Con la sentenza numero 159, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 155 del codice penale, 420-quater, comma 1, 554-bis, comma 2, del codice di procedura penale, e, in via subordinata, 554-ter, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che, se le ricerche dell’imputato hanno dato esito negativo, il giudice, anche in caso di remissione di querela, deve emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, anziché sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato.
Ribadita l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel conformare gli istituti processuali, la Corte ha escluso che il combinato disposto delle norme censurate denoti profili di arbitrarietà.
In particolare, non è parso irragionevole preservare l’interesse del querelato a ottenere la positiva affermazione della sua innocenza, anche quando egli, per fatto a lui non addebitabile, non risulti a conoscenza della pendenza del processo.
Nel respingere le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze in via subordinata, la Corte ha negato possa assumere rilievo, ai fini in esame, che l’imputato abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d’indagine, atteso che l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, di cui è espressione il principio di ragionevole durata, suppone sempre un processo rispettoso della garanzia del contraddittorio.
Per la natura meramente fattuale degli inconvenienti rappresentati dal giudice a quo, connessi alla lievitazione delle spese del procedimento in funzione della prosecuzione delle ricerche del querelato, la Corte ha altresì respinto la domanda di una pronuncia additiva tale da permettere l’immediata declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela.

