REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione II, sentenza 23 aprile-14 giugno 2024 n. 23891; Pres. Verga; Rel. Ariolli; Pm (conf.) Cimmino; Ric. D'Antonio

Usura - Stato di bisogno - Dimostrazione. (Cp, articolo 644)

IL PRINCIPIO
Lo stato di bisogno della parte lesa del delitto di usura può essere provato anche con la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose.

Nota

Come è noto, in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (sezione II, 27 gennaio 2021, Pasqualino). In termini, sezione II, 14 luglio 2020, Sparandeo e altro, secondo la quale lo stato di bisogno sussiste, quindi, ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziarne il consenso. In questa prospettiva, lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (nella fattispecie, lo stato di bisogno era stato dimostrato sia in ragione del bisogno di liquidità della persona offesa, che "non poteva accedere al credito bancario", sia in ragione dell'elevato tasso d'interesse pattuito: compreso fra il 77% e il 288% annuo). Sul punto, in termini più generali, sezione II, 6 luglio 2020, D'Aquino, laddove si è affermato che lo stato di bisogno oggi integrante circostanza aggravante speciale del reato di usura [articolo 644, comma 5, numero 3, del Cp) e in precedenza (prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 108 del 1996) necessario ai fini dell'integrazione della stessa materialità del reato di usura, consiste, sotto il profilo soggettivo, in una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione, mentre, sotto il profilo obiettivo, esso può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e può essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da prodigalità od altre colpe inescusabili, e quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito di meritevolezza del bisogno considerato.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sezione VI, sentenza 14 maggio-10 giugno 2024 n. 23205; Pres. Aprile; Rel. Villoni; Pm (conf.) Perelli; Ric. Proc. Rep. Trib. Genova in proc. X

Peculato - Soggetto attivo - Amministratore di sostegno - Sussistenza. (Cp, articolo 314)

IL PRINCIPIO
Integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato alla persona sottoposta ad amministrazione, si appropria delle somme di denaro giacenti sullo stesso per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell'amministrato: ciò in quanto l'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale (articolo 357 del Cp).

Nota

In termini, sezione VI, 26 maggio 2022, X., secondo la quale l'amministratore di sostegno esercita una funzione di utilità collettiva volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili, sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle residualmente tutelabili con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, come dimostrato da una disciplina regolativa della relativa attività (obbligo di prestazione del giuramento, obbligo annuale di rendiconto, limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, regime di autorizzazioni e degli atti dispositivi vietati) che assimila tale figura al munus publicum del tutore: ne deriva, quindi, l'attribuzione all'amministratore di sostegno della qualifica di pubblico ufficiale, con l'effetto che integra il reato di peculato la condotta con cui egli si appropri del denaro dell'amministrato; nonché, sezione VI, 19 maggio 2016, Piermarini, dove si è affermato che l'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione. Peraltro, quest'ultima decisione, in parte motiva, ha precisato che il reato di peculato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell'uso dei fondi o dei beni per finalità estranee all'amministrato. In quest'ottica "limitativa" della configurabilità del peculato, cfr. anche sezione VI, 2 marzo 2022, Proc. gen. App. Genova in proc. X., per la quale, ai fini della sussistenza del peculato occorre pur sempre verificare la reale attività esercitata e gli scopi perseguiti dall'amministratore di sostegno nello svolgimento del suo incarico. Infatti, l'amministratore di sostegno rappresenta un istituto meno incisivo rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione, in quanto consente una minore limitazione della capacità di agire del soggetto sottoposto a tutela ed è dotato di una flessibilità tale da adattarsi alle esigenze dell'amministrato. Quest'ultima caratteristica permette una gestione del patrimonio nell'interesse dell'assistito, la quale non deve limitarsi esclusivamente a quest'ultimo, potendosi estendere alla cura della sua famiglia. Infatti, la limitazione della capacità di agire non comporta il venir meno dell'utilizzazione del patrimonio per l'ordinaria gestione familiare, ossia per le spese inerenti alla vita familiare (nella specie, è stato condiviso il giudizio di merito, che aveva escluso il peculato nei confronti dell'amministratore di sostegno - la moglie dell'assistito- che aveva utilizzato il patrimonio anche per elargizioni a favore del nipote e della

ARMI

Sezione I, sentenza 9 febbraio-28 giugno 2024 n.25524; Pres. Casa; Rel. Calaselice; Pm (conf.) Manuali; Ric. Enea e altri

Detenzione abusiva - Arma già denunciata - Morte del denunciante - Obbligo per l'erede di ripetere la denuncia - Sussistenza - Ragioni. (Rd 18 giugno 1931 n. 773, articolo 38; legge 2 ottobre 1967 n. 895, articolo 2)

Chiunque pervenga in possesso di un'arma a titolo di eredità è obbligato a farne denuncia, a nulla rilevando che la disponibilità dell'arma stessa fosse già stata denunciata dal precedente possessore. Infatti, in caso di morte del soggetto che ha denunciato il possesso di un'arma alla competente autorità, grava sull'erede l'obbligo di ripetere tale denuncia, anche quando l'accettazione dell'eredità sia avvenuta con beneficio di inventario, procedura che ha il solo effetto di tenere separati, ai fini civilistici, il patrimonio del de cuius e quello dell'erede.

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione IV, sentenza 3 aprile-29 maggio 2024 n. 21040; Pres. Ciampi; Rel. Pezzella; Pm (conf.) Passafiume; Ric. Nunziadini

Guida sotto l'influenza dell'alcool - Prova dello stato di ebbrezza - Etilometro - Asseriti vizi dell'apparecchio - Oneri dell'imputato. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186; dpr 16 dicembre 1992 n. 495, articolo 379)

Nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex articolo 186 del codice della strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzata per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchi. In una tale ottica, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza (stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura) con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro.

FALLIMENTO

Sezione V, sentenza 14 febbraio- 31 maggio n. 21851; Pres. Vessichelli; Rel. Borrelli; Pm (diff.) Loy; Ric. Schiavone

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Contratto di leasing - Condotte distrattive - Rilevanza - Condizioni. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione a titolo) gratuito, da parte del fallito, di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, nel caso in cui possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere. Ciò in quanto il patrimonio a garanzia dei creditori risulta decurtato non già della proprietà del bene che non appartiene all'impresa fallita ma dei diritti e delle facoltà nascenti dal negozio, a partire dalla possibilità di riscatto del bene nel momento di scadenza del rapporto.

INDAGINI PRELIMINARI

Sezione IV, 10 aprile 2024- 30 maggio 2024 n. 21557; Pres. Ciampi; Rel. Ranaldi; Pm (conf.) non indicato; Ric. X

Polizia giudiziaria - Attività - Videoriprese in luogo pubblico o aperto al pubblico - Disciplina - Ammissibilità. (Cpp, articoli 189, 191, 348 e seguenti)

Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'articolo 189 del Cpp e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (sezioni Unite, 28 marzo 2006, Prisco).

INTERNET E INFORMATICA

Sezione II, sentenza 18 aprile-22 maggio 2024 n. 20316; Pres. Beltrani; Rel. Agostinacchio; Pm (conf.) Giorgio; Ric. Francescato

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Diritto di querela. (Cp, articoli 120 e 615 ter)

Integra il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico la condotta di colui che, essendosi procurato le credenziali relative alla carta Postepay della persona offesa, acceda all'area riservata alla gestione della carta della persona offesa, la quale costituisce una componente del sistema informatico Poste Italiane, ente conferente le credenziali per l'accesso alle diverse aree personali e gestore delle stesse: l'introduzione non autorizzata nell'area riservata al titolare della posizione informatica, nell'ambito del sistema di proprietà di terzi, è condotta direttamente lesiva nei confronti di entrambi i soggetti, legittimati pertanto, entrambi, alla proposizione di querela.

PROVA PENALE

Sezione IV, sentenza 20 giugno-27 giugno 2024 n. 25401; Pres. Piccialli; Rel. Bruno; Pm (diff.) Tampieri; Ric. D'Elia

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione in altri procedimenti - Intercettazioni effettuate con il captatore informatico - Condizioni. (Cpp, articoli 266 e 270)

In tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni operate con captatore informatico per reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto autorizzativo, la previsione di cui all'articolo 270, comma 1 bis, del Cpp, nella parte in cui limita l'utilizzazione all'accertamento dei delitti indicati nell'articolo 266, comma 2-bis, del Cpp, è riferita alle sole intercettazioni tra presenti. Non così per le conversazioni non si svolgano tra presenti, realizzate anche mediante captatore, rispetto alle quali vale la clausola di salvezza contenuta nell'incipit dell'articolo 270, comma 1 bis,del Cpp, che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 270 del Cpp.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Sezione II, sentenza 23 aprile-14 giugno 2024 n. 23891; Pres. Verga; Rel. Ariolli; Pm (conf.) Cimmino; Ric. D'Antonio

Usura - Dimostrazione - Testimonianza della persona offesa. (Cp, articolo 644)

La testimonianza della persona offesa in ordine alla natura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sé, la prova dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria, nella motivazione della sentenza, l'indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario.

SENTENZA PENALE

Sezione V, sentenza 12 marzo-31 maggio 2024 n. 21860; Pres. Miccoli; Rel. Cananzi; Pm (conf.) Epidendio; Ric. Piccioni

Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza - Contestazione alternativa - Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale. (Cpp, articoli 429, 521 e 522; Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216)

In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non si incorre né in una nullità per violazione dell'articolo 429 del Cpp, né in una violazione dell'articolo 522 del Cpp, nel caso in cui la condanna riguardi una sola delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale alternativamente ascritte, essendo tale forma di contestazione ragione di maggiore garanzia per l'imputato, posto in tal modo nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e, quindi, di esercitare in maniera più consapevole il diritto di difesa.

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione III, sentenza 6 febbraio-22 maggio 2024 n. 20227; Pres. Andreazza; Rel. Amoroso; Pm (conf.) Di Nardo; Ric. Orceana Costruzioni Spa

Responsabilità amministrativa degli enti - Sanzioni - Confisca - Confisca del profitto - Nozione - Contenuto - Limiti. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 19)

L'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede, a carico dell'ente, in caso di condanna, la confisca obbligatoria avente a oggetto il prezzo o il profitto del reato, ma non anche il prodotto di esso, né i mezzi utilizzati per commetterlo. Il profitto del reato al quale fa riferimento la norma si identifica con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale rispetto al reato presupposto e, al riguardo, è prevista la confisca anche per equivalente, nel caso classico di ineseguibilità della confisca diretta, perché le res da apprendere non esistono, in quanto derivanti da un semplice risparmio, o non sono individuabili, in quanto confuse, o non più nella disponibilità dell'ente, in quanto alienate.

Sezione III, sentenza 6 febbraio-22 maggio 2024 n. 20227; Pres. Andreazza; Rel. Amoroso; Pm (conf.) Di Nardo; Ric. Orceana Costruzioni spa

Responsabilità amministrativa degli enti - Sanzioni - Confisca - Confisca del profitto - Reato presupposto associativo. (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articoli 19 e 24 ter)

Nel caso in cui il reato presupposto sia quello di associazione per delinquere, ai fini della applicazione obbligatoria della confisca del profitto a carico dell'ente (articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001), occorre avere riguardo al complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine la cui effettiva realizzazione è agevolata dall'organizzazione criminale. Ai fini della determinazione di tale profitto assume infatti rilievo il criterio della "proiezione patrimoniale" del programma criminoso, non potendosi peraltro escludere che detta proiezione patrimoniale possa occasionalmente anche coincidere con la somma del profitto dei singoli reati fine (fattispecie relativa a associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari relativi alla costituzione di società "cartiere" per fatture inesistenti).

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