Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'articolo 356 del Cp, a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. Così La Cassazione sentenza 18862/2026.
LA MASSIMA
Reati contro la pubblica amministrazione - Frode nelle pubbliche forniture - Concessione di servizio pubblico - Inadempimento relativo ad attività dirette a beneficio del pubblico - Delitto di frode nelle pubbliche forniture - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. (Cp, articolo 356)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'articolo 356 del Cp, a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente.
Come è noto, la condotta costitutiva del reato di cui all’articolo 356 del Cp, rubricato "Frode nelle pubbliche forniture", consiste nel “commettere frode” nell'esecuzione di uno dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nel precedente articolo 355 (sono gli obblighi contrattuali che derivano da «un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità»).
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