Nel procedimento penale per negligenza medica promosso dalla parte civile contro una sentenza assolutoria, l’accertamento del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio civilistico della probabilità prevalente, ma resta esclusa la responsabilità quando le acquisizioni tecnico-scientifiche non consentano di affermare con sufficiente affidabilità che la condotta alternativa avrebbe evitato l’evento lesivo. In presenza di incertezze cliniche strutturali e patologie eccezionali, il deficit probatorio impedisce quindi l’affermazione della responsabilità civile. La Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione penale, con sentenza 16500 del 2026, affronta il tema del nesso causale nella responsabilità sanitaria in sede civile derivante da assoluzione penale: nel giudizio promosso dalla parte civile contro una assoluzione penale, il giudice deve applicare il criterio civilistico del “più probabile che non” e non quello penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite “Calpitano” del 2024 sul criterio civilistico della probabilità prevalente nei giudizi civili derivanti da assoluzione penale. La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza europea sul divieto di trattare il prosciolto come colpevole, in linea con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e ribadisce che l’incertezza scientifica sul decorso causale impedisce anche in sede civile l’accertamento della responsabilità quando non sia possibile dimostrare l’efficacia salvifica della condotta omessa.
La vicenda e la decisione
Una giovane paziente veniva colpita da una grave patologia neurologica acuta e trasportata in ospedale dopo l’intervento del servizio di emergenza. Ai sanitari venivano contestati ritardi diagnostici e omissioni nell’attivazione del protocollo dedicato all’ictus. In primo grado gli imputati venivano assolti perché il fatto non sussisteva. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione delle parti civili ai soli effetti risarcitori, riconosceva invece la sussistenza di profili di colpa professionale. Nonostante ciò, confermava l’assoluzione escludendo il nesso causale tra le omissioni e il decesso. La parte civile ricorreva sostenendo che il giudizio controfattuale fosse stato costruito in modo illogico, basandosi sulle condizioni cliniche ormai aggravate.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che nessun accertamento tecnico abbia consentito di ricostruire con affidabilità le condizioni cliniche iniziali e che la rarità della patologia impedisse conclusioni probabilistiche sufficienti.
Confermata quindi l’assenza di prova dell’efficacia salvifica della condotta alternativa, e il rigetto della domanda civile proposta contro sanitari assolti in sede penale per un caso di grave evento neurologico.

