MISURE CAUTELARI
Impugnazioni - Ordinanza applicativa custodia cautelare in carcere - Inefficacia per proscioglimento - Nuova applicazione della misura cautelare - Impugnabilità con istanza di riesame. (Cpp, articoli 300, comma 5, 309 e 310)
IL PRINCIPIO
Nel caso in cui l'imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, che ha perso efficacia a causa del proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell'articolo 300, comma 5, del Cpp, a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell‘istanza di riesame ex articolo 309 del Cpp: tale principio, hanno osservato le Sezioni unite, oltre a rivelarsi del tutto adeguato anche in un'ottica di esegesi orientata costituzionalmente (articoli 3, 13, 24 e 111) e convenzionalmente, si pone in una linea di coerenza sistematica con il carattere pacificamente residuale dell'appello ex articolo 310 del Cpp e con il corrispondente favor espresso dal legislatore per lo strumento del riesame, nell'ottica di una più ampia (mezzo pienamente devolutivo, non condizionato dalla necessità di formulare specifici motivi) e celere (decisione del Tribunale in tempi serrati) tutela del diritto effettivo di difesa.
In parte motiva, la Corte ha ritenuto di poter affermare che possa parlarsi di "nuova" misura, impugnabile con istanza di riesame, tutte le volte che la misura originariamente applicata venga caducata, per qualsivoglia ragione, e ne venga emessa una successiva, autonoma dalla prima, ossia non condizionata dalla precedente vicenda cautelare. A fronte di tale regola, di carattere tendenzialmente generale, hanno ancora precisato le Sezioni unite, deve però tenersi conto delle eccezioni che lo stesso legislatore indica e, segnatamente: a) nel caso di proroga dei termini di custodia cautelare, previsto dall'articolo 305 del Cpp, che, al comma 2, contempla l'appellabilità dell'ordinanza di proroga a norma dell'articolo 310 del Cpp; b) nel caso di "rinnovazione" di misura cautelare disposta per esigenze probatorie, ai sensi dell'articolo 301, comma 1,del Cpp: per quanto manchi un esplicito riferimento al mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento di rinnovazione, la giurisprudenza di legittimità lo ha individuato nell'appello cautelare; c) nei casi previsti dall'articolo 307, comma 2, lettere a) e b), del Cpp, atteso che l'uso del termine "ripristina" da parte del legislatore, riferito alla custodia cautelare, consente di ritenere ravvisabile uno stretto collegamento con la misura originariamente applicata; d) nel caso previsto dall'articolo 307, comma 4, del Cpp, poiché anch'esso afferente, come nell'ipotesi contemplata dal comma 2, lettera a), dello stesso articolo, a un episodio di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 ovvero alla fattispecie prevista dal comma 2, lettera b), quando l'imputato stia per darsi alla fuga; e) nei casi dei provvedimenti di aggravamento delle misure previsti dagli articoli 276, 299, comma 4, e 275, comma 1 bis, del Cpp, appellabili in quanto si innestano, quali eventi modificativi, sulla stessa misura cautelare inizialmente applicata. Per converso, puntualizza ancora la Corte, una "nuova misura" deve ritenersi quella emessa ai sensi dell'articolo 307, comma 1, del Cpp, perciò soggetta al procedimento di riesame ex articolo 309 del Cpp, perché, in tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato posto in libertà per decorrenza dei termini, la verifica circa la sussistenza delle "ragioni che avevano determinato la custodia cautelare", non può consistere nel semplice richiamo dell'accertamento originario, ma deve dar conto delle ragioni per le quali si ritiene che sussistano nuove e comprovate esigenze cautelari, diverse da quelle originarie, sopravvenute alla scarcerazione.
REATO
Reati contro l'incolumità pubblica - Epidemia - Epidemia colposa - Elemento materiale - Responsabilità per omissione - Possibile configurabilità - Rimessione alle sezioni Unite. (Cp, articoli 438 e 452)
IL PRINCIPIO
Va rimessa alle Sezioni unite la questione se il reato di cui agli articoli 438, comma 1, e 452 del Cp possa essere realizzato anche in forma omissiva.
La Corte ha rimesso la questione alle sezioni Unite, ritenendo di disattendere la precedente decisione (sezione IV, 12 dicembre 2017, Giacomelli), in cui, diversamente, la Corte di cassazione si era espressa nel senso che non fosse configurabile la responsabilità a titolo di omissione sul rilievo che l'articolo 438 del Cp, con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni", richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'articolo 40, comma 2, del Cp, riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera.
GIUDICE
Competenza - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo - Disciplina. (Cpp, articoli 11 e 11 bis; decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 103 e 105)
In tema di competenza, la disciplina dettata dall'articolo 11 bis del Cpp, relativa ai procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, si applica solo ove il magistrato addetto a tale Direzione nazionale, che assuma la qualità di indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato, sia stato applicato ad una direzione distrettuale antimafia ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 [c.d. codice antimafia], quando il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale è stata disposta l'applicazione. Infatti, ai sensi dell'articolo 103 dello stesso decreto legislativo (e, prima dell'entrata in vigore del codice antimafia, ai sensi dell'articolo 76 bis del Rd 30 gennaio 1941 n. 12), la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è istituita "nell'ambito della Procura generale della Corte di cassazione": la sua competenza, estesa all'intero territorio nazionale, sottrae, quindi, i magistrati ad essa addetti dalla generale applicazione dell'articolo 11 del Cpp, al pari di quanto avviene per i magistrati di questa Corte di cassazione; ciò con l'unica eccezione del magistrato della Direzione nazionale "applicato" ad una direzione distrettuale, nei termini di cui si è detto.
LAVORO E FORMAZIONE
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Persona offesa diversa dal lavoratore - Configurabilità della circostanza - Condizioni. (Cp, articoli 43 e 590, comma 3)
Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorre che l'evento realizzatosi concretizzi il rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire, con la conseguenza che ove la persona offesa dal reato non sia un lavoratore ma un terzo, la circostanza è ravvisabile solo se la regola prevenzionistica sia dettata a tutela di qualsiasi soggetto che entri in contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione e non anche quando la regola prevenzionistica sia posta a beneficio precipuo del lavoratore.
PROCESSO PENALE
Atti - Informatizzazione del processo penale- Utilizzo dell'applicativo APP per l'inoltro delle richieste di archiviazione- Malfunzionamento - Utilizzo della modalità di trasmissione cartacea- Provvedimento del giudice che dichiari inammissibile la richiesta cartacea- Abnormità. (Cpp, articoli 111-bis, 175-bis, 408 e seguenti, 606; Dm 29 dicembre 2023 n. 217)
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, sindacando la determinazione assunta dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 175 bis, comma 4, del Cpp, di attestazione del malfunzionamento del sistema informatico ministeriale, abbia dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in maniera cartacea in cancelleria, in asserita violazione del dettato dell'articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023 n. 217, laddove impone ai soggetti interni abilitati il deposito telematico mediante l'applicativo APP degli atti relativi ai provvedimenti di archiviazione. Tale provvedimento, infatti, è abnorme strutturalmente, non potendo il giudice sindacare la determinazione adottata dal procuratore della Repubblica di attestazione del malfunzionamento del sistema informatico, trattandosi di atto tipicamente amministrativo, semmai censurabile davanti al giudice amministrativo. Ma il provvedimento è anche abnorme funzionalmente, perché tale da determinare la stasi del procedimento, in quanto, a fronte della declaratoria di inammissibilità, al pubblico ministero non sarebbe consentito di provvedere al deposito della richiesta con modalità telematica [perché inibito dal malfunzionamento dell'applicativo], ma non sarebbe consentito neppure di reiterare la richiesta in modalità cartacea, stante la decisione negativa.
REATI CONTRO LA PERSONA
Lesioni personali colpose - Esercente di un bar - Violazione della regola cautelare imponente il divieto di conservare i prodotti di pulizia nelle arre di manipolazione degli alimenti - Fattispecie. (Cp, articolo 590)
È configurabile il reato di lesioni aggravate a carico del barista che, violando la regola cautelare secondo cui "i prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti", lasci dietro il banco una bottiglietta contenente detersivo per lavastoviglie, così consentendo ad un bambino, sfuggito al controllo della madre, intenta a consumare una bevanda al bancone dell'esercizio, di impossessarsene e di berne il contenuto, riportando lesioni.
REATO
Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Colpa cosciente - Differenze. (Cp, articolo 43)
Ricorre il dolo eventuale quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e, ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento, ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo [Sezioni unite, 24 aprile 2014, Espenhahn e altri].
Rapporto di causalità - Concorso di cause - Interruzione del nesso di causalità - Causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento - Nozione - Fattispecie. (Cp, articoli 40 e 41)
Il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. Per l'effetto, può ravvisarsi l'interruzione del nesso causale nell'ipotesi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta [nella specie, si trattava del reato di lesioni aggravate a carico del barista che, violando la regola cautelare secondo cui "i prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti", aveva lasciato dietro il banco una bottiglietta contenente detersivo per lavastoviglie, così consentendo ad un bambino, sfuggito al controllo della madre, intenta a consumare una bevanda al bancone dell'esercizio, di impossessarsene e di berne il contenuto, riportando lesioni: si è escluso che la condotta della persona offesa, pur imprudente, potesse considerarsi abnorme, al punto da innescare un autonomo decorso causale, generando un rischio del tutto eccentrico rispetto a quello derivante dalla mancata custodia del detersivo in luogo separato da quello in cui si trovavano gli alimenti].
Tortura - Agire con crudeltà - Nozione. (Cp, articolo 613-bis)
In tema di tortura, la crudeltà della condotta si concretizza in presenza di un comportamento eccedente rispetto alla normalità causale, che determina nella vittima sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole dell'autore del fatto.
Tortura - Elementi costitutivi. (Cp, articolo 613-bis)
In tema di tortura, l'articolo 613 bis del Cp configura un reato doloso formalmente vincolato per le modalità della condotta (violenze o minacce gravi, crudeltà), per l'evento naturalistico (acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico) e per il soggetto passivo (persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa). A ciò si aggiungono, sempre sotto il profilo oggettivo, due elementi (alternativi) costituiti dall'essere il fatto commesso mediante più condotte, ovvero dal comportare un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Il legislatore ha optato, quindi, per una duplice configurazione, alternativa, della condotta integrante la tortura, sotto il profilo oggettivo: per un verso, la tortura è stata concepita come reato abituale, richiedendosi la reiterazione delle condotte di violenza e minaccia con connotati di gravità; per altro verso, la legge ha introdotto una clausola di chiusura con cui riconosce rilevanza penale anche a un unico atto che possa ledere l'incolumità fisica, la libertà individuale e morale del soggetto purché comporti "un trattamento inumano e degradante".
Tortura - Maltrattamenti - Rapporti - Fattispecie. (Cp, articoli 71 s., 572, 613-bis)
Deve essere escluso l'assorbimento, e ammesso, invece, il concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di tortura, stante l'impossibilità di rinvenire tra le due fattispecie incriminatrici un rapporto di continenza, considerando che la fattispecie di cui all'articolo 572 del Cp non esaurisce il disvalore delle condotte violente, che talvolta travalicano i confini della violenza domestica per sfociare nella "inflizione brutale di sofferenze corporali" rilevanti ai sensi del più grave reato di tortura [nella specie, oltre al reato di maltrattamenti, è stato ravvisato anche quello di tortura nei confronti dell'imputato, il quale, dopo averlo maltrattato nel corso del tempo, aveva posto in essere nei confronti del figlioletto, poi deceduto, negli ultimi giorni di vita, anche numerosi episodi di efferata violenza, con lesioni acute e ultronee rispetto alle normali modalità e all'animus con cui si erano espresse le iniziali, più lievi, angherie, tali da mettere a rischio la stessa vita del bambino, fino ad arrivare al culmine della crudeltà, quando il piccolo era stato violentemente percosso con un calcio o un pugno che ne aveva provocato la morte].


