L’abrogazione della norma incriminatrice sul reddito di cittadinanza non costituisce “abolitio criminis” se esiste una continuità normativa con una nuova disposizione penale sovrapponibile, come quella relativa all’assegno di inclusione. L’imputato, accusato di aver falsamente dichiarato la residenza continuativa in Italia per ottenere il beneficio economico, non può avvalersi della cessazione della precedente norma. La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza 12302 del 2026, chiarisce...
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