Recesso senza costi anche dopo l'esecuzione dell'opera se il consumatore non era informato del suo diritto
La Corte Ue, sentenza nella causa C-97/22 di oggi, ha chiarito che nulla è dovuto in caso di omessa informazione se il contratto è stato concluso fuori dai locali commerciali
Piena tutela per il consumatore europeo che alla stipula di un contratto di servizi concluso f uori dai locali commerciali della società non venga informato del suo diritto a recedere nelle due settimane successive. In questo caso infatti il tempo per cambiare idea si estende a 12 mesi e il recesso può essere deciso anche dopo l'esecuzione dei lavori senza dover pagare nulla alla azienda. Lo ha chiarito la Corte Ue con la sentenza nella causa C-97/22. I costi derivanti dall'esecuzione del contratto durante il periodo di recesso gravano dunque sul professionista.
La vicenda - Un consumatore aveva concluso un contratto di servizi con un'impresa per la ristrutturazione dell'impianto elettrico della sua abitazione. L'impresa però non lo aveva informato del diritto di recesso, di cui egli disponeva, in linea di principio, per 14 giorni, in quanto il contratto era stato concluso fuori dei locali commerciali dell'impresa. Dopo aver eseguito il contratto, l'impresa ha presentato al consumatore la relativa fattura che il consumatore non ha pagato optando per il recesso, e poiché il lavoro era stato eseguito prima della fine del periodo di recesso (periodo che è prorogato di un anno in caso di tale omissione), l'impresa non aveva alcun diritto al pagamento del prezzo.
A questo punto il giudice tedesco pur affermando che il consumatore non sia debitore di alcun costo per il servizio fornito, ha chiesto alla Corte europea se la direttiva sui diritti dei consumatori escluda un'«indennità di compensazione» per evitare che il consumatore possa beneficiare di una plusvalenza, in contrasto con il principio generale che vieta l'arricchimento senza causa.
Nella sentenza odierna, la Corte risponde che il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento per le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, qualora il professionista non lo abbia informato del suo diritto di recesso e il consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l'esecuzione di tale contratto. Il diritto di recesso, spiega la decisione, mira a proteggere il consumatore nel particolare contesto della conclusione di un contratto fuori dei locali commerciali. In tale contesto, infatti, il consumatore può essere maggiormente sottoposto a pressione psicologica o essere esposto al fattore sorpresa. Pertanto, l'informazione sul diritto di recesso è di fondamentale importanza per il consumatore, al fine di consentirgli di decidere con cognizione di causa se concludere o meno il contratto.
Infine, per quanto riguarda la questione della plusvalenza, la Corte ricorda che l'obiettivo della direttiva è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, un obiettivo che sarebbe compromesso se si ammettesse la possibilità che il consumatore, a seguito del suo recesso da un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, sostenga costi che non sono espressamente previsti dalla direttiva.