Limitare la responsabilità penale dei medici ai soli casi di colpa grave, quando abbiano rispettato linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto, per contrastare il fenomeno della “medicina difensiva”. È quanto prevede il Ddl delega in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale (A.C. 2700-A), all’esame dell’Aula della Camera dopo il via libera della Commissione Affari sociali. Sul piano civile, invece, il medico continuerà a rispondere anche per colpa lieve, il testo però introduce nuovi parametri di valutazione.
Il testo (all’articolo 7) interviene sull’omicidio colposo e le lesioni personali colpose commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria, riscrivendo l’articolo 590-sexies del Cp (Limiti della responsabilità nell'attività sanitaria) e introducendo l’art. 590-septies Cp (Colpa nell'attività sanitaria).
Attualmente la punibilità è esclusa soltanto quando l’evento si è verificato a causa di imperizia e il professionista ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida, o comunque le buone pratiche clinico-assistenziali. La novella (comma 1, lettera a)), estende l’esclusione della punibilità alla negligenza e all’imprudenza, e specifica che l’esclusione della punibilità è limitata ai casi diversi dalla colpa grave.
Vengono introdotti anche criteri specifici per l’accertamento della colpa o del suo grado. Si dovrà tener conto della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili e delle carenze organizzative, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche, della disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia, dello specifico ruolo in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.
Nella disciplina vigente, la distinzione tra imperizia, da una parte, e imprudenza e negligenza, dall’altra, è rilevante, per l’esclusione o meno della punibilità. La Cassazione (S.U. n. 8770/2018) riconduce l’imperizia a una forma di colpa propria dell’attività professionale, cioè alla violazione di specifiche regole tecniche; mentre la negligenza e l’imprudenza a forme di colpa relative alle violazioni di comuni regole di esperienza. Si tratta di una distinzione, osserva la Relazione al provvedimento. che può presentare margini di incertezza: per esempio, riguardo all’uso maldestro di strumenti professionali. Con la novella, ai fini dell’esclusione della punibilità, le varie forme di colpa sono poste invece sullo stesso piano.
Il professionista poi resta punibile per colpa lieve qualora il caso concreto non sia regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali o qualora la colpa (anche lieve) sia consistita nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto.
La riforma punta così a rendere strutturale, ampliandone l’ambito applicativo, lo scudo penale sanitario già previsto dalla disciplina transitoria prorogata fino al 31 dicembre 2026. Quest’ultima limita la punibilità alla colpa grave soltanto nelle situazioni di grave carenza di personale sanitario, mentre il Ddl introduce una tutela permanente, subordinata al rispetto di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto.
Il Ddl interviene anche sulla responsabilità civile dei sanitari (articolo 9), estendendo all’accertamento della colpa e del suo grado gli stessi criteri previsti in sede penale (scarsità delle risorse, carenze organizzative, complessità, conoscenze scientifiche). Anche in questo ambito le buone pratiche clinico-assistenziali vengono equiparate alle linee guida. Resta tuttavia possibile la responsabilità risarcitoria per colpa lieve, fatta salva la disciplina dell’articolo 2236 del Codice civile per le prestazioni di speciale difficoltà tecnica.
Il provvedimento è ancora all’esame del Parlamento e il testo potrà subire modifiche nel corso dell’iter di approvazione.
Responsabilità penale dei medici: cosa cambia con la riforma
* La non punibilità presuppone il rispetto di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto. Per la disciplina vigente, secondo la Cassazione, l’imperizia lieve non punibile riguarda la fase esecutiva di raccomandazioni correttamente individuate.
La tabella riguarda la disciplina ordinaria e non considera la speciale normativa transitoria applicabile, a determinate condizioni, fino al 31 dicembre 2026.

