Penale

Reato di estorsione: necessario il dolo specifico per procurare a sè o ad altri il profitto

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a cura della Redazione Lex 24

Reati contro il patrimonio – Esercizio di un preteso diritto - Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Discrimen.
L'esercizio di un preteso diritto - anche se oggetto di contestazione - integra il reato di cui all'articolo 393 del codice penale soltanto qualora la pretesa esercitata violentemente non appaia del tutto esorbitante e pretestuosa rispetto a quella vantata nella realtà, configurandosi, in tal caso, il delitto di estorsione.
Corte cassazione, sezione II, sentenza 29 febbraio 2016 n. 8096

Reati contro il patrimonio - Criterio distintivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Elemento materiale – Esclusione - Elemento soggettivo – Rilevanza esclusiva.
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere anche identica, ma per l'elemento intenzionale. Per l'imputabilità del delitto di estorsione è necessario il dolo specifico che consiste nel fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto; proprio tale fine deve sempre formare oggetto, in sede di merito, di accurata indagine, e ciò particolarmente nel casi di tentativo, perché  soltanto con questa ricerca si può accertare veramente sia la direzione degli atti compiuti dall'agente che il fine perseguito; tanto più che, spesso, l'affermazione di voler esercitare un opinato diritto o di agire per un motivo diverso da quello di trarre profitto dall'azione o dall'omissione imposta al soggetto passivo, non è che un pretesto per mascherare l'estorsione. Considerato che, come rilevato in dottrina, la "doloscopia" non è stata ancora inventata, e che quindi il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l'esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante, appare evidente che le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'articolo 393 del cp.
Corte cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2015 n. 42643

Reati contro il patrimonio - Estorsione - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Criterio distintivo - Elemento psicologico – Configurabilità.
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia.
Corte cassazione, sezione II, sentenza 22 settembre 2015 n. 38397

Reati contro il patrimonio - Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Criterio distintivo - Elemento intenzionale - Rilevanza esclusiva.
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli articoli 393 e 629 codice penale nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue - come nel caso di specie - il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 16 settembre 2014 n. 37869

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