La responsabilità professionale dell’avvocato non può essere esclusa per la sola assenza di precedenti giurisprudenziali favorevoli alla tesi del cliente (nel caso su una questione nuova relativa alla competenza). Ne consegue che il difensore che ometta di comunicare il deposito della sentenza e gli faccia perdere il termine per impugnare può essere chiamato a rispondere del danno derivante dalla perdita di una concreta possibilità di successo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 19440/2026, accogliendo con rinvio il ricorso contro il legale.
Alcuni soci di una cooperativa fallita avevano incaricato un avvocato di agire contro il ministero del Lavoro per omessa vigilanza. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Roma avevano però rigettato la domanda ritenendo che la competenza sulla vigilanza fosse passata al ministero delle Attività Produttive. Il difensore comunicò ai clienti il deposito della sentenza d’appello con circa venti mesi di ritardo, quando il termine per il ricorso in Cassazione era ormai scaduto. Nel successivo giudizio di responsabilità professionale, i giudici di merito hanno escluso che fosse provato che i clienti, se informati tempestivamente, avrebbero impugnato la decisione.
Per la Cassazione si tratta di una motivazione illogica. “Il fatto che - spiega la Corte - un precedente favorevole sia sopravvenuto, può spiegare perché è stato fatto tardivamente il ricorso, ma non è tale da spiegare perché il ricorso non è stato proposto tempestivamente”. “L’errore sul nesso di causa - prosegue - è dunque il seguente: la sopravvenienza di una decisione favorevole, se è idonea a spiegare perché i ricorrenti si sarebbero decisi a fare un ricorso tardivamente, non è idonea a dimostrare il contrario: che non lo avrebbero fatto tempestivamente neanche se fossero stati avvisati”.
Per tacere del fatto che in questo modo si utilizza, scorrettamente, un criterio ex post di valutazione prognostica. In altri termini, il giudizio prognostico sulla eventualità che le parti, ove tempestivamente avvisate, avrebbero fatto ricorso, va effettuato senza tener conto di fatti sopravvenuti che hanno dato causa a ricorsi successivi. Del resto, risponde a un criterio di normalità sociale che le parti, ove informate del deposito di una sentenza negativa, propendano a impugnarla, e che non lo fanno di certo se non ne sono informate.
Il medesimo argomento, prosegue l’ordinanza, è poi utilizzato dai giudici di merito anche per la prognosi sul probabile esito del giudizio: non vi è prova che lo avrebbero vinto, poiché vi era incertezza della giurisprudenza, e dunque non si può dire che fosse più probabile che no l’esito positivo.
Per la Suprema corte però “l'assoluta mancanza di precedenti di legittimità non autorizza prognosi negativa”. “Né - continua - autorizza a dire che il nesso di causa non è stato provato: la mancanza di precedenti di legittimità è un fattore neutro da questo punto di vista; dal nulla non si induce alcunché, posto che sia l’induzione che l’abduzione presuppongono dei dati a partire dai quali si può formulare il giudizio probabilistico, ossia la previsione futura: se ci sono sette precedenti negativi su dieci allora si può indurre un futuro rigetto, ma dall’assenza di precedenti non si può indurre alcunché e dunque non si può fare alcuna previsione”.
In definitiva, nella motivazione, manca proprio la spiegazione giuridica del giudizio controfattuale, ossia della legge di copertura su cui quel giudizio è basato: “non si dice cosa lega l’assenza di precedenti (fatto noto) alla probabilità che il ricorso venga rigettato (fatto ignoto). E la motivazione di quel procedimento presuntivo è dunque carente”.

