Il 2026 segna una tappa importante nella tutela del consumatore digitale: il legislatore nazionale, recependo la direttiva (UE) 2023/2673, ha adottato il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 (“D. lgs. 209/2025” o “Decreto”), pubblicato in G.U. l’8 gennaio 2026, entrato formalmente in vigore a partire dal 23 gennaio, e applicabile ai contratti conclusi successivamente al 19 giugno.

Il provvedimento si muove lungo una direttrice ben definita: rafforzare la tutela degli utenti e rendere il sistema più efficiente e coerente con i principi europei, incidendo tanto sui profili sostanziali quanto su quelli procedurali.

Sebbene il Decreto richiami espressamente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, introducendo nel Codice del Consumo una nuova, specifica, sezione ad essi dedicata (Sezione II-bis), in realtà le nuove regole hanno un più ampio impatto su tutti i contratti conclusi online, e dunque, sull’e‑commerce B2C nel suo complesso.

Diritto di recesso “one‑click”: l’art. 54‑bis

La novità più significativa per gli operatori dell’e‑commerce è certamente rappresentata dall’introduzione dell’art. 54‑bis del Codice del Consumo, che trasforma la funzione di recesso da facoltà in vero e proprio obbligo di carattere tecnico. In relazione ai contratti a distanza conclusi mediante interfaccia online, il professionista deve adesso consentire al consumatore di recedere anche tramite una funzione digitale dedicata, che deve essere resa disponibile, in modo continuativo, per l’intero periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso. La funzione deve essere ben visibile e facilmente accessibile, contraddistinta da una dicitura inequivocabile – ad esempio, “Recedere dal contratto qui” –, e consentire al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso online che includa le seguenti informazioni:

a. il proprio nome;

b. i dati identificativi del contratto da cui intende recedere;

c. l’indicazione del mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sarà inviata al consumatore.

La disposizione normativa, inoltre, impone al professionista l’obbligo di implementare un flusso che preveda un secondo passaggio di conferma esplicita prima che il consumatore proceda all’invio definitivo – al fine di evitare clic accidentali –, nonché il successivo invio automatico di un avviso di ricevimento su supporto durevole (ad es., via e-mail), che riporti il contenuto della dichiarazione, unitamente a data e ora della sua trasmissione. ll diritto di recesso si considera tempestivamente esercitato dal consumatore se la dichiarazione online è trasmessa da quest’ultimo prima della scadenza del termine di recesso.

Occorre, tuttavia, considerare che tale nuova funzione digitale di recesso costituisce soltanto un canale aggiuntivo a disposizione del consumatore, e non sostitutivo rispetto ai metodi di recesso tradizionali contemplati dal Codice del Consumo.

Obblighi informativi rafforzati e conseguenze del mancato adempimento

In tema di recesso, il D.lgs. 209/2025 ha altresì introdotto un’ulteriore modifica di rilievo che interessa l’art. 49, comma 1, lett. h), del Codice del Consumo.

In particolare, si prevede che il professionista, al fine di adempiere correttamente i propri obblighi informativi di natura precontrattuale, debba fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, e in aggiunta a tutte le informazioni già enumerate dalla predetta norma, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso in conformità all’art. 54, co. 1, Codice del Consumo, il modulo tipo di cui all’Allegato I, parte B, e, se del caso, le informazioni circa l’esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all’art. 54‑bis. Ciò, con il duplice obiettivo di rendere il consumatore sempre più consapevole, al contempo prevenendo pratiche ingannevoli o manipolative.

Le conseguenze del mancato adeguamento sono concrete. L’omessa o incompleta informativa sul diritto di recesso, infatti, oltre a determinare l’estensione del termine per il suo esercizio fino a dodici mesi dalla scadenza del termine ordinario di quattordici giorni, può integrare un’omissione ingannevole, e quindi una pratica commerciale scorretta, esponendo il professionista all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 5.000 fino ad euro 10.000.000 (per infrazioni transfrontaliere, fino al 4% del fatturato).

Implicazioni pratiche per gli operatori e‑commerce

Per gli operatori dell’e‑commerce B2C, il primo adempimento è di carattere tecnico‑funzionale: implementare la funzione di recesso “one‑click” (pulsante ben visibile, flusso a due step, ricevuta automatica, log tracciabile). L’obiettivo è garantire che i consumatori possano esercitare il diritto di recesso con la stessa semplicità e immediatezza con cui acquistano online. A ciò si affiancano l’aggiornamento delle Condizioni Generali di contratto, e la verifica che l’interfaccia online non contenga dark pattern idonei a influenzare od ostacolare le scelte degli utenti.

Conclusione

Il D. lgs. 209/2025 si inserisce in un contesto di modernizzazione e armonizzazione della normativa sulla tutela del consumatore, in risposta alle sfide poste dalla digitalizzazione e dall’innovazione tecnologica. Rafforza gli obblighi informativi, con particolare attenzione alla trasparenza e alla comprensibilità delle condizioni contrattuali, e potenzia le tutele a favore del consumatore, imponendo un ripensamento strutturale dei processi e delle interfacce online.

Se, da un lato, è evidente che tale intervento normativo comporta un incremento iniziale degli oneri organizzativi in capo ai professionisti interessati, chiamati a confrontarsi con nuovi obblighi e adempimenti, dall’altro offre opportunità di efficientamento ed innovazione, soprattutto a coloro che sapranno cogliere il potenziale della digitalizzazione, riconsiderando i propri processi in chiave digitale e orientata alla qualità del servizio.

Il successo del nuovo modello dipenderà dall’effettiva semplificazione dei flussi e dalla capacità di integrare la compliance by design, allineando user experience, legal design e governance della vigilanza.

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*Rachele Finocchito, Avvocato, Senior Associate, RÖDL

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