La mera commissione di un reato presupposto non determina ex se la responsabilità dell’ente, poiché l’illecito amministrativo attribuibile alla persona giuridica costituisce una fattispecie complessa e del tutto autonoma rispetto al reato commesso dalla persona fisica. È il principio affermato dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24402 del 2 luglio 2026, che ha ribadito il netto rifiuto di ogni forma di responsabilità “di rimbalzo” dell’impresa rispetto a quella dell’autore del reato. La pronuncia si pone in ideale e coerente continuità sistematica con le recenti prospettive di riforma del D.Lgs. 231/2001 (“Decreto 231”), in particolare valorizzando la colpa di organizzazione e la rigorosa prova dell’interesse o vantaggio.

Il caso di specie e le risultanze dei giudizi di merito

La vicenda trae origine da un grave infortunio sul lavoro ai danni di un lavoratore che aveva riportato severe lesioni alla mano durante le operazioni di pulizia di un macchinario industriale. La dinamica dell’evento ha evidenziato come la zona di imbocco del macchinario fosse priva di presidi protettivi efficaci contro il rischio di trascinamento degli arti superiori.

Confermando la sentenza di prima grado, la Corte di Appello territoriale aveva affermato la responsabilità della Società ex art. 25septies del Decreto 231, ritenendo che la persistenza di carenze di sicurezza sui rulli anteriori del macchinario rispondesse a un interesse concretamente apprezzabile della stessa in termini di maggiore velocità di produzione.

La difesa della Società aveva fermamente contestato tale ricostruzione, supportando le proprie deduzioni con una dettagliata consulenza tecnica di parte, dalla quale emergevano tre elementi cruciali:

  • l’intervento di revamping eseguito sul macchinario alcuni mesi prima del sinistro non aveva rimosso alcun blocco o dispositivo di sicurezza preesistente;
  • l’infortunio si era verificato durante una delicata fase di taratura tecnica, momento in cui la rotazione dei rulli era strettamente necessaria al completamento dell’operazione;
  • le metriche sulla velocità media di produzione, rilevate sia prima dell’evento sia a seguito della modifica strutturale introdotta subito dopo l’incidente, risultavano sovrapponibili e sostanzialmente invariate, smentendo l’ipotesi di un interesse o vantaggio per la Società.

Interesse o vantaggio: la necessità di un accertamento concreto

Il nucleo centrale della sentenza della Suprema Corte si focalizza sulla necessaria concretezza dei criteri d’imputazione oggettiva sanciti dall’art. 5 del Decreto 231. La Corte ribadisce che l’interesse e il vantaggio non possono essere fusi in una categoria unitaria né, tantomeno, ricavati in via presuntiva dalla mera violazione di una norma prevenzionistica:

  • l’interesse va apprezzato ex ante, in chiave teleologica rispetto alla condotta, e ricorre quando la violazione della regola cautelare è finalizzata a conseguire un’utilità per l’ente;
  • il vantaggio è invece valutato ex post, sulla base degli effetti oggettivi della condotta, indipendentemente dalla volontà di conseguire quel risultato.

Nel caso in commento, la Corte di Cassazione ha censurato la motivazione della Corte di Appello ritenendola meramente assertiva: i giudici di merito hanno dedotto il vantaggio (o interesse) della Società da una ipotetica maggiore velocità di produzione legata al ridotto distanziamento dei rulli, senza però confrontarsi con la consulenza tecnica di parte che attestava l’assenza di incremento della produttività prima e dopo il revamping e dopo l’aumento del distanziamento dei rulli.

Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, non basta evocare in astratto un possibile risparmio di tempi o costi, ma occorre dimostrare, con dati ed elementi oggettivi, che la violazione sistematica delle norme di sicurezza abbia effettivamente comportato un risparmio di spesa o un aumento della produttività apprezzabile, ovvero che la condotta cautelare violata era consapevolmente orientata al perseguimento di un’utilità per l’ente. In mancanza di tale prova, l’elemento dell’interesse o vantaggio non può essere semplicemente presunto.

Continua su

Compliance - Il Mensile, 27 luglio 2026, n. 39, p. 4 - Di Maria Hilda Schettino

Riproduzione riservata Ⓒ