Penale

Reati alimentari, stop del Governo alle abrogazioni delle sanzioni penali e amministrative

Il Governo ha comunicato l'emanazione di un decreto legge contenente "misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare", allo scopo di evitare l'effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo della legge 30 aprile 1962, n. 283, realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

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di Elio Enrico Palumbieri*


Il decreto legislativo n. 27/2021 ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento UE 2017/625. In particolare, esso è intervenuto sulla Legge 283/62, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27

Il decreto in commento, che entrerà in vigore il 26 marzo, è stato adottato sulla base della legge delega n. 117 del 2019 al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/625. La norma europea, in particolare, stabilisce regole comuni per i controlli ufficiali dell'Unione Europea adottando un sistema più armonizzato al fine di proteggere la salute umana, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante lungo l'intera filiera agroalimentare.

A tal fine, dunque, il decreto legislativo 27/2021 prevedeva, all'articolo 18, l'abrogazione della citata legge 283/62 , eccezion fatta per gli articoli 7, 10 e 22.

Le fattispecie depenalizzate


Per l'effetto, dunque, potevano essere considerate depenalizzati i reati di cui agli artt. 5, 6, 12 e 12 bis.

Tali fattispecie criminose, tuttavia, rivestono un ruolo di assoluto rilievo nel delineare la disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande in quanto costituiscono il fulcro dell'apparato delle contravvenzioni applicabili in materia, disciplinando un settore verso il quale il consumatore ha mostrato sempre maggiore attenzione.

L'articolo 5, in particolare, mira a tutelare il consumatore dalla produzione e commercializzazione di alimenti e bevande:

- Privati dei propri elementi nutritivi, mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale;
- In cattivo stato di conservazione;
- Con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti;
- Con aggiunta di additivi non autorizzati;
- Contenenti residui di prodotti tossici utilizzati per l'agricoltura e tossici per l'uomo.
In caso di violazione di tale disposizione, oltre ad arresto e ammenda, sono previste, agli artt. 6, 12 e 12 bis, sanzioni accessorie.

Il decreto-legge 19.3.21 – "misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare"

Per questo motivo il Governo è intervenuto e, con comunicato stampa del 19 marzo, ha comunicato l'emanazione di un decreto legge contenente "misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare", allo scopo di evitare l'effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo della legge 30 aprile 1962, n. 283, realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

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*A cura di Elio Enrico Palumbieri, Studio legale Palumbieri, Partner 24 ORE Avvocati

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