LA QUESTIONE

Nelle s.r.l. l’amministrazione, salvo patto contrario, spetta ai soci. Che cosa succede nel caso in cui un socio che non è stato formalmente investito dell’incarico gestorio intenzionalmente decide o autorizza il compimento di atti dannosi per la società? Tale socio risponderà, insieme agli amministratori, per il risarcimento dei danni provocati alla società, ai soci e ai terzi? Quali sono i presupposti della responsabilità da eterogestione? La fattispecie dell’art. 2476 comma 8, c.c. è suscettibile di interpretazione estensiva rispetto alla s.p.a.?

Riferimenti normativi:
Codice civile: art. 2476, c. 8

Con la riforma del diritto societario del 2003, seppur limitatamente alle s.r.l., è stata da ultimo disciplinata la responsabilità del c.d. socio cogestore (anche detta responsabilità da eterogestione), con cui il Legislatore intende sanzionare il comportamento di chi, come il c.d. socio sovrano, pur privo di una formale investitura nella funzione gestoria, esercita comunque un ruolo determinante nella gestione sociale. Una delle manifestazioni dell’eterogestione è rappresentata proprio dalla fattispecie...

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