Nella responsabilità medica, l’accertamento del nesso causale non può prescindere dal considerare le eventuali lacune presenti nella cartella clinica, secondo il principio di vicinanza della prova. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24912/2026, accogliendo il ricorso di una donna che chiedeva il risarcimento dei danni patiti in proprio e dal coniuge deceduto per una patologia tumorale le cui cure chemioterapiche non erano state riprese dopo una grave infezione seguita al posizionamento di un catetere.
Il paziente, affetto da tumore al colon, era stato operato con successo nel 2010, aveva iniziato nel gennaio 2011 una chemioterapia adiuvante per ridurre il rischio di recidive e metastasi. Dopo il primo ciclo aveva però sviluppato gravi effetti collaterali, soprattutto nausea e vomito, ed era stato ricoverato. La chemioterapia era stata quindi temporaneamente sospesa. Durante il ricovero le sue condizioni avevano cominciato a migliorare. Il 1° febbraio 2011 gli venne però posizionato un catetere venoso centrale (CVC) e appena due giorni dopo sviluppò una grave infezione, poi evoluta in shock settico, che lo costrinse a oltre un mese di ricovero. Una volta dimesso, i medici decisero di non riprendere più la chemioterapia. Tre anni dopo, nel 2014, comparve una recidiva del tumore; il paziente morì nel novembre 2015.
A questo punto la moglie citò la struttura sanitaria sostenendo, in sostanza, la seguente catena causale: catetere, infezione, mancata ripresa della chemioterapia e quindi recidiva e morte.
I CTU riconobbero che l'infezione era con ogni probabilità derivata dal catetere, ma esclusero che fosse stata l’infezione a determinare definitivamente l’interruzione della chemioterapia: secondo loro la terapia sarebbe stata comunque sospesa per la sua forte tossicità e per le condizioni del paziente. Per questo il Tribunale riconobbe soltanto il danno direttamente provocato dall’infezione; la Corte d’appello sostanzialmente confermò questa ricostruzione, pur riconoscendo anche un risarcimento per violazione del consenso informato.
Il punto decisivo riguarda però le lacune della cartella clinica: la cartella, infatti, non spiegava perché fosse stato necessario inserire quel catetere, proprio mentre altri documenti indicavano un miglioramento delle condizioni del paziente. La moglie sosteneva quindi che quella lacuna documentale non potesse andare a suo danno.
La Cassazione precisa che l'incompletezza della cartella clinica può operare sul piano presuntivo a favore del danneggiato quando proprio quella lacuna abbia reso impossibile accertare il nesso eziologico e il sanitario abbia tenuto una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. Diversamente, osserva la Corte, l'incompletezza finirebbe per giovare proprio a chi, violando il proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna.
“Nel caso di specie – scrive la Terza sezione civile - le lacune della cartella clinica hanno impedito alla Corte d’appello di verificare la necessità del posizionamento del catetere venoso, impedendole di vagliare in maniera completa le difese della ricorrente, per cui l’inserimento del catetere doveva considerarsi inutile se non dannoso, dato che l’intervenuto miglioramento delle condizioni generali del paziente avrebbe potuto consentire la ripresa della chemioterapia coadiuvante”. Da qui l’accoglimento del ricorso anche sotto questo profilo.
Il giudice del rinvio dovrà dunque rivalutare la domanda facendo applicazione del seguente principio di diritto: “L’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice non può non utilizzare nell’ambito dell’accertamento dell'esistenza o meno di un valido nesso causale tra l'operato sanitario e il danneggiato, in forza del noto ed evidente principio della vicinanza della prova”.

