Civile

Respingimenti e trattenimenti legittimi solo con piena informativa sui diritti

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di Paola Rossi

Lo straniero soccorso in mare può essere legittimamente oggetto di un decreto di respingimento e di conseguenza di un decreto di trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri, ma solo se viene dimostrato che le forze di Polizia che richiedono la convalida dei provvedimenti “restrittivi” abbiano compiutamente informato il migrante di tutti i diritti - quale la protezione internazionale - che egli può legittimamente azionare nell’ambito dell’ordinamento nazionale. E tale informativa va - in qualsiasi caso - compiutamente somministrata, anche quando alle prime domande degli agenti lo straniero risponda di essere “un migrante economico”. Infatti, tale dichiarazione resa a caldo dallo straniero soccorso e sorpreso a varcare illegalmenete i confini nazionali non è idonea a escludere che egli in realtà sia meritevole di una forma di protezione internazionale per diversi motivi di natura umanitaria. Tale informativa quindi va comunque somministrata al momento dello sbarco in Italia ma anche nelle immediate fasi successive dell’identificazione della persona trattenuta presso un Cpr. Ciò costituisce e garantisce quel diritto - stabilito in ambito europeo - a un “effettivo ricorso” garantito allo straniero per affermare i propri diritti in base a tutti i veri dati relativi alla sua condizione.

La decisione dei giudici di legittimità

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 5797/2024 - ha accolto il ricorso di un cittadino tunisino soccorso nel mare di Lampedusa in quanto dal provvedimento di convalida del giudice di pace non emergeva il completo adempimento - nelle fasi del soccorso e della prima accoglienza - del dovere del questore di informare lo straniero sulla possibilità di richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato al fine di ottenere asilo in Italia.

Afferma la Cassazione che - sin dal primo contatto con le forze di polizia di frontiera - queste sono tenute a fornire informazioni non solo sulle forme di protezione internazionale, ma altresì sulla stessa esistenza di procedure e modalità di approccio poste a garanzia dei migranti. Tutto ciò in base allo spirito e alla ratio delle prescrizioni della direttiva 2013/32.

In attuazione della direttiva, ma anche delle interpretazioni fornite dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo lo stesso Legislatore italiano ha superato nel 2017 l’indefinitezza dei compiti informativi affidati alle forze di Polizia nei confronti dei migranti illegali i quali soggiacciono al rischio di essere rimpatriati. Dalle nuove regole, prima affidate solo a circolari ministeriali, emerge che anche in assenza di esplicita immediata richiesta di asilo l’informazione sui diritti che competono allo straniero vada comunque fornita e sempre con l’ausilio di un mediatore e la garanzia della somministrazione di informazioni in una lingua comprensibile allo straniero trattenuto per la sua identificazione.

Le indicazioni fornite dalla Suprema corte

La Cassazione detta così dei principi di diritto incisivi, per valutare la legittimità dei provvedimenti questorili di cui è oggetto il migrante irregolare, in quanto connotati da un alto grado di specificazione. che essi contengono.
1) Ai sensi dell’articolo 10 ter del Dlgs 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi un’informativa, “completa ed effettiva”, su:
- procedura di protezione internazionale,
- programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e
- possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
Con ciò la Cassazione definisce l’obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo. E, soprattutto, precisa la Cassazione, che tale obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero un’eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla - che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue - non può assumere rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata.
2) Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’articolo 10 ter del Testo unico Immigrazione che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che “il soggetto è stato compiutamente informato”, se - a seguito della contestazione dell’interessato - nulla viene specificato sulla concreta informativa resa allo straniero, in base al foglio notizie o altri mezzi di prova forniti dall’amministrazione. In particolare gli elementi di prova sono:
- tempi e modi con cui l’informativa è stata somministrata,
- la lingua utilizzata,
- la presenza di un interprete o mediatore culturale.
Tutto al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, nel caso concreto, allo specifico soggetto.

Non sono quindi adempimenti formali e formule di stile a consentire un giudizio positivo sulla legittimità dei decreti questorili contro cui lo straniero reclama.

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