle singole parole alla clausola, alla connessione delle clausole, al complesso dell’atto, ed al comportamento complessivo delle parti, il quale non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario e indefettibile (si deve valutare: articolo 1362, comma 2, del Cc). In tal modo, le disposizioni degli articoli 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, del Cc sono fondate sulla stessa logica, che, esprimendo l’intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo e in diversa misura, segnala l’articolo 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione: le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola, questa nelle altre clausole, queste nel complesso dell’atto, e l’atto nel complessivo comportamento delle parti. Tuttavia, colui che censuri l’interpretazione, che il giudice di merito abbia dato, di una clausola contrattuale, ha l’onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento (che il giudice di merito non abbia adeguatamente considerato), nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione). (M.Fin.)
Contratto di agenzia
Contratto di agenzia/1
Contratto - Diritto dell’agente alle provvigioni - Diritto di ottenere la documentazione dal preponente ex articolo 1748 del Cc - Sussistenza - Conseguenze in tema di onere della prova. (Cc, articoli 1748 e 2697; Cpc, articolo 210; Decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, articolo 2)
In tema di contratto d’agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l’agente, al quale l’articolo 1748 Cc, nel testo modificato dall’articolo 2 del Dlgs n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, ha l’onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest’ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l’ordine di esibizione delle scritture contabili ex articolo 210 del Cpc. (M.Fin.)
Contratto di agenzia
Contratto di agenzia/2
Contratto - Preponente - Obblighi - Documentazione e informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico - Messa a disposizione dell’agente - Diritto dell’agente all’accesso ai libri contabili - Conseguenze. (Cc, articoli 1748, 1749 e 1751; Cpc, articolo 210; Decreto legislativo 15 febbraio 1999 n. 65, articolo 4)
In tema di contratto di agenzia, l’articolo 1749 Cc, come modificato dall’articolo 4, del Dlgs 15 febbraio 1999, n. 65, ha imposto al preponente lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell’agente la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più dettagliato, delle provvigioni dovute. L’agente è, dunque, titolare di un vero e proprio diritto all’accesso ai libri contabili in possesso del preponente che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Ne deriva che la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall’agente non può essere considerata generica e inidonea a colmare un’eventuale lacuna probatoria, atteso che, trattandosi di documenti nella esclusiva disponibilità del preponente e indispensabili ai fini previsti dagli articoli 1748 e 1751, il preponente ha comunque l’obbligo, in ossequio al dovere di lealtà e buona fede, anche indipendentemente dall’ordine del giudice, di porli a disposizione dell’agente che deve, tuttavia, dedurre e dimostrare l’interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l’indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l’istanza. (M.Fin.)
Equa riparazione
Equa riparazione
Azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Termine di decadenza ex articolo 4 della legge n. 89 del 2001 - Decorrenza - Procedura esecutiva non seguita dall’effettiva riscossione - Ricorso al giudizio di ottemperanza - Conseguenze. (Legge 24 marzo 2001 n. 89, articolo 4; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, articolo 55)
Intrapresa, inizialmente, a seguito di pronuncia di condanna a carico dello Stato [nella specie, a seguito di accoglimento di domanda di equa riparazione per la durata eccessiva di un procedimento] la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione può avere carattere definitivo, e può dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione della domanda di equo indennizzo, solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza, reputata fondamentale dalla Corte Edu, che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento. In tal caso il termine di decadenza di cui all’articolo 4 della legge n. 89 del 2001 non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza, ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione dell’obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza. (M.Fin.)
Espropriazioni
Espropriazioni/1
Indennità - Valore di mercato del bene - Disposizioni dei piani di attuazione - Rilevanza - Valore conformativo degli stessi - Condizioni - Fattispecie. (Decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 5-bis)
In tema di determinazione dell’indennità di esproprio, al fine di valorizzare l’effettivo valore di mercato del bene, va assegnato valore conformativo anche alle previsioni del piano di attuazione, in un’ottica doverosamente volta a valorizzare l’effettivo valore di mercato del bene in relazione alle concrete possibilità di sfruttamento giuridicamente ammissibili. Invero, in tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano la cosiddetta zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva e altro). Le disposizioni appartenenti alla prima categoria determinano un immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati (derivandone, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio). Invece, le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo. (Nella fattispecie, ha osservato la Suprema Corte, le richiamate norme d’attuazione dello strumento urbanistico generale hanno prodotto, in via immediata, le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, in quanto solo con il piano di attuazione erano stati introdotti indici edilizi riferiti alle singole aree prevedendosi per gli immobili occupati, tenuto conto dei citati vincoli relativi al piano di rischio aeroportuale, nuovi e diversi indici e limiti edilizi). (M.Fin.)
Espropriazioni
Espropriazioni/2
Occupazione illegittima - Irreversibile trasformazione del bene privato - Domanda di danni ai sensi dell’articolo 42-bis del Dpr n. 327 del 2001 - Giurisdizione dei giudici amministrativi - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario. (Dpr 8 giugno 2001 n. 327, articoli 12 e 42-bis; Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, articolo 133)
Qualora un Comune, in assenza di un legittimo procedimento espropriativo, abbia illecitamente occupato un’area del privato, trasformandola per il perseguimento di fini di pubblica utilità, la domanda diretta a sentir condannare il Comune alla acquisizione coattiva dell’area stessa e, per l’effetto, al risarcimento di tutti i danni subiti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché sia, nelle more, intervenuta deliberazione della giunta municipale avente valore di dichiarazione di pubblica utilità implicita, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a) del Dpr n. 327 del 2001, non sussistendo una ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera g) decreto legislativo n. 104 del 2010. (M.Fin.)
Fallimento
Fallimento/1
Effetti del fallimento - Mandato ad litem conferito dall’imprenditore dichiarato fallito - Ultrattività - Esclusione - Conseguenze. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 25, 31, 43 e 78; Decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5)
In caso di fallimento del mandante, il mandato defensionale conferito con la procura ad litem, in considerazione delle sue peculiari caratteristiche, non è soggetto alla disciplina del mandato in generale di cui all’articolo 78, comma 2, legge fallimentare. Ciò può evincersi sia dall’articolo 43, comma 1, della legge fallimentare, secondo cui il fallito perde - per effetto della dichiarazione di fallimento - la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale; sia dall’articolo 43, comma 3, della legge citata, secondo cui l’apertura del fallimento determina automaticamente l’interruzione dei processi (di merito) in corso. La disciplina del mandato al procuratore legale del fallimento prevista dalla legge fallimentare (vedi articoli 25, comma 1, n. 6); e 31, comma 1, legge fallimentare) costituisce una fattispecie complessa di procura alle liti che si perfeziona con il concorso di tre distinti atti, uno (solo) dei quali - a seguito della riforma del diritto fallimentare del 9 gennaio 2006, n. 5 - è demandato alla competenza del giudice delegato (ossia l’autorizzazione a stare a giudizio, da concedersi per ogni grado) e gli altri due alla competenza del curatore (nomina e rilascio della procura al difensore). Non può, quindi, attribuirsi incarico al legale che patrocinava la ditta individuale, poi fallita, prima della dichiarazione di fallimento per effetto del comportamento omissivo del curatore, il quale non è comunque dotato di capacità processuale autonoma, essendo questa integrata dalla autorizzazione del giudice delegato. (M.Fin.)
Fallimento
Fallimento/2
Passivo fallimentare - Opposizione allo stato passivo - Principio di non contestazione - Curatore fallimentare - Applicabilità - Fondamento - Coordinamento con i poteri di rilievo officioso del giudice - Necessità. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 115; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 98)
In tema di opposizione allo stato passivo, il principio di non contestazione ex articolo 115 del Cpc, pur dovendosi necessariamente coordinare con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio, si applica - quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti - anche al curatore fallimentare costituito, ancorché questi non abbia la disponibilità dei diritti della massa, risultando perciò irrilevante la sua posizione di terzietà, poiché la non contestazione non è equiparabile alla confessione e non implica la disposizione dei diritti, ma costituisce un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum, sotto forma di relevatio ab onere probandi. (M.Fin.)
Famiglia e filiazione
Famiglia e filiazione
Filiazione in genere - Dichiarazione giudiziale di paternità ex articolo 276 del Cc - Legittimazione passiva - Eredi degli eredi - Necessità della nomina del curatore speciale - Momento della richiesta - Prima del giudizio - Competenza - Giudizio di rinvio a seguito di cassazione - Autonomia - Conseguenze. (Cc, articolo 276; Cpc, articolo 385; Legge 10 dicembre 2012 n. 219, articolo 1; Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, articolo 33)
Quando non vi siano eredi immediati e diretti del presunto genitore premorto la domanda per il riconoscimento della paternità o maternità, ai sensi dell’articolo 276 del Cc, deve essere proposta nei confronti di un curatore speciale (unico legittimato passivo, salva la facoltà di intervento degli eredi degli eredi). La sua nomina deve essere richiesta prima dell’introduzione del giudizio secondo la regola stabilita dalla disposizione speciale di cui all’articolo 276 del Cc, anche in sede di riassunzione del giudizio a seguito di cassazione della sentenza d’appello per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, per la natura autonoma del relativo procedimento. (M.Fin.)
Giudice
Giudice
Giudice di pace - Sentenze - Secondo diritto - Secondo equità - Accertamento - Criteri - Principio dell’apparenza - Dichiarazione, ai fini fiscali, di una controversia inferiore a 1033 euro - Irrilevanza - Fattispecie. (Cpc, articoli 7, 10, 113 e 339)
Per stabilire se il giudice di pace ha pronunciato secondo diritto o secondo equità vale il riferimento a quanto lo stesso giudice ha ritenuto: se costui ha dichiarato di pronunciare secondo diritto, la sentenza va considerata emessa su quella base e non secondo equità. Opera, al riguardo, infatti, il principio di apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall’esattezza di tale qualificazione. (Dunque, ha osservato la Suprema Corte, avendo il Giudice di Pace dichiarato espressamente di aver pronunciato secondo diritto, ai fini della impugnazione, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità. Inoltre, nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l’espressa quantificazione di esso in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adìto, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall’articolo 113 del Cpc per la decisione della causa secondo equità, a nulla rilevando che, ai fini fiscali, è stata fatta una dichiarazione di valore inferiore ai 1033 euro, che, come è noto, è il limite di esenzione del contributo nelle cause davanti al Giudice di pace: quella dichiarazione, ai fini fiscali, non determina il valore della lite). (M.Fin.)
Giurisdizione
Giurisdizione
Amministrativa - Accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi - Petitum sostanziale - Rilevanza - Controversia nel quadro di un rapporto paritario - Giurisdizione del giudice ordinario. (Legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 11 e 15; Legge 21 luglio 2005 n. 205, articolo 6; Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, articoli 12 e 133)
La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera a), numero 2, Cpa, concernenti la «formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni», deve essere scrutinata, attraverso l’impiego del consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la contestazione delle modalità (e illegittimità) dell’esercizio di un potere autoritativo, non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario collocato «a valle» dello strumento negoziale adottato in sostituzione del potere autoritativo. Finanche in presenza di accordi tra pubbliche amministrazioni (ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e 133 Cpa) la giurisdizione esclusiva è predicabile solo quando la controversia abbia come oggetto immediato l’accordo stesso e non vicende meramente patrimoniali a esso in ipotesi correlate. Infatti, perché sia configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo occorre che l’amministrazione agisca, negli ambiti predefiniti dalla legge, come autorità e cioè attraverso la spendita che si assume illegittima di poteri amministrativi, non essendo sufficiente il mero e astratto collegamento tra tali ambiti (materie) e l’oggetto della controversia, restando pur sempre devolute al giudice ordinario (e quindi, di regola, compromettibili in arbitri sia prima che dopo la vigenza degli articoli 6 legge n. 205 del 2000 e 12 Cpa) le controversie meramente patrimoniali, quali sono quelle aventi ad oggetto l’accertamento degli adempimenti e inadempimenti delle parti. (M.Fin.)
Impugnazioni
Impugnazioni/1
Appello - Appello in genere - Prove - Istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio - Riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze - Tacita rinuncia della parte. (Costituzione, 24 e 111: Cpc, articoli 189, 190, 345 e 359; Legge 2 agosto 2008 n. 130)
Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione. La ricordata interpretazione degli articoli 189, 345 e 346 del Cpc (secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata), in particolare, non contrasta con gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né con gli articoli 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), né con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di difendersi provando, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato. (M.Fin.)
Impugnazioni
Impugnazioni/2
Appello - Appello in genere - Sentenza non definitiva - Appello differito o immediato - Ammissibilità - Subordinazione all’ammissibilità dell’appello avverso la sentenza definitiva - Esclusione - Ragioni - Salvezza dell’effetto espansivo esterno ex articolo 366, comma 2, del Cpc. (Cpc, articoli 278, 279, 336, 340 e 361; Disposizioni attuazione cpc, articolo 129)
La ammissibilità dell’appello differito avverso la sentenza non definitiva, nei cui confronti sia stata formulata riserva d’impugnazione, non è subordinata all’ammissibilità dell’appello proposto nei confronti della sentenza definitiva, in quanto il differimento delle impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza non definitiva e l’onere di proporle unitamente a quelle contro le successive sentenze definitive (o non definitive immediatamente impugnate), sono gli unici elementi, formali e sostanziali, di collegamento tra le impugnazioni in questione. Infatti, la parte, la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l’onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze, e ciò sia in ragione della finalità dell’istituto della riserva e dell’impugnazione differita, che è quella di impedire la vanificazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione, sia perché gli articoli 340, comma 1, e 361, comma 1, del Cpc non prevedono alcun criterio di collegamento - formale o sostanziale - tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perché risulta dall’articolo 129 disposizioni attuazione Cpc che la caducazione degli effetti procrastinatori della riserva ed il determinarsi del dies a quo per l’impugnazione della sentenza non definitiva non sono ontologicamente connessi alla pronuncia della sentenza definitiva - e a fortiori alla sua impugnazione -, ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursi di un evento cui l’ordinamento giuridico riconduce quegli effetti. A maggior ragione tali principi valgono nel caso in cui, come il presente, la sentenza non definitiva sia stata immediatamente ed autonomamente impugnata e, solo successivamente, sia stata emessa la sentenza definitiva, fatti salvi, se del caso, gli effetti conseguenti all’eventuale applicazione della regola dell’articolo 336, comma 2, del Cpc in tema di effetto espansivo esterno. (M.Fin.)
Mediazione
Mediazione
Provvigione - Diritto alla provvigione - Condizioni - Conclusione dell’affare - Proposta irrevocabile di acquisto - Insufficienza. (Cc, articoli 1755 e 2932)
l diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell’affare abbia avuto luogo per effetto del suo intervento, come si ricava dal chiaro dettato letterale dell’articolo 1755, comma 1, del Cc. Al fine di poter ritenere concluso l’affare è necessario che fra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito - in relazione ad un’eventuale futura stipula di un contratto preliminare - un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di loro ad agire per l’esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 del Cc, ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Non basta, invece, accertare la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell’aspirante compratore, il quale offra un certo corrispettivo per l’acquisto del bene, né riscontrare che vi sia stata la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l’accordo è irrevocabilmente raggiunto e valga, perciò, a configurare un preliminare di preliminare. (M.Fin.)
Previdenza e assistenza
Previdenza e assistenza
Contributi e prestazioni (anche sgravi) - Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid 19 - Atto di recupero - Disposizioni di cui al Dlgs 546/1992 - Applicabilità - Limiti. (Cpc, articolo 363; Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546; Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 25)
n sede di rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell’articolo 363 Cpc (dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Agrigento) le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: in tema di contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid 19, il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all’ultimo periodo, che per le controversie relative al recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giudizi aventi a oggetto la impugnazione del provvedimento di diniego del contributo, adottato dalla Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico). (M.Fin.)
Procedimento civile
Procedimento civile
Difensori - Procura alle liti - Autonomia rispetto all’atto a cui accede - Sussistenza - Invalidità dell’atto su cui è apposta - Conseguenze - Fatttispecie. (Cpc, articoli 83, 159 e 164)
La procura alle liti è atto caratterizzato da autonomia e autosufficienza rispetto alle vicende dell’atto in cui viene allegata in calce. (Nel caso in specie, ha osservato la Suprema Corte, l’eventuale irregolarità della prima notifica non inficia la validità della procura alle liti quale atto rilasciato allo scopo di rappresentare controparte impugnando la sentenza di primo grado: sicché, a meno di ragioni di nullità sue proprie (nemmeno allegate in questa sede), la procura rilasciata a margine di un atto di appello nullo non è per ciò solo a sua volta nulla e validamente abilita il difensore a proporre altro atto introduttivo di quel grado di giudizio). (M.Fin.)
Professionisti
Professionisti/1
Avvocati - Responsabilità - Inadempimento professionale - Valutazione - Decorrenza - Fattispecie. (Cc, articolo 2935)
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. In particolare, la valutazione dell’inadempimento professionale dell’avvocato, quantomeno per l’attività giudiziale, decorre dall’esito del processo e dalla definitività di tale esito perché l’inadempimento consiste nel danno effettivo giacché fino a che non si è formato il giudicato la conseguenza dannosa è solo potenziale. (Con riguardo al caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, sia con riferimento alla attività stragiudiziale sia con riguardo a quella giudiziale, il danno effettivo si è reso percepibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di cassazione del 2002, prima non essendovi alcuna certezza del danno, stante l’esito incerto del contenzioso). (M.Fin.)
Professionisti
Professionisti/2
Avvocati - Responsabilità - Obbligo di diligenza - Dovere di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente. (Cc, articoli 1176 e 2236)
L’obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2 e 2236 del Cc impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. Incombe sul professionista l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta al fine di rendere il cliente edotto di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio. (M.Fin.)
Ricorso
Ricorso
Ricorso in Cassazione - Cancellazione dall’albo professionale dell’unico difensore - Rivio del processo ad altra udienza - Necessità. (Cpc, articoli 299, 301, 377 e 379)
Nel giudizio di cassazione, la cancellazione dall’albo professionale dell’unico difensore consente alla Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza, dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta un momento tutt’altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione. Fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’articolo 377, comma 2, del Cpc. (M.Fin.)


