Nell’ambito di contratti per fornitura di servizi di delle telecomunicazione l’abbonato al servizio di accesso a Internet può recedere, senza costi, a fronte di una modifica delle condizioni contrattuali che venga apportata dal fornitore per conformarsi a una decisione della Corte di giustizia. Non si tratta, infatti, di una modifica imposta da nuove norme Ue per cui l’eccezione al diritto di recesso senza costi non si applica.

Lo dice la Corte Ue con la sentenza sulla causa C-514/24. Va precisato in primis che l’opzione “tariffa zero” è una pratica commerciale con cui il fornitore di servizi Internet consente al cliente di accedere a determinate applicazioni senza che il traffico dati generato dal loro utilizzo venga detratto dal volume di dati contrattualmente previsto.

Nelle sentenze del 20201 e del 20212, la Corte di giustizia ha interpretato l’articolo 3 del Regolamento (Ue) 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta (che modifica sia la direttiva 2002/22/Ce relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica sia il regolamento (Ue) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione). Veniva affermato con l’interpretazione fornita che il diritto dell’Ue ostava alle clausole di “tariffa zero” nei contratti di accesso a Internet.

A seguito di tali sentenze, l’autorità ungherese per i media e le comunicazioni ha imposto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di modificare i loro contratti di abbonamento contenenti tali clausole, affermando che gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto senza sostenere ulteriori costi qualora il fornitore intenda modificarlo. Salvo in determinati casi, come quando la modifica è direttamente imposta da norme Ue o dal diritto nazionale.

Il caso ungherese e il rinvio alla Cgue

Un’impresa ungherese operante nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha impugnato dinanzi ai tribunali ungheresi una decisione adottata dall’autorità nazionale. L’impresa ritiene che l’eccezione al diritto di recedere dal contratto senza ulteriori costi si applichi non solo quando tali modifiche sono imposte direttamente da atti legislativi dell’Unione europea o di uno Stato membro, ma anche dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale inteso in senso più ampio.

Adita in merito, la Corte Suprema ungherese chiede alla Corte di giustizia se un utente finale possa recedere da un contratto, senza costi, quando il fornitore propone di modificarlo al fine di conformarsi:
(i) a un’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di giustizia,
(ii) agli orientamenti dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Berec) che ne derivano, o
(iii) a una decisione adottata da un’autorità nazionale che dia attuazione a tale sentenza e agli orientamenti espressi dalle autorità competenti.
La Corte risponde affermativamente a tali quesiti.

L’eccezione legittima alla tariffa “zero”

L’eccezione al diritto di recesso senza spese deve essere interpretata restrittivamente, in conformità con l’obiettivo generale di garantire un elevato livello comune di protezione per gli utenti finali. Essa si applica esclusivamente nei casi in cui le modifiche delle condizioni contrattuali siano imposte direttamente e rigorosamente dall’entrata in vigore o dalla modifica di un atto legislativo o regolamentare di diritto dell’Unione o di diritto nazionale.

Un’interpretazione fornita dalla Corte in una pronuncia pregiudiziale chiarisce e definisce il significato e la portata di tale norma così come deve essere, o avrebbe dovuto essere, intesa e applicata a partire dalla sua entrata in vigore. In altre parole, una pronuncia pregiudiziale ha carattere puramente dichiarativo e non crea né modifica la legge, ed entra in vigore dalla data di entrata in vigore della norma interpretata. Non può pertanto essere considerata una modifica di un atto legislativo o regolamentare di diritto dell’Unione.

Ruolo del Berec

Il Berec garantisce l’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Tuttavia, i suoi atti non sono giuridicamente vincolanti e non fanno parte di un processo di elaborazione della legislazione dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. Pertanto, non si può ritenere che le sue linee guida impongano direttamente a un fornitore di servizi di comunicazione elettronica di modificare le proprie condizioni contrattuali.

Così come una decisione di un’autorità nazionale non ha natura legislativa, poiché, adottandola, l’autorità si limita a interpretare e applicare tale disposizione, che fa parte della normativa dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, a un caso concreto.

L’applicazione della corretta interpretazione di una norma rende illegittima ab origine la clausola contrattuale inizialmente predisposta se se ne discosta.

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