In tema di accesso alle prestazioni sociali e all’occupazione, la Corte Ue, sentenza nella causa C-747/22, ha chiarito che il requisito della residenza di dieci anni costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale.

Il caso - Un beneficiario di protezione sussidiaria, residente legalmente in Italia dal 2011, percepiva il «reddito di cittadinanza». La concessione della prestazione era subordinata al requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio italiano, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

A seguito di un controllo, l’Inps dopo aver constatato che il requisito non era soddisfatto, ha cessato il versamento del sussidio e chiesto il rimborso. L’interessato si è rivolto al giudice sostenendo che il requisito della residenza di dieci anni costituiva una discriminazione indiretta, in quanto era soddisfatto più facilmente dai cittadini italiani. L’Inps ha sostenuto che il reddito rientrava nelle politiche occupazionali, il che giustificava l’esigenza di un legame effettivo con il territorio. Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia di verificare la conformità del requisito al diritto dell’Unione.

La motivazione - La Corte constata, in primo luogo, che il «reddito di cittadinanza» costituisce al contempo una misura di accesso all’occupazione, soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali, e una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo, anch’essa soggetta allo stesso principio. In secondo luogo, il requisito della residenza di dieci anni, sebbene applicato in modo identico ai cittadini Stato membro e ai beneficiari di protezione internazionale, incide principalmente sugli stranieri e costituisce una discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi. In terzo luogo, la Corte ritiene che tale requisito non sia obiettivamente giustificato dal fatto che la concessione del «reddito di cittadinanza» implica un notevole onere amministrativo ed economico.

La concessione di prestazioni sociali, infatti, comporta gli stessi costi sia per i beneficiari di protezione internazionale che per i cittadini dello Stato membro.

Inoltre, il diritto dell’Unione conferisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parità di trattamento, senza consentire agli Stati membri di prevedere requisiti o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore dell'Unione. E la durata del soggiorno non è prevista dal diritto dell’Unione come criterio per la concessione dei sussidi.

Infine, il requisito è contrario all’obiettivo Ue di garantire un livello minimo di prestazioni ai beneficiari di protezione internazionale.

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