La Corte di cassazione penale con la sentenza n. 14515/2026 ha affermato che nella “lotta” contro i rave party non autorizzati - inaugurata dal Legislatore nel 2022 – è comunque nullo il sequestro dell’impianto di amplificazione appartenente a uno dei partecipanti se manca la motivazione sia sul fumus del reato a carico di chi subisce la misura impeditiva sia se non è indicata la pertinenzialità del bene rispetto alla commissione dell’illecito penale o non è indicata la finalità probatoria assolta dal sequestro.

Al centro della vicenda c’è la contestazione del nuovo reato previsto dall’articolo 633 bis del Codice penale intitolato “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”, che punisce anche la condotta finalizzata alla realizzazione di raduni musicali ovviamente non autorizzati.

I motivi del ricorso

I giudici di legittimità hanno accolto in parte il ricorso con cui si lamentava che la conferma del tribunale della convalida da parte del Pm del sequestro di polizia dell’impianto di amplificazione non contenesse la descrizione della condotta ipotizzata operando solo un mero rinvio al modulo prestampato utilizzato dagli operanti per la redazione del verbale.

Da ciò la difesa assumeva che il provvedimento fosse da considerarsi nullo per l’assenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. E, a parere del ricorrente, a tale vizio si sommano anche la mancata esplicazione del rapporto di pertinenzialità dell’impianto sequestrato e la specifica finalità probatoria in relazione al reato contestato.

La decisione della Cassazione

Su fumus del reato e la pertinenzialità del bene la Corte di legittimità ritiene invece soddisfatto l’obbligo motivazionale da parte del tribunale.

Invece, la concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale non è stata affatto esplicitata, posto che il semplice fatto della disponibilità delle casse e del generatore in capo all’indagato era già compiutamente comprovato sulla base dei soli accertamenti della polizia giudiziaria. Inoltre, trattandosi di reato di pericolo contro la salute e l’incolumità pubblica l’impianto non costituisce corpo del reato e va perciò sufficientemente motivata la finalità probatoria assolta dal vincolo. Spiega la Casssazione che la fattispecie penale per cui era scattato il sequestro - ora annullato senza rinvio - punisce gli assembramenti “concretamente pericolosi per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica”, prescindendo completamente dai livelli sonori o da altre peculiarità dell’amplificazione musicale.

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