Il 22 luglio 2026 il Consiglio superiore della magistratura ha approvato l’aggiornamento delle raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia adottate l’8 ottobre 2025. Il documento amplia il perimetro degli usi consentiti di Microsoft 365 Copilot, includendovi per la prima volta gli atti giudiziari, ma lo fa sulla base di una ricognizione tecnica che ha anche documentato un caso di “allucinazione” del sistema. Il contributo ricostruisce il percorso istituzionale che ha condotto alla delibera per mostrarne il tratto più interessante: un modello di regolazione che si aggiorna osservando la tecnologia in uso, anziché tentare di anticiparla a tavolino, in un momento in cui persino il legislatore europeo sceglie di rinviare, non di rinunciare, la propria pretesa regolatoria.
Una delibera «di manutenzione», non di rifondazione
Il primo dato che colpisce, leggendo il documento approvato dal Consiglio, è la sua natura dichiaratamente incrementale. Il testo si premura di chiarire, fin dalle prime righe, che le raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 «costituiscono il quadro di riferimento vigente e conservano piena validità nei principi, nel perimetro normativo e nelle cautele operative ivi indicate»: l’intervento odierno «non le sostituisce ma le integra e aggiorna». È una precisazione che potrebbe sembrare di stile, ma che in realtà definisce il genere testuale a cui apparteniamo: non una nuova policy, bensì una revisione di manutenzione, giustificata da quattro sviluppi puntuali intervenuti tra ottobre 2025 e maggio 2026.
Il Consiglio li elenca con la cura di chi vuole rendere conto, passo per passo, delle ragioni del proprio intervento: l’avvio, dal 1° gennaio 2026, della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari; le rassicurazioni tecniche fornite da Microsoft al Comitato Paritetico tra CSM e Ministero della giustizia nella seduta del 20 gennaio 2026; la ricognizione della Struttura tecnica per l’organizzazione del Consiglio (STO) sugli usi dell’IA negli uffici giudiziari, trasmessa il 29 aprile 2026; il riscontro del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia del 10 maggio 2026, che ha condiviso le valutazioni della STO e comunicato l’avvio di un «approccio multimodello». È una sequenza che vale la pena isolare, perché è essa stessa il contenuto più originale del documento: non un principio nuovo, ma un metodo di lavoro fatto di comitati paritetici, ricognizioni tecniche e riscontri dipartimentali, che si alimenta a vicenda e restituisce, ogni volta, un aggiornamento normativo circoscritto.
Il perimetro si allarga: Copilot e gli atti giudiziari
La novità sostanziale più rilevante riguarda l’estensione dell’uso di Copilot alle attività che coinvolgono atti giudiziari, finora escluse dal perimetro tracciato nell’ottobre 2025. Il Consiglio ammette l’uso dello strumento «nella misura in cui tali attività siano riconducibili alla fase analitica e ricostruttiva del processo e non incidano sulle valutazioni giuridiche, interpretative o decisionali», ma subordina l’estensione al rispetto cumulativo di cinque condizioni:
- l’immissione degli atti nel solo tenant istituzionale del Ministero, con l’anonimizzazione preventiva raccomandata come buona pratica;
- l’operatività esclusiva all’interno del dominio giustizia, con divieto di ricorrere a versioni consumer o a sistemi non autorizzati;
- una supervisione umana «obbligatoria e bloccante», che nei flussi di lavoro strutturati — il riferimento è al modello sperimentato dal Tribunale di Catania — deve tradursi in checkpoint che impediscono la prosecuzione automatica in assenza di validazione esplicita;
- l’uso di prompt strutturati che vincolino gli output ai soli documenti del fascicolo; una formazione adeguata del magistrato sui limiti strutturali dello strumento.
È una tecnica normativa che merita di essere notata: il Consiglio non si limita a consentire un uso, lo condiziona a un impianto procedurale che assomiglia, per densità di cautele, a una piccola procedura di compliance interna. L’elenco, aggiornato, dei dodici usi consentiti — di cui sette già previsti nell’ottobre 2025 e cinque di nuova ammissione, dalla classificazione degli atti processuali alla ricostruzione del thema decidendum e del thema probandum, fino alla compilazione assistita di atti standardizzati come i mandati di arresto europeo — resta comunque circoscritto dalla clausola di chiusura più severa: restano in ogni caso esclusi la formulazione del dispositivo, l’affidamento a un sistema di intelligenza artificiale della redazione dei provvedimenti giurisdizionali e l’uso di strumenti generativi non autorizzati dal Ministero.
Quando l’osservazione tecnica diventa norma: il caso dell’allucinazione
Il punto più istruttivo del documento, però, non è l’ampliamento del perimetro consentito, ma il modo in cui il Consiglio lo àncora a un fatto tecnico specifico. La ricognizione della STO del 29 aprile 2026, richiamata nella delibera, ha documentato — quale esempio emblematico — un episodio verificatosi durante un’attività di catalogazione di elenchi di beni immobili, condotta in ambiente istituzionale protetto su documentazione previamente trattata con OCR: Copilot, pur avendo ricevuto istruzioni esplicite di limitarsi ai documenti messi a disposizione, ha inserito il riferimento a un Comune inesistente, senza segnalarlo come incerto.
È un dettaglio che il Consiglio sceglie di non archiviare come episodio isolato, ma di elevare a criterio di giudizio sull’intero strumento: Microsoft 365 Copilot, si legge nella delibera, è un modello di intelligenza artificiale per finalità generali (general purpose AI, ai sensi dell’art. 3, punto 63, del Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act) e non è stato progettato per operare nell’ambito specifico della funzione giudiziaria. Da qui derivano, secondo la ricognizione tecnica richiamata dal Consiglio, criticità strutturali e non occasionali: una carenza di grounding documentale, ossia un collegamento non sempre affidabile tra il contenuto prodotto e le fonti effettivamente disponibili; la tendenza a colmare le lacune informative con inferenze non supportate, anziché segnalarle come tali; la comparsa, accanto alle allucinazioni testuali, di collegamenti ipertestuali fittizi. È su questa base — un fatto tecnico, verificato e circostanziato, non un principio astratto — che il Consiglio afferma la conclusione più netta dell’intero documento: Copilot, nella sua configurazione standard, «non costituisce la soluzione strutturale adeguata» per l’uso dell’intelligenza artificiale nella giustizia, che richiede invece sistemi dedicati, progettati ab origine per il dominio giuridico, dotati di tracciabilità delle fonti e di verificabilità ex post degli output.
Le garanzie negoziate: cosa cambia con l’architettura Microsoft
Se la ricognizione STO fornisce le ragioni della cautela, il Comitato Paritetico fornisce invece le ragioni dell’apertura. Con comunicazione formale del 12 febbraio 2026, il Ministero della giustizia ha fornito al Consiglio alcune garanzie tecniche puntuali sul servizio Copilot operante nel dominio giustizia: la residenza dei dati in Italia, garantita dal componente Advanced Data Residency e verificabile direttamente dal tenant; l’isolamento logico del tenant ministeriale rispetto a ogni altro tenant Microsoft 365; l’assenza di addestramento dei modelli sui dati dei clienti, prompt inclusi; la possibilità, per il Ministero, di classificare i documenti sensibili tramite le etichette di riservatezza di Microsoft Purview e di disabilitare la ricerca web.
Il Consiglio le definisce testualmente elementi che «modificano il quadro di valutazione rispetto a quello disponibile al momento dell’adozione delle raccomandazioni dell’8 ottobre 2025»: è un’ammissione significativa, perché riconosce che la cautela originaria non era un giudizio definitivo sulla tecnologia, ma una valutazione provvisoria, formulata in assenza di informazioni che nel frattempo sono state acquisite. Resta fermo, in ogni caso, che l’individuazione e l’autorizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzabili negli uffici giudiziari spettano in via esclusiva al Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132: le raccomandazioni del Consiglio operano entro — e non contro — quel perimetro di competenza.
Regolare in un tempo dilatato: la proroga dell’AI Act e la scelta di non rallentare
Il documento si misura anche con un evento che, superficialmente, potrebbe apparire come un motivo di allentamento delle cautele: il 7 maggio 2026 Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo hanno raggiunto, nell’ambito del cd. Digital Omnibus on AI, un accordo provvisorio che posticipa di sedici mesi — dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027 — l’entrata in vigore degli obblighi di certificazione per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III dell’AI Act, categoria che include espressamente l’amministrazione della giustizia. Le ragioni del rinvio sono di ordine tecnico, non politico: le specifiche tecniche armonizzate su cui i fornitori avrebbero dovuto basare la propria conformità non sono state completate, e la Commissione europea non ha ancora emanato le linee guida di classificazione previste dall’art. 6 dell’AI Act.
Il Consiglio, tuttavia, sceglie di non lasciarsi guidare dal nuovo calendario: dichiara che il rinvio «non modifica la sostanza delle cautele raccomandate, né attenua l’urgenza di dotarsi di strumenti dedicati», per tre ragioni che vale la pena riportare perché condensano l’intera filosofia del documento. In primo luogo, i principi di legalità, trasparenza, autonomia decisionale e protezione dei dati che governano l’uso dell’IA in ambito giudiziario trovano fondamento nelle garanzie costituzionali del giusto processo, non nel calendario regolamentare europeo. In secondo luogo, la nuova scadenza del 2 dicembre 2027 è stata indicata dalle istituzioni europee come definitiva, senza margini per ulteriori proroghe. In terzo luogo — ed è forse il passaggio più significativo — il tempo aggiuntivo «deve essere utilizzato produttivamente per costruire l’infrastruttura tecnica e organizzativa necessaria, non per differire gli sforzi di adeguamento». È una posizione che merita di essere segnalata: mentre il diritto europeo rinvia perché non è ancora pronto a dettare standard tecnici uniformi, l’organo di autogoverno della magistratura italiana rivendica la possibilità — e la necessità — di continuare a regolarsi da sé, nell’attesa.
Verso una intelligenza artificiale «di giustizia»
Il documento si chiude guardando oltre l’aggiornamento immediato. Il Consiglio ribadisce che l’approccio “multimodello” avviato dal Ministero dovrebbe evolvere, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni europee sui sistemi ad alto rischio, verso l’adozione di una suite di intelligenza artificiale progettata ab origine per i workflow giuridici, con tracciabilità delle fonti e possibilità di controllo ex post; chiede l’istituzione di una sandbox regolatoria congiunta con il Ministero per la sperimentazione controllata di sistemi destinati all’uso giudiziario; valuta favorevolmente le sperimentazioni avanzate condotte dal Tribunale civile di Catania e dalla Procura generale di Perugia, auspicandone la replicabilità presso altri uffici. Si riserva, infine, di intervenire con ulteriori delibere di aggiornamento, eventualmente avvalendosi di un gruppo tecnico multidisciplinare permanente.
È la conferma che il documento del 22 luglio 2026 non va letto come un punto d’arrivo, ma come un anello di una catena che il Consiglio ha scelto di costruire in pubblico, dando conto — delibera dopo delibera — di ciò che osserva e di come ne trae conseguenze normative. In un campo nel quale la tentazione di legiferare per principi generali e una volta per tutte resta forte, la scelta di regolare guardando, passo dopo passo, l’uso reale dello strumento è essa stessa una posizione di metodo, prima ancora che di merito.
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*Avv. Alberto Bozzo, avvocato, DPO, divulgatore su intelligenza artificiale e diritto

