Penale

Reato dell'amministratore: necessaria la verifica del modello organizzativo per la responsabilità dell'ente

Nota a sentenza n. 21640 del 19 maggio 2023

di Vittorio Provera*

La responsabilità amministrativa per illecito delle persone giuridiche, pur essendo correlata alla commissione di un reato da parte di un soggetto nell'interesse o vantaggio della società, mantiene un'autonoma configurazione giuridica, che impone un'analisi del modello organizzativo per verificare carenze o mancanze del medesimo. In assenza di tale verifica, l'eventuale responsabilità del legale rappresentante per reato presupposto non si estende automaticamente alla persona giuridica.

Questo principio è stato recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21640 del 19/05/23 che, sul punto, ha cassato con rinvio una pronuncia della Corte d'Appello di Genova.

I giudici di merito avevano ritenuto l'amministratore unico di una S.r.l. responsabile dei reati di contraffazione e di commercializzazione di prodotti contraffatti, nonché dichiarato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa della predetta società, comminando sia la sanzione amministrativa pecuniaria, sia quella interdittiva di sei mesi.

Con separati ricorsi la società ed il legale rappresentante avevano proposto impugnativa in Cassazione .

In relazione alla posizione del titolare, la pronuncia di secondo grado è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Con riferimento al ricorso della S.r.l., la Corte ha preliminarmente statuito che un'eventuale responsabilità amministrativa può sussistere anche quando il reato presupposto si estingue per una causa diversa dall'amnistia (nella fattispecie per intervento della prescrizione).

L'eventuale prescrizione , infatti, fa venir meno l'inscindibilità tra la vicenda processuale della persona fisica e quella dell'Ente, cosicché l'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativa della società (nel cui interesse o per il cui vantaggio il reato è stato commesso) deve proseguire attraverso un percorso processuale autonomo anche se non si prescinde da una verifica, quantomeno incidentale, circa la sussistenza del fatto reato.

Precisato tale aspetto, la Corte tuttavia ha rilevato che, nel caso in esame i Giudici di secondo grado avevano affermato la responsabilità dell'Ente attraverso una valutazione a dir poco generica della medesima. In sintesi, poiché il titolare della ditta produttrice dei beni con marchio contraffatto era anche amministratore unico della società in questione che aveva commercializzato gli articoli, da tale identità personale del soggetto autore delle attività di impresa si è fatto discendere un illegittimo vantaggio per la S.r.l., base della condanna della stessa ex D.lgs 231/ 2001.

Detta motivazione è stata ritenuta del tutto inidonea e carente.

Per la Suprema Corte " l'addebito di responsabilità dell'ente non si fonda su un'estensione, più o meno automatica, della responsabilità individuale al soggetto collettivo, bensì sulla dimostrazione di una difettosa organizzazione da parte dell'ente, a fronte dell'obbligo di auto-normazione volta alla prevenzione del rischio di realizzazione di un reato presupposto, secondo lo schema legale dell'attribuzione di responsabilità mediante analisi del modello organizzativo".

Dunque, l'illecito dell'Ente mantiene un'autonomia di configurazione giuridica che impone al Giudice di valutare l'idoneità del modello organizzativo adottato secondo il criterio della prognosi postuma, con necessità di analizzare l'organizzazione nel momento in cui il reato è stato commesso per determinare se, il rispetto del modello organizzativo, avrebbe impedito o diminuito il pericolo di commissione di reati dello stesso tipo.

L'eventuale responsabilità della società è, quindi, determinata dalla verifica dell'esistenza di un legame tra la mancanza nell'ambito del modello organizzativo adottato ed il reato commesso, cosicché il Giudice di merito deve dimostrare di aver considerato e valutato le carenze nell'ambito della auto organizzazione dell'Ente e, nello specifico, la mancanza di regole determinate dal medesimo per prevenire il rischio dello specifico illecito come previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Applicando tali principi si potrà verificare la bontà o meno del modello organizzativo, cosicché "l'ente che si dota di modelli organizzativi idonei e tendenzialmente efficaci potrebbe, pertanto, andare esente da responsabilità ex legge n. 231/2001 pur se un reato presupposto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio con prevedibile effetto virtuoso anche rispetto all'incentivazione dell'adozione di modelli di compliance aziendale. Ovviamente l'Ente che non si sia dotato affatto di siffatti modelli organizzativi risponderà verosimilmente del reato presupposto commesso dal suo rappresentante se compiuto a suo vantaggio nel suo interesse".

Sulla base di tali motivazioni - che possono stimolare le società a dotarsi un'organizzazione interna adeguata al fine di ridurre possibili deficit organizzativi e quindi avere un maggiore impatto sulla prevenzione del rischio di reati, - si è disposto l'annullamento della pronuncia per la parte riguardante la responsabilità della persona giurdica.

a cura dell' avv. Vittorio Provera, Trifirò & Partners Avvocati

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