Va riconosciuta la responsabilità professionale dell'avvocato, quando - alle prese con un sinistro stradale - abbandoni la causa a seguito del risarcimento concesso dall'assicurazione agli eredi del danneggiato e non si attivi anche nei confronti del soggetto danneggiante perchè non ritenuto solvibile. Si tratta sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 6782/2015 di un comportamento poco professionale sicuramente condannabile.
I fatti - La vicenda alla base della decisione trae origine da un sinistro stradale estremamente grave a seguito del quale era deceduto un soggetto. Gli eredi avevano incaricato il proprio legale per ottenere quanto loro spettava a titolo di risarcimento. Il professionista, a seguito della liquidazione da parte dell'assicurazione nei massimali previsti dalla polizza, aveva tenuto un comportamento omissivo che aveva determinato la cancellazione della causa dal ruolo ex articolo 309 del cpc.
Le richieste del legale - Il professionista aveva posto il seguente quesito di diritto e cioè “...se sia o meno sufficiente la motivazione che, in una causa di responsabilità professionale dell'avvocato, ritenga palesemente riduttiva la richiesta risarcitoria accolta a carico del patrocinatore inadempiente rispetto all'integrale indennizzo conseguibile dalle parti attrici, senza tenere in nessuna considerazione la circostanza - pacifica fra le parti ed espressamente ammessa - che è stato pagato il risarcimento nei limiti del massimale di polizza da parte dell'assicurazione”. Sul punto la Cassazione ha ripreso l'assunto della Corte di merito secondo cui la tesi difensiva circa la messa a disposizione da parte dell'assicurazione dell'intero massimale di polizza che costituiva la ragione per la quale il giudizio presupposto era stato abbandonato, non poteva essere condivisa dal momento che il risarcimento del danno corrisposto era stato interamente assorbito per il rimborso delle spese e degli oneri previdenziali sostenuti dall'Inali senza che gli eredi danneggiati avessero percepito nulla. Quindi, i giudici di merito, avendo considerato che nessuna azione era stata proposta nei confronti del conducente danneggiante nonchè del proprietario del mezzo sulla base di un giudizio prognostico favorevole (sulla base del cosiddetto criterio della probabilità logica intesa come atto a elevato grado di probabilità razionale o logica) quanto all'esito della causa ha concluso per la fondatezza della domanda di riconoscimento della responsabilità professionale.
Conclusioni - Per concludere la Corte ricorda come nell'esercizio delle attività professionali è richiesta la diligenza corrispondete alla natura dell'attività esercitata, vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. Ora per gli avvocati la responsabilità professionale deriva dall'obbligo di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente. Il professionista deve, quindi, consigliare o sconsigliare il proprio assistito nell'intraprendere o proseguire un giudizio probabilmente dall'esito sfavorevole (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 14597/2015). Certamente sbaglia il legale che - su una presunta convinzione negativa di una pretesa nei confronti di taluni soggetti ritenuti non solvibili - abbandoni il giudizio annullando così ogni ulteriore pretesa risarcitoria concessa alle parti.
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 2 aprile 2015 n. 6782

